La Cambiale: cos’è, tipologie, come funziona

Possiamo affermare che la cambiale sia un titolo di credito avente la funzione di rimandare il pagamento di una data somma di denaro.

cambiale

Anche se il nostro codice non dà una definizione esatta dei titoli di credito, dettando solamente regole generali e rinviandone la disciplina specifica alle varie leggi speciali che regolano i singoli titoli; sappiamo che un titolo di credito è un documento nel quale è incorporata la promessa unilaterale di eseguire una prestazione, in favore di chi presenta il titolo al debitore. Questo documento dovrà essere dotato di specifiche particolarità e di determinati caratteri.

E’ importante, poi, sottolineare che dei titoli di credito possono farsi differenti classificazioni; difatti, essi possono essere di vari tipi: astratti o causali, al portatore, all’ordine o nominativi. Oggi, però, ci soffermeremo su un titolo di credito in particolare: la cambiale.

1. Che cos’è la cambiale?

Secondo il nostro ordinamento, la cambiale, disciplinata dal R.D. 14-12-1933, n. 1669, è un titolo all’ordine, formale e ed astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di pretendere il pagamento di una somma determinata alla scadenza indicata.

Essendo un titolo di pagamento all’ordine, che dà diritto, cioè, ad una determinata prestazione di carattere pecuniario; requisito naturale della cambiale è la possibilità di circolare mediante girata, sempre che la trasferibilità tramite girate non sia, però, esclusa dalla clausola “non all’ordine”; in questo caso, infatti, la circolazione del titolo avverrà con gli effetti e la forma della cessione ordinaria di credito.

Ancora, la cambiale, oltre ad essere un titolo formale, completo ed astratto è -anche e soprattutto- un titolo esecutivo: il creditore, cioè, potrà avviare la procedura esecutiva sui beni del debitore, indipendentemente dall’esistenza o meno di una sentenza che riconosca la fondatezza della pretesa del creditore e che abbia condannato il debitore ad eseguirla (tutto ciò, chiaramente, sempre che siano state osservate tutte le disposizioni di legge).

2. Tipologie di cambiale

A quella che è la nozione generale di cambiale, si possono ricondurre più figure particolari, tra le quali ricordiamo, innanzitutto, la tratta, o cambiale in senso stretto; che contiene l’ordine che un soggetto (traente) dà ad un altro (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di danaro. In tal caso, per il pagamento, la tratta deve essere presentata per l’accettazione al trattario, il quale può rifiutarla; il portatore ha, quindi, azione di regresso nei confronti del traente.

Altra figura particolare è il vaglia cambiario o pagherò cambiario; che è il principale strumento di credito e contiene la promessa incondizionata, fatta da un soggetto (emittente), di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza. Introdotta dalla L. 13-1-1994, n. 43, vi è, poi, la cambiale finanziaria, che è un particolare titolo di credito all’ordine, molto simile alla cambiale ordinaria.

Le cambiali finanziarie sono titoli di credito emessi in serie, che hanno una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei dalla data di emissione e sono girabili con la clausola “senza garanzia”.

Esse sono, inoltre, dirette alla raccolta di risparmio tra il pubblico e si distinguono dalle polizze di credito commerciale, che non sono, invece, titoli di credito. Tra le varie tipologie di cambiali si annoverano, poi, anche la cambiale agraria e la cambiale ipotecaria; oggi, però, raramente impiegate.

3. Come funziona la cambiale

La cambiale è qualificabile, come abbiamo detto, quale titolo di credito; prima di approfondire il nostro discorso sulla cambiale, perciò, occorre avere ben chiaro cosa sia, effettivamente, un titolo di credito.

Come già accennato, un titolo di credito è uno strumento attraverso il quale la parte che ne è in possesso può ottenere dal debitore il pagamento di quanto dovuto secondo quanto viene riportato nel titolo stesso.

Tra i vari titoli di rientra, appunto, la cambiale. Ma come funziona una cambiale? Per comprenderne meglio la finalità, è indispensabile chiarirne i caratteri. Invero, la cambiale, è caratterizzata dai seguenti elementi:

- letteralità: a tutela del debitore, il diritto che la cambiale deve riportare per iscritto è quello, e solo quello che risulta dal tenore letterale del titolo e che deve, quindi, risultare sul documento stesso;

- autonomia: il diritto acquistato non è lo stesso ceduto dal precedente creditore, ma è un diritto originario, sorto, cioè, ex novo. Perciò, chiunque acquisisca il titolo di credito, acquista un diritto nuovo ed autonomo rispetto al precedente titolare della cambiale, dunque indipendente da quello di quest’ultimo;

- astrattezza: nella cambiale, il rapporto fondamentale, cioè quello sottostante, non è enunciato, ed è, perciò, irrilevante nei confronti di terzi possessori in buona fede del titolo. Difatti, nel caso della cambiale, non vi è alcun riferimento al rapporto fondamentale posto alla base iniziale dell’emissione del titolo stesso; di conseguenza, i suddetti terzi avranno diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non sussiste più, ovvero è viziato.

Alla suddetta astrattezza è connessa, però, anche la letteralità del titolo.

4. Quali sono i requisiti della cambiale?

La cambiale, per essere considerata tale, deve contenere: la denominazione di cambiale, l’ordine incondizionato o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, il nome del trattario, il nome del primo prenditore, la data di emissione e la sottoscrizione dell’emittente o del traente.

Va sottolineato, inoltre, che i suddetti requisiti devono, però, sussistere nel momento in cui la cambiale viene presentata per il pagamento; prima di tale momento, perciò, la cambiale potrà comunque circolare, anche se priva di un accordo che riguardi il suo riempimento (la cambiale incompleta) o corredata di un accordo riguardante le modalità per il riempimento successivo di essa (la cosiddetta cambiale in bianco).

In caso di mancanza dei requisiti della cambiale al momento della presentazione per il pagamento, perciò, il documento non varrà come una cambiale, bensì come una semplice attestazione di credito.

5. Conclusione

In conclusione, possiamo affermare che la cambiale sia un titolo di credito avente la funzione di rimandare il pagamento di una data somma di denaro. Vincolati al pagamento della cambiale possono essere sia gli obbligati principali, quali l’emittente nel pagherò e l’accettante nella tratta; sia gli obbligati in via di regresso (ossia nel caso di rifiuto dell’obbligato principale), quali il traente ed i giranti.

La cambiale, inoltre, può essere trasferita tramite la girata (negozio giuridico unilaterale ed astratto) che ha, appunto, la funzione di trasferire la legittimazione dell’esercizio del diritto cambiario.

Il presentatore del titolo è legittimato ad ottenere la prestazione dal debitore sulla base di una serie continua di girate. Inoltre, la girata ha anche una funzione di garanzia; il girante, infatti, è obbligato di regresso verso il giratario ed i successivi prenditori e risponde del mancato pagamento o della mancata accettazione. Infine, va sottolineato che chi possiede la cambiale deve verificare la continuità delle girate, non l’autenticità.

Difatti, se l’acquisto avviene a “non domino”, il possesso di buona fede vale ad attribuire la titolarità del diritto.

Dott.ssa Chiarastella De Angelis

Riferimenti normativi:

  • R.D. 14-12-1933, n, 1669: modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;
  • L. 13-1-1994, n. 43: disciplina delle cambiali finanziarie;
  • Artt. 1987 e segg. codice civile.;
  • Artt. 1992 e segg. codice civile.

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