La responsabilità oggettiva nel diritto civile e penale

Per l'ordinamento giuridico italiano, ogni comportamento, fatto o atto, che produca un danno a terzi genera una responsabilità in capo all'autore del fatto stesso.

Generalmente la responsabilità è di tipo diretto, nel senso che essa è collegata direttamente all'azione del soggetto agente, ma in altre circostanze si presenta in modo indiretto, cioè quando non dipende dal suo comportamento. A quest'ultima ipotesi e collegabile la responsabilità oggettiva. Vediamo di capirne di più nell'articolo.

Che cos’è la responsabilità oggettiva

Per comprendere bene il concetto di responsabilità oggettiva è necessario fare alcune premesse. Innanzitutto, possiamo distinguere due tipi di responsabilità, la soggettiva e, per l'appunto, quella oggettiva.

La soggettiva è tale perché si tratta di un evento imputabile alla condotta di un soggetto. Ne deriva che, senza quella specifica condotta che ha determinato l'evento stesso, e che produce conseguenze di regola negative a terzi (il c.d. danno), non sarebbe ammissibile una responsabilità. Ma non solo. Ciò che contraddistingue la resp. soggettiva è l'elemento soggettivo, ossia l’intenzionalità del soggetto a produrre l’evento.

Questo aspetto è ancora più evidente nel diritto penale, ma rileva anche in sede civile. Si suole distinguere, difatti, tra fatto illecito colposo o doloso: per fatto colposo s’intende un evento collegato all’azione di un soggetto, ma non è direttamente voluto dallo stesso, essendo la conseguenza di imprudenza, negligenza o imperizia: doloso, invece, quando l’evento è diretta conseguenza dell’azione intenzionale del soggetto agente, e dunque egli, con la sua azione, vuole concretamente produrre quel dato evento e suoi effetti.

In entrambi i casi abbiamo un comune denominatore: l’azione diretta del soggetto agente: tipico esempio di fatto colposo è la condotta negligente del guidatore che provoca un incidente stradale, che in realtà non voleva; esempio di azione dolosa, l’omicidio volontario, poiché, come è facile intuire, il soggetto agente vuole provocare la morte altrui.

Si parla in questi casi di nesso causale. Il nesso causale è quel legame esistente tra la condotta illecita di un soggetto, sia essa civile o penale, e l’evento determinato proprio da quella condotta. Nel senso che senza quella condotta illecita non ci sarebbe evento, o comunque l’evento non potrebbe essere imputato all’agente.

Orbene, fatta questa sintetica e doverosa premessa, arriviamo alla responsabilità oggettiva: con essa si fa riferimento a quella responsabilità attribuita ad un soggetto senza che vi sia un’azione illecita, da parte sua, colposa o dolosa. Pertanto, viene a mancare proprio quel nesso causale tra la condotta illecita e l’evento.

Pertanto, possiamo definire la responsabilità oggettiva come quel tipo di responsabilità cui incorre un soggetto, per un evento di danno procurato a terzi, pur in assenza di una sua diretta condotta colposa o dolosa.

Essa, dunque, non tiene conto del legame con l’elemento soggettivo (dolo o colpa): si pensi ad esempio alla tipica responsabilità oggettiva delle società di calcio per comportamenti pregiudizievoli per i terzi tenuti dai propri tifosi all’interno dello stadio, ma anche per fatti illeciti compiuti dai dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico ovvero organizzativo ecc.

Come si evince, in questa ipotesi, la società di calcio pur non avendo direttamente eseguito una condotta dolosa o colposa risponde per il fatto commesso da altri. La resp. oggettiva è individuabile sia nel campo del diritto civile che in quello penale.

La responsabilità oggettiva nel diritto civile

Nel diritto civile, sono diversi gli istituti che si basano su questo tipo di responsabilità. Le ipotesi più rilevanti sono quelle comprese tra gli artt. 2047 e 2053 del codice civile, sia pure divergendo sulla ratio iuris:

  • art. 2047: Responsabilità per danni cagionati da un incapace: riguarda i casi in cui il danno viene cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace. Come si vede, in questo caso risponde del fatto dell’incapace (che, in quanto tale non risponde delle sue azioni) chi è tenuto alla sorveglianza, nonostante nessuna condotta, quest’ultimo, abbia commesso concretamente. Ma è il legame con l’incapace a creare una sorta di collegamento per cui egli, essendo tenuto alla sorveglianza e vigilanza (c.d. culpa in vigilando), dovrà risponderne a prescindere da colpe proprie, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
  • art. 2048: Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori, e dei maestri d’arte: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi…. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Anche in questo caso, come nel precedente, la responsabilità viene assunta da coloro che non hanno compiuto direttamente il fatto produttivo dell’evento di danno, ma sulla base di un collegamento nel rapporto tra loro. La ratio iuris, infatti, è data dalla c.d. culpa in educando, una sorta di colpa associata alla cattiva educazione;
  • art. 2049: Responsabilità dei padroni e committenti: sullo stesso filone poggia l’ipotesi disciplinata in questo articolo, generalmente collegata alla culpa in vigilando “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti;
  • art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: si tratta di danni procurati a causa dello svolgimento di attività pericolose, per sua natura e per la natura dei mezzi adoperati. In questo caso, a ben vedere, la responsabilità comunque è collegata all’azione dell’agente, sia pure non direttamente;
  • art. 2051 Danno cagionato da cose in custodia: si tratta di uno dei casi più tipici di responsabilità oggettiva, per effetto del quale ciascuno diventa responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il custode, per il collegamento che si pone tra egli stesso e la res a sua disposizione, è obbligato a risarcire i danni causati a terzi dalla cosa custodita, salvo il caso fortuito.
  • art. 2052 danno cagionato da animali: Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Si parla in dottrina di una forma di responsabilità fondata sul principio cuius commoda et eius incommoda (A colui che ha vantaggi spettano anche gli svantaggi);
  • art. 2053 rovina di edificio: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”

In tutte le disposizioni surrichiamate, la responsabilità è presunta ed oggettiva, in virtù del rapporto che lega il responsabile stesso con i soggetti o le res produttive dei danni, a meno che, colui che ha il potere di vigilanza sulla cosa provi e dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno, o che lo stesso sia stato il risultato del caso fortuito. La prova, tuttavia, varia in base alle singole disposizioni, richiedendo in alcuni casi una prova rigorosa

La responsabilità oggettiva nel diritto penale

Nel diritto penale l’individuazione dell’elemento psicologico nella commissione dei reati è di palmare importanza, in quanto consente di stabilire la gravità del fatto commesso dal colpevole. Il dolo e la colpa sono, anche in questo campo, i parametri base, ma è soprattutto il dolo ad assumere una certa importanza, tanto che ne vengono identificati vari tipi: ad es. dolo diretto, dolo eventuale, dolo generico, dolo specifico, dolo di impeto, dolo iniziale, concomitante e successivo ecc.

La precisazione è d’obbligo, perché pone in risalto quanto nel diritto penale rilevi l’elemento psicologico. Del resto la stessa Costituzione Italiana sancisce il principio che la responsabilità penale è personale (principio di colpevolezza e personalità ex art. 27), proprio a sottolineare la relazione diretta tra reo e illecito penale compiuto.

Pertanto, alla luce di quanto detto, appare quanto mai arduo affermare che esista in sede penale una responsabilità oggettiva. Nondimeno, giurisprudenza e dottrina, individuano delle ipotesi riconducibili a tale forma di responsabilità, sia pure a carattere eccezionale.

Tra le ipotesi più rilevanti vanno menzionate: il delitto preterintenzionale (art. 584 c.p.).o i casi di evento diverso da quello voluto dall’agente (art. 83 cp.) c.d. aberratio delicti; la condizione obiettiva di punibilità (art. 44 c.p.), che forse è il caso più emblematico: “Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”.

Si tratta, di un evento concomitante o successivo alla condotta illecita, ma estranea alla stessa perché non voluta dal soggetto agente. Lo scopo di prevedere una responsabilità oggettiva in sede penale viene ricondotta a principalmente alla funzione preventiva, ossia si basa sull’idea di dissuadere l’agente dal compiere condotte criminose, per cui la consapevolezza che la legge gli addebiti penalmente conseguenze non volute, dovrebbe (in teoria) renderlo renitente, per l’appunto, alle condotte illecite.

Conclusioni

La responsabilità oggettiva tutela prevalentemente i casi in cui il danneggiato di un evento, quale conseguenza della condotta di un soggetto al quale non sarebbe possibile individuare il nesso causale tra condotta ed evento medesimo, ovvero per il danno prodotto da una cosa sotto la disponibilità di terzi, resti senza possibilità di vedersi indennizzato o risarcito. Nel campo civile è un’ipotesi ricorrente, nel penale ha carattere eccezionale.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...