Come calcolare la parcella dell'avvocato

L’avvocato, ha diritto ad ottenere il compenso per l’attività espletata in nome del cliente. Vediamo quali sono le voci che compongono la parcella spettante all’avvocato.

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1. Come si forma la parcella di un avvocato?

L’argomento che tratteremo oggi riguarda il tema dei compensi degli avvocati, e più precisamente il calcolo della fattura per l’opera svolta nei confronti del proprio assistito.

L’avvocato, è un libero professionista, che svolge la propria attività, in piena autonomia ed indipendenza, eseguendo l’incarico conferitogli dal cliente, con la diligenza professionale. Egli, è libero di pattuire il compenso spettante per l’incarico ricevuto, dovendo renderlo noto per iscritto al proprio cliente, fornendo tutte le informazioni necessarie, sia in merito alla complessità della controversia e sia il presumibile ammontare della propria parcella, indicandone le varie voci, quali il compenso professionale, le spese e gli oneri previdenziali e fiscali.

L’unico limite, imposto all’avvocato, è costituito dal divieto di stipulare col proprio cliente, patti che prevedano come compenso, il bene, oggetto della questione giuridica. Qualora, al momento del conferimento del mandato, non siano stati determinati gli onorari dell’avvocato, si applicheranno i parametri forensi, ossia un’apposita tabella, che regola la liquidazione dei compensi spettanti al difensore per l’attività svolta.

La tabella dei parametri forensi, si basa:

  • sull’autorità competente a decidere il giudizio oppure sulla materia oggetto del contendere;
  • sul valore della controversia in esame;
  • sulle fasi del giudizio promosso, distinguendo:
  1. la fase di studio: ossia l’esame dei documenti e degli atti, prima d'intraprendere il giudizio;
  2. la fase introduttiva della controversia: costituita dai documenti redatti dall’avvocato per agire o resistere in giudizio, comprensiva anche delle repliche agli atti della controparte, dello studio di memorie o istanze;
  3. la fase istruttoria: relativa alla richiesta di ammissione dei mezzi probatori e della loro assunzione agli atti del giudizio;
  4. la fase decisionale: inerente alla redazione della comparsa conclusionale e relativa memoria di replica, al ritiro del fascicolo probatorio, alla richiesta delle copie della sentenza, alla redazione della nota spese.

Al compenso professionale spettante all’avvocato, vanno aggiunti i seguenti costi:

  • una somma pari al 15% dell’onorario, per il rimborso delle spese forfettarie;
  • le spese di trasferta, qualora il giudizio, si svolga in una sede diversa da quella relativa all’attività dell’avvocato;
  • sull’importo cosi raggiunto, va applicata una somma pari al 4%, quali oneri contribuitivi per la Cassa Forense;
  • ed infine sull’importo totale, comprensivo sia dell’onorario che dei contributi forfettari e previdenziali, va calcolata l’IVA, pari al 22%.

Qualora, l’attività dell’avvocato, abbia termine, precedentemente alla conclusione del giudizio, egli avrà diritto a percepire il compenso maturato fino alla cessazione del mandato da parte del cliente.

2. Compenso dell'avvocato eccessivo, come capirlo?

L’onorario spettante all’avvocato, in assenza di apposita determinazione e consultazione col proprio cliente, è determinato sulla base dei parametri forensi, prevedendo che la parcella deve essere proporzionale all’importanza dell’opera svolta dal difensore.

Ciò significa, che occorre tener conto del complessivo operato compiuto dell’avvocato, in considerazione:

  • della tipologia di controversia in esame e del relativo valore;
  • del grado di complessità della controversia;
  • del numero delle parti in causa;
  • dell’esecuzione di particolari mezzi probatori;
  • della definizione di eventuali accordi transattivi, per risolvere il giudizio.

Da ciò deriva, che il calcolo del compenso dell’avvocato, risulterà eccessivo, qualora dalla comparazione tra l’attività compiuta dal difensore e quella ritenuta equa in circostanze simili, risulti una sproporzione economica, senza alcuna valida giustificazione.

A tal fine, il cliente può effettuare il calcolo della fattura spettante all’avvocato, collegandosi ad uno dei siti web, che consentono, immettendo le varie voci (giudice adito, valore della controversia, oneri previdenziali e fiscali) di ottenere un prospetto della parcella.

Qualora, il cliente ritenga che l’onorario richiesto dall’avvocato sia eccessivo, potrà contestarlo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ove risulti iscritto il proprio difensore, presentando di persona oppure a mezzo pec o raccomandata, l’atto di
contestazione della parcella
, indicando specificatamente i motivi per cui si ritiene che quest’ultima sia eccessiva, in considerazione sia dell’attività svolta dall’avvocato e sia della sproporzione con la tabella relativa ai parametri forensi.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ove ritenga sproporzionata la parcella, potrà promuovere una soluzione bonaria tra cliente ed avvocato. Ove, rigetti l’istanza avanzata dal cliente, quest’ultimo potrà rivolgesi dapprima al Consiglio Nazionale Forense ed in caso negativo, adire il giudice ordinario.

3. Obblighi dell’avvocato: cosa dice la legge?

L’avvocato nell’espletamento dell’incarico conferito dal cliente, è tenuto a rispettare i principi dettati dal Codice Deontologico Forense. In particolare, è prevista la libera determinazione del compenso, tuttavia non il difensore non può né chiedere compensi sproporzionati rispetto all’attività difensiva da eseguire e né compensi maggiori, in caso di mancato pagamento del cliente, ove non indicato all’atto del conferimento dell’incarico.

L’avvocato, può chiedere sia degli anticipi per le spese da sostenere e sia acconti sulla parcella finale, in considerazione della complessità della controversia e delle questioni ed esami da trattare. Le somme versate dal cliente, devono essere registrate contabilmente, dovendo l’avvocato consegnare al cliente che ne faccia richiesta, la nota spese, redigendo per ogni pagamento apposita fattura.

Qualora contravvenga a tali disposizioni, l’avvocato, può essere sanzionato con la censura, ossia un richiamo formale da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. È fatto divieto all’avvocato di trattenere somme riscosse per conto del cliente, al fine di ottenere la corresponsione della propria parcella.

Allo stesso modo, non può omettere di compiere gli adempimenti nascenti dal mandato conferitogli dal cliente, allo scopo di ottenere il diritto a trattenere somme riscosse per conto del cliente medesimo. Qualora, il proprio assistito, sia stato ammesso al Gratuito Patrocinio, il difensore non può chiedere compensi ulteriori rispetto a quelli previsti per legge. Qualora contravvenga a tali disposizioni, l’avvocato, può essere sanzionato con la sospensione dell’attività forense, per un periodo variabile da sei mesi ad un anno.

4. Novità legislative

Come abbiamo visto in precedenza, in base all’art.1, DM. 55/2014, il decreto ministeriale disciplina”… i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o in seguito, il compenso non sia stato definito in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione di comune accordo degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale della parcella – la disciplina del rimborso spese…”.

Le tabelle sono state, poi, aggiornate sulla base del DM. n. 37 dell’08/03/2018, pubblicato in G.U. n. 96 del 26/04/2018 ed in vigore dal 27 aprile 2018. Vediamo, dunque, quali sono le novità legislative 2022 in tema di calcolo della parcella spettante all’avvocato; ed più specificamente, ad analizzare alcune sentenze della Corte di Cassazione, che si è recentemente espressa su questo tema.

Ad esempio, con l’ Ordinanza n. 29170 del 20/10/2021, la II sezione ha chiarito che in tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad 520.000 euro; il Dm n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che alla relativa liquidazione si applichi un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento, imponga uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all'articolo 4 del medesimo Dm n. 55, con una decisione non censurabile in sede giudizio di legittimità.

Sempre la Sezione II, con l’Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021, ha dichiarato che della tariffa degli onorari dovuti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con Dm n. 127 del 2004, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali siano dovuti dal cliente; anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che queste prestazioni non siano complementari e connesse a quelle giudiziali, tanto da costituirne il completamento naturale.

Nel qual caso competerà al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta.

La Corte di Cassazione ha confermato, difatti, la sentenza di merito, che aveva, invece, escluso un compenso autonomo per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di un’attività che si era protratta per alcuni mesi, tenuto conto del successivo patrocinio in giudizio prestato da parte dello stesso professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente.

Ancora, con l'Ordinanza n. 27315 del 07/10/2021, la sezione lavoro ha, invece, statuito che i compensi professionali, dovuti all'avvocatura interna, nei casi non regolati "ratione temporis" dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, in conformità all'articolo 2115 c.c., spettino al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione Inail e della imposta Irap, che restano a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro.

La V Sezione, con ordinanza n. 30960 del 29/10/2021, ha poi chiarito che in tema di disciplina forense, al contributo determinato annualmente dal Consiglio Nazionale Forense, debbano concorrere tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale, pur se non iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, atteso che la norma correli il contributo non alle spese di tenuta dell'albo speciale; bensì al bilancio dell'ente e al funzionamento del Consiglio stesso, il quale svolge compiti e funzioni di interesse generale pubblicistico per l'intera categoria professionale degli avvocati.

Infine, sempre la V Sezione, con l’Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021, ha affermato che nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetti la liquidazione delle spese; la quale, dovrà essere eseguita mediante applicazione della tariffa, ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del 20% dei compensi ad essi spettanti, stante il fatto che l'espresso riferimento ai compensi dovuti per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'articolo 15, comma 2 bis, del Dlgs n. 546 del 1992, confermi il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono, altresì, legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.

Riassumendo, quindi, abbiamo visto come, con riferimento ai compensi professionali, negli affari superiori ai 520mila euro non sia necessaria alcuna motivazione dei giudici per incrementare fino al 30% i parametri numerici dei relativi scaglioni (Cass. 29170/2021).

Non sono previsti compensi extra, invece, per le prestazioni stragiudiziali, qualora esse siano il naturale completamento dell'attività giurisdizionale (Cass. 28855/2021). Con riferimento, poi, agli avvocati interni agli enti, i compensi devono essere erogati al netto degli oneri (Cass. 27315/2021); mentre al contributo aggiuntivo per quanto riguarda le giurisdizioni superiori determinato dal Cnf, devono concorrere tutti gli avvocati (Cass. 30960/2021).

Infine, nel processo tributario, al Comune assistito dai funzionari, le spese saranno liquidate con parametri ridotti del 20% (Cass. 27634/2021). Queste sono, quindi, le principali novità, in tema di parcelle spettanti agli avvocati, sulle quali si è pronunciata recente giurisprudenza di legittimità.

Fonti Normative

Legge 31 dicembre 2012, n. 247: Nuova disciplina dell?ordinamento della professione forense.
Decreto 10 marzo 2014, n. 55: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Codice Deontologico Forense: articoli 22, 25, 29.

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