Malasanità in Italia: responsabilità e tutele per il paziente
Scopriamo insieme all'Avvocato Daniela Bardoni cosa prevede la legge italiana in materia di malasanità: responsabilità medica, prove e tutela del paziente.
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Il termine “malasanità” indica, nel linguaggio comune, l’insieme di errori, disservizi o negligenze che si verificano nel sistema sanitario e che compromettono la salute o la sicurezza del paziente. Si tratta di una percezione sociale, spesso amplificata dai media, che include tanto i casi di effettiva colpa professionale quanto situazioni dovute a inefficienze organizzative o a eventi imprevisti. Dal punto di vista tecnico-giuridico, è importante distinguere tra:
Errore medico: cioè una condotta non conforme alle regole della buona pratica clinica;
Evento avverso: ossia un danno non intenzionale conseguente all’assistenza sanitaria, che può verificarsi anche in assenza di colpa;
Responsabilità professionale: che si configura quando il sanitario o la struttura violano i doveri di diligenza, prudenza o perizia, causando un danno evitabile al paziente. Il quadro normativo italiano, ridefinito dalla Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), mira a garantire la sicurezza delle cure e a bilanciare la tutela del paziente con la protezione degli operatori sanitari. La legge distingue la responsabilità civile del medico (extracontrattuale) da quella della struttura sanitaria (contrattuale) e introduce obblighi di trasparenza, gestione del rischio clinico e copertura assicurativa.
Gli strumenti di tutela del paziente comprendono la segnalazione all’autorità sanitaria, la mediazione obbligatoria, l’azione giudiziaria per il risarcimento del danno e, soprattutto, il potenziamento dei sistemi di prevenzione e sicurezza nelle strutture sanitarie.
Il quadro normativo sulla responsabilità sanitaria
La Legge Gelli-Bianco n. 24/2017 rappresenta il principale riferimento normativo in materia di responsabilità sanitaria in Italia. Essa disciplina in modo organico la responsabilità civile e penale di medici e strutture sanitarie, pubbliche e private, ponendo particolare attenzione alla tutela del paziente e alla sicurezza delle cure. Finalità della riforma. L’obiettivo della riforma è duplice: da un lato, garantire al paziente un elevato livello di sicurezza e qualità dell’assistenza sanitaria, dall’altro promuovere una cultura della gestione del rischio clinico. La legge introduce strumenti di prevenzione dell’errore medico, favorendo la trasparenza e la tracciabilità dei processi clinico-assistenziali. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La normativa distingue chiaramente tra la responsabilità della struttura sanitaria e quella del professionista sanitario. Struttura sanitaria: risponde a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., in quanto il paziente instaura con essa un vero e proprio rapporto contrattuale, anche quando non vi sia un contratto scritto. La struttura è dunque tenuta a risarcire il danno derivante dall’inadempimento delle obbligazioni connesse alla prestazione sanitaria. Medico: risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui esista un rapporto diretto con il paziente (ad esempio, in regime di libera professione). Tale distinzione riduce il carico probatorio a carico del professionista e mira a contenere la medicina difensiva, promuovendo una maggiore serenità nell’esercizio della professione sanitaria.
Cosa si intende per malasanità
Il termine malasanità indica l’insieme di comportamenti, errori o inefficienze che si verificano all’interno del sistema sanitario e che causano un danno alla salute del paziente. Non si limita ai soli errori medici, ma comprende anche disservizi organizzativi e carenze gestionali che compromettono la qualità e la sicurezza delle cure.
Errori medici e omissioni
Rientrano nella malasanità i casi di diagnosi errata o tardiva, interventi chirurgici inappropriati, prescrizioni terapeutiche scorrette o mancata vigilanza post-operatoria. Tali condotte possono derivare da negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario e possono determinare gravi conseguenze fisiche e psicologiche per il paziente.
Disservizi organizzativi
La malasanità può manifestarsi anche attraverso inefficienze strutturali e gestionali, come lunghe liste d’attesa, mancanza di personale o attrezzature adeguate, errori di comunicazione o di coordinamento tra reparti. In questi casi, la responsabilità ricade principalmente sulla struttura sanitaria, chiamata a garantire un’organizzazione idonea a tutelare la salute dell’utenza.
Danno alla salute e prova del nesso causale
Per ottenere un risarcimento, il paziente danneggiato deve dimostrare l’esistenza di un danno alla salute e il nesso causale tra la condotta del medico (o della struttura) e le conseguenze subite. È quindi necessario provare che l’errore o l’omissione siano stati causa diretta o concausa del peggioramento dello stato di salute, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Le diverse forme di responsabilità sanitaria.
La responsabilità sanitaria può assumere diverse forme — civile, penale, disciplinare e amministrativa — a seconda della natura della violazione e delle conseguenze derivanti dalla condotta del professionista o della struttura sanitaria.
- Responsabilità civile
La responsabilità civile mira al risarcimento del danno subito dal paziente a seguito di un errore medico o di un disservizio sanitario. Il risarcimento può riguardare danni patrimoniali (spese mediche, perdita di reddito) e non patrimoniali, come il danno biologico (lesione dell’integrità psico-fisica), morale (sofferenza interiore) ed esistenziale (peggioramento della qualità della vita). Essa può derivare da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, a seconda del soggetto coinvolto.
- Responsabilità penale.
La responsabilità penale del medico sorge nei casi più gravi, quando l’errore o l’omissione configurano reati previsti dal codice penale, come omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Tuttavia, la punibilità è limitata ai casi di colpa grave o condotta dolosa, in conformità ai principi introdotti dalla Legge Gelli-Bianco, che tutela i professionisti in presenza di errori lievi.
- Responsabilità disciplinare e amministrativa.
Infine, il personale sanitario può essere soggetto a responsabilità disciplinare per violazioni del codice deontologico o comportamenti non conformi ai doveri professionali. Le sanzioni, che vanno dall’ammonimento alla sospensione, sono disposte dall’Ordine professionale o dall’amministrazione di appartenenza, in caso di dipendenti pubblici.
La prova della responsabilità medica
Nel contenzioso per responsabilità sanitaria, l’aspetto probatorio riveste un ruolo centrale, poiché da esso dipende l’accertamento dell’errore e il diritto al risarcimento del danno.
Onere della prova
L’onere della prova è distribuito in modo differente tra paziente, medico e struttura sanitaria. Il paziente danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno alla salute e il nesso causale tra la condotta del sanitario o della struttura e le conseguenze subite. In ambito civile, la struttura sanitaria, soggetta a responsabilità contrattuale, deve invece provare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’evento dannoso. Il medico, soggetto a responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), deve provare di aver agito con la diligenza e la perizia richieste, attenendosi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Il ruolo della consulenza tecnica (CTU) La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) svolge un ruolo fondamentale sia nel processo civile sia in quello penale, poiché consente al giudice di valutare correttamente la condotta del sanitario e la sussistenza del nesso di causalità. Il consulente, esperto in materia medica, analizza la documentazione clinica, ricostruisce l’intervento o il trattamento e valuta se vi siano stati errori, omissioni o violazioni delle linee guida. La CTU rappresenta, quindi, uno strumento tecnico-giuridico essenziale per accertare in modo oggettivo la responsabilità medica.
Come tutelarsi in caso di presunta malasanità
Quando si sospetta un caso di malasanità, è fondamentale agire con metodo e raccogliere tutti gli elementi utili a dimostrare l’errore o la negligenza sanitaria, seguendo le procedure previste dalla legge.
- Raccolta della documentazione clinica
Il primo passo consiste nella richiesta della cartella clinica e di tutta la documentazione sanitaria relativa al trattamento ricevuto: referti, esami diagnostici, relazioni mediche e certificazioni. La struttura è obbligata a rilasciare copia integrale della documentazione entro 30 giorni dalla richiesta. Tale materiale è indispensabile per valutare la correttezza delle cure e l’eventuale presenza di errori od omissioni.
- Mediazione e tentativo obbligatorio di conciliazione
Prima di avviare una causa, la Legge Gelli-Bianco prevede un tentativo obbligatorio di mediazione civile o un accertamento tecnico preventivo (ATP). Questi strumenti servono a favorire una soluzione stragiudiziale della controversia, con l’intervento di esperti e consulenti tecnici nominati dal giudice o dalle parti. In molti casi, la mediazione consente di ottenere un risarcimento più rapido e con minori costi.
- Azione giudiziaria
Se la conciliazione non produce risultati, il paziente può avviare un’azione giudiziaria presso il tribunale competente, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. È consigliabile farsi assistere da un avvocato specializzato in diritto sanitario e da un medico-legale, per dimostrare in modo adeguato il nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno alla salute.
Tempi e prescrizione delle azioni
La prescrizione indica il periodo entro il quale il paziente può esercitare il diritto al risarcimento del danno, derivante da un errore medico o da un disservizio sanitario. Decorso tale termine, l’azione non è più proponibile, anche se il diritto sussiste sul piano morale. La durata della prescrizione varia in base al tipo di responsabilità individuata dalla legge.
Azione contro la struttura sanitaria
Nel caso di azione promossa contro la struttura sanitaria, pubblica o privata, si applica la prescrizione decennale prevista dall’art. 2946 del codice civile. Ciò perché la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), derivante dal rapporto giuridico instaurato con il paziente al momento dell’accettazione o del ricovero. Il termine di dieci anni decorre dal momento in cui il paziente ha conoscenza effettiva del danno e della sua causa, ossia quando può rendersi conto del collegamento tra la condotta sanitaria e le conseguenze sulla propria salute. Azione contro il medico. L’azione nei confronti del medico si prescrive, invece, in cinque anni, poiché il sanitario, salvo rapporti diretti con il paziente, risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Anche in questo caso, il termine inizia a decorrere dal momento in cui il paziente percepisce o può ragionevolmente percepire l’esistenza del danno e del nesso causale. È quindi importante agire tempestivamente, raccogliendo prove e documentazione clinica per non decadere dal diritto al risarcimento
Prevenzione e sicurezza delle cure
La sicurezza delle cure rappresenta un diritto fondamentale del paziente e un dovere imprescindibile per le strutture sanitarie e gli operatori. La Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) ha introdotto un approccio sistemico alla prevenzione del rischio clinico, promuovendo la qualità, la trasparenza e la fiducia nel rapporto tra medico e paziente.
Gestione del rischio clinico
Le strutture sanitarie, pubbliche e private, hanno l’obbligo di adottare procedure di gestione del rischio clinico finalizzate a prevenire eventi avversi, errori e disfunzioni organizzative. Ciò avviene attraverso l’istituzione di specifiche unità operative o la nomina di un responsabile del rischio clinico, incaricato di monitorare i processi assistenziali, analizzare gli errori e promuovere la formazione del personale. L’obiettivo è trasformare l’errore in un’opportunità di miglioramento, riducendo l’incidenza dei contenziosi e garantendo una maggiore sicurezza per il paziente.
Il ruolo del paziente informato
Il consenso informato costituisce un pilastro della sicurezza e della responsabilità sanitaria. Il paziente deve essere pienamente informato in modo chiaro e comprensibile circa diagnosi, rischi, benefici e alternative terapeutiche, così da poter esprimere una decisione libera e consapevole. La mancanza di consenso informato può configurare una violazione del diritto all’autodeterminazione e generare responsabilità per la struttura e per il medico. Un paziente informato e coinvolto contribuisce attivamente alla prevenzione del rischio clinico e al miglioramento della qualità delle cure.
Conclusioni
La responsabilità sanitaria rappresenta oggi un ambito complesso in cui si intrecciano tutela del paziente, sicurezza delle cure e garanzie per i professionisti della salute. La Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) ha segnato un passaggio fondamentale, introducendo un sistema più equilibrato che distingue con chiarezza tra responsabilità contrattuale delle strutture e extracontrattuale dei medici, promuovendo al contempo la gestione del rischio clinico e la prevenzione dell’errore. È importante ricordare che la malasanità non coincide necessariamente con l’errore medico: non ogni esito sfavorevole è frutto di colpa professionale, ma può derivare da imprevisti inevitabili o da limiti oggettivi della scienza medica. Da qui nasce l’esigenza di valutazioni tecniche accurate e di una consulenza medico-legale capace di distinguere tra colpa e caso fortuito. Parallelamente, la prevenzione, la formazione continua del personale e una comunicazione trasparente con il paziente rappresentano strumenti essenziali per ridurre le controversie e migliorare la qualità del sistema sanitario. Solo attraverso un approccio collaborativo e consapevole è possibile coniugare la tutela dei diritti del paziente con la serenità dell’operatore sanitario, favorendo un clima di fiducia reciproca. In definitiva, la responsabilità sanitaria non deve essere intesa come una minaccia, ma come un meccanismo di garanzia e crescita, volto a rendere la sanità italiana sempre più sicura, equa ed efficiente.
FAQ - Domande Frequenti su la Malasanità in Italia
Quando un errore medico diventa “malasanità”?
Quando un errore o un’omissione causa un danno evitabile alla salute del paziente per negligenza, imprudenza o imperizia.
Cosa devo fare se sospetto un errore sanitario?
Richiedi subito la cartella clinica, raccogli la documentazione e consulta un avvocato e un medico-legale specializzati in materia di responsabilità professionale medica.
Posso richiedere il risarcimento anche senza causa giudiziaria?
Sì, tramite mediazione civile o accertamento tecnico preventivo (ATP), obbligatori prima della causa, ma è un tentativo che la controparte può anche rifiutare perché non si ritiene responsabile.
Chi risponde dei danni: il medico o l’ospedale?
L’ospedale per responsabilità contrattuale (nei 10 anni), il medico per responsabilità extracontrattuale (nei 5 anni) , salvo che abbia rapporti diretti col paziente (es. prestazioni private)
Quali sono i tempi di prescrizione per agire?
Dieci anni contro la struttura sanitaria e cinque anni contro il medico ( a meno che non ci sia stato un rapporto diretto con il medico, in questo caso si rientra nella resp. contrattuale).
Come funziona la mediazione obbligatoria in materia sanitaria?
È un tentativo di conciliazione assistito da esperti, volto a risolvere la controversia senza ricorrere al tribunale.