Ultima sentenza cassazione balconi aggettanti

Con l'ordinanza n. 7042 del 12 marzo 2020, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema dei balconi in condominio e della loro manutenzione.

Ultimo aggiornamento: 3/5/2026

Ultima sentenza cassazione balconi aggettanti

Ordinanza n. 7042 del 12 marzo 2020, la Corte di Cassazione 

1. Balconi aggettanti, cosa sono

I balconi aggettanti sono quelli che sporgono dalla facciata dall’edificio, costituendo solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono, non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura, come viceversa è riscontrabile per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio, con la conseguenza che mentre i primi, quelli aggettanti, non determinano volume dell’edificio, nel secondo caso essi costituiscono corpo dell’edificio e contribuiscono quindi alla determinazione del volume (Cassazione civile sez. II, 27/07/2012, n.13509).

I balconi aggettanti, consentendo l’affaccio sia in senso anteriore che laterale su entrambi i lati, costituiscono immancabilmente delle vedute (Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4834)

2. Proprietà dei balconi aggettanti

I balconi aggettanti appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, “quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, n.7042; Cassazione civile sez. II, 30/04/2012, n.6624).

Ne consegue che a essi non può applicarsi il disposto dell’articolo 1125 c.c. “manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai”. I balconi aggettanti, inoltre, non rientrano neppure in parte tra le cose comuni, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso.

3. Le spese di manutenzione dei balconi aggettanti, a chi spettano?

In generale, le spese per il balcone aggettante spettano sempre al proprietario dell’appartamento salvo per quanto riguarda i rivestimenti esterni pregiati, come le fioriere in muratura, il parapetto in vetro, i fregi decorativi e ornamentali che conferiscono allo stabile un profilo estetico più gradevole: questi ultimi elementi invece devono essere ripartiti tra tutti i condomini in quanto è interesse collettivo il fatto che la facciata dell’edificio mantenga il proprio decorso.

Le spese per la riparazione del sottobalcone spettano al proprietario del balcone stesso (quello cioè dell’appartamento di cui il balcone costituisce un’estensione). Mentre il proprietario del piano inferiore non può usare la soletta senza il consenso del proprietario di sopra, ad esempio per fissare le tende da sole o un condizionatore.

Fonti normative

- Art. 1117 c.c.

- Art. 1125 c.c.

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Chi è proprietario del balcone aggettante in condominio?
Il balcone aggettante appartiene in esclusiva al proprietario della singola unità abitativa di cui costituisce un'estensione. Solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e inferiore che conferiscono valore estetico all'edificio sono considerati beni comuni e a carico di tutti i condomini.
A chi spettano le spese di manutenzione del balcone?
Le spese di manutenzione del balcone aggettante spettano al proprietario dell'appartamento. Fanno eccezione i rivestimenti pregiati e gli elementi decorativi come fioriere, parapetti in vetro e fregi, le cui spese vanno ripartite tra tutti i condomini in quanto interessano l'estetica complessiva della facciata.
Qual è la differenza tra balcone aggettante e terrazza in condominio?
Il balcone aggettante sporge dalla facciata e non determina il volume dell'edificio, mentre la terrazza è incassata nel corpo dell'edificio e contribuisce al volume complessivo. I balconi aggettanti non rientrano nelle cose comuni secondo l'articolo 1117 c.c., a differenza di altri elementi strutturali.
Chi deve pagare la riparazione del sottobalcone?
Le spese per la riparazione del sottobalcone spettano al proprietario del balcone, cioè al proprietario dell'appartamento di cui il balcone è un'estensione. Il proprietario del piano inferiore non può utilizzare questa soletta senza il consenso di chi possiede il balcone.
Posso installare una tenda da sole o un condizionatore sul mio balcone?
Puoi modificare il tuo balcone, ma il proprietario del piano inferiore non può fissare tende da sole o condizionatori sulla soletta del sottobalcone senza il tuo consenso. Qualsiasi intervento sulla soletta inferiore richiede un accordo tra i due proprietari.