Commento breve alla sentenza n. 17408 del 17.6.2021 sull’agevolazione IMU

La cassazione, con sentenza n. 17408 del 17.6.2021 , ha rigettato il ricorso scaturito dal disconoscimento delle agevolazioni abitazione principale per l’unità immobiliare di proprietà del ricorrente, dove egli aveva la residenza, in virtù del fatto che il coniuge non separato e le figlie del contribuente dimoravano ed avevano residenza altrove.

Sentenza sull’agevolazione IMU

Nel caso in esame, il ricorrente sosteneva di essere separato dal coniuge senza alcuna formalizzazione legale e che, nel caso in cui gli immobili siano situati in comuni diversi, i coniugi possono usufruire della detrazione prevista per l’abitazione principale.

La Cassazione si è espressa affermando che “nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed autonoma rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare.

Ciò in applicazione della lettera e della ratio della norma, che è quella di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l'abitazione principale”. La cassazione prende in considerazione il concetto di “abitazione principale” al fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista per la casa principale dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13 comma 2.

Con tale termine si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Lo scopo della norma in esame è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale e quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi, a meno che non siano separati di fatto, stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

Tale fattispecie non va confusa con quella, del tutto differente, in cui vi sia stata la separazione legale tra i coniugi: in tale ipotesi, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale.

Viceversa, nel caso di specie, vale a dire in ipotesi in cui i due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, nessuno dei due potrebbe fruire dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale.

Ciò anche alla luce della regola di esperienza per cui per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale. In conclusione, il contribuente, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, non ha alcun diritto all'agevolazione, in quanto, stando alla lettera della norma, per beneficiare di tale esenzione sono necessari due requisiti:

1) la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe);

2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno). Ciò comporta la necessità che, per il riconoscimento dell’agevolazione IMU, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

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