L’ assegno postdatato: Cos’è, quando si può versare

L’ assegno postdatato è un assegno bancario su cui è apposta una data futura, cioè successiva rispetto a quella di effettiva compilazione. Quando viene emesso un assegno di questo tipo, chi lo riceve si impegna oralmente a non riscuoterlo prima della data indicata.

assegno postdatato

1. Cos’è l’assegno postdatato

Un assegno postdatato è un titolo nel quale la data non corrisponde a quella in cui viene emesso, ma è futura. Quando viene emesso un assegno di questo tipo, chi lo riceve si impegna oralmente a non riscuoterlo prima della data indicata.

Sebbene si tratti di una pratica utilizzata, l’assegno postdatato rappresenta un illecito amministrativo, che comporta delle sanzioni per chi lo emette. L’emissione di assegni postdatati, in base al D.L. 30 dicembre 1999 n.507, non è più considerata un reato penalmente perseguibile, ma si tratta comunque di un illecito amministrativo: l’assegno è valido a tutti gli effetti, mentre il patto tacito convenuto tra le due parti non ha validità legale.

Pertanto, il Decreto Legge 507/99 ha depenalizzato questo comportamento, facendolo ricadere in una evasione dell’imposta di bollo. La ratio che ha indotto il legislatore a prendere questa decisione deriva dal fatto che la postdatazione trasforma il titolo da titolo creditizio a documento cambiario.

Poiché, però, i documenti cambiari sono soggetti all’imposta di bollo, la postdatazione diventa un illecito amministrativo che obbliga al versamento della tassa evasa e di possibili sanzioni. Per questo motivo per poter riscuotere il titolo anticipatamente deve essere fatta una trattenuta sull’importo. Inoltre, il legislatore ha stabilito che sia nullo l’accordo tra le parti di riscuotere il titolo solo alla data indicata nell’assegno.

2. Quando si può versare un assegno postdatato

Alla luce del Decreto Legge e sulla base del fatto che l’assegno è un titolo pagabile a vista, l’intestatario può incassarlo non appena esso viene emesso. Verrà, però, applicata una tassa, che corrisponde alla tassa di bollo applicata per le cambiali e che ammonta al 12 per mille dell’importo dell’assegno stesso.

Tuttavia, nel caso risultasse scoperto, non può essere utilizzato per fare richiesta da parte del creditore di ingiunzione forzata né per richiedere una ingiunzione del tribunale. Per tutti questi motivi, l’assegno postdatato non è conveniente per chi deve incassarlo e bisogna riflettere bene prima di accettarlo.

3. Incasso di un assegno postdatato

Il fatto che un assegno sia postdatato non implica che questo non possa essere comunque messo all’incasso, la post-datazione è un patto fiduciario tra colui che riceve l’assegno e colui che lo emette, nel caso colui che riceve l’assegno decida comunque di incassarlo prima della scadenza scritta da chi lo ha emesso non incorrerà in alcuna sanzione.

L’art. 31 del R.D. n. 1736/1933 specifica, infatti, che l’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

Risulta, quindi, evidente che chi riceve un assegno postdatato può incassarlo in qualsiasi momento, anche prima della data riportata. La legge permette, infatti, la presentazione e l’incasso anticipato dell’assegno, e cioè prima della data formale successiva già indicata quale data di emissione. In questa circostanza l’assegno viene pagato nel giorno stesso di presentazione previa regolarizzazione del titolo.

La procedura consiste nel pagamento al fisco della tassa di bollo stabilita per le cambiali, che è pari al 12 per mille dell’importo dell’assegno postdatato. Risulta essere importante anche ricordare che l’assegno postdatato non può essere utilizzato dal creditore per un’eventuale esecuzione forzata o per chiedere un decreto ingiuntivo al tribunale. Di conseguenza, anche per il creditore un assegno postdatato non è conveniente.

4. Sanzioni per emissione di un assegno postdatato

Nonostante emettere un assegno postdatato non sia più considerato reato, ciò non toglie che ci possano essere conseguenze per chi l’ha emesso. La banca, quando viene versato un assegno postdatato, è tenuta a segnalare l’illecito alla Prefettura.

Quest’ultima indagherà più a fondo sui motivi che hanno spinto il debitore a tenere questa condotta e deciderà quale sanzione comminargli. Inoltre, nel caso in cui l’assegno non risulti coperto verrà protestato. In tal caso il debitore entro 60 giorni dovrà provvedere a saldare l’importo, maggiorato delle spese di incasso e delle sanzioni, che possono ammontare fino al 2,4% dell’importo dell’assegno stesso.

Tuttavia, se il debito viene estinto immediatamente, può essere evitata la sanzione amministrativa. Il protesto è un procedimento certificato da un ufficiale giudiziario attraverso il quale si notifica che il debitore non ha assolto il suo debito. Il mancato pagamento entro i 60 giorni innesca un percorso attraverso il quale il debitore può anche vedersi revocata l’autorizzazione ad emettere assegni.

5. Quali rischi si corrono emettendo o cedendo assegni postdatati?

Oltre ad essere, come già esposto, un illecito amministrativo, l’assegno postdato non garantisce sicurezza a chi lo emette. Infatti, poiché l’assegno bancario per definizione è “pagabile a vista” nel giorno di presentazione allo sportello, anche una data futura non è causa di annullamento.

Il creditore può benissimo chiedere immediatamente il pagamento in banca, ma è sempre necessaria la regolarizzazione fiscale con il versamento sia dell’imposta pari al 12 per mille dalla somma in esso riportata (come per le cambiali) sia delle sanzioni previste in materia di bollo.

L’assegno post-datato non offre sicurezza nemmeno a chi lo riceve. Il debitore, infatti, potrebbe far credere che a quella data il conto sarà coperto, fingendo una situazione non vera ed emettendo un assegno senza copertura. In tal caso sarà sanzionato con una multa o, nei casi più gravi, col protesto, atto formale emesso dal Prefetto che di fatto identifica una persona come “non affidabile” dal punto di vista creditizio.

6. L’alternativa corretta all’utilizzo degli assegni postdatati

Posto che l’assegno postdatato è uno strumento di pagamento illecito, in alternativa è possibile ricorrere alla classica cambiale. In questo caso è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo prevista dalla legge, ma il creditore può contare su uno strumento di pagamento legale e sicuro.

Il mancato pagamento della cambiale, infatti, consente al creditore di esercitare un’azione di pignoramento, senza dover agire in giudizio o ricorrere al decreto ingiuntivo.

7. Conclusioni

Sulla base delle brevi riflessioni di cui sopra, non possiamo che rammentare come la prassi dell’emissione di assegni postdatati, nonostante sia molto diffusa, costituisca un illecito amministrativo nel nostro ordinamento.

Inoltre, è importante sottolineare che è da intendersi nullo qualsiasi patto che obblighi le parti alla non presentazione del titolo prima della data indicata in esso. Pertanto, se si vuole raggiungere l’obiettivo della generazione di una dilazione del pagamento, gli strumenti che si possono utilizzare sono ben altri (es. cambiali).

Fonti normative

  • D.L. 30 dicembre 1999 n.507 Art. 31 del R.D. n. 1736/1933

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