La differenza tra avvocato e giurista

La differenza tra avvocato e giurista: confronto tra ruoli, formazione e ambiti di competenza. Una chiara distinzione tra le due professioni nel mondo legale. Essenziale per studenti e appassionati di diritto.

Cosa significa essere un avvocato?

L’avvocato, ossia il libero professionista che, conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione forense, si sia iscritto all’albo professionale e che deve necessariamente permanere iscritto per svolgere la propria attività, che può consistere in attività giudiziale, stragiudiziale, di consulenza e di ausilio nella redazione di atti specifici e di contratti, è assoggettato all’osservanza di alcuni obblighi puntualmente dettati.

Innanzitutto, egli deve osservare pedissequamente le disposizioni di cui al Codice Deontologico Forense e che si distinguono in principi generali; norme in materia di rapporti con il cliente e con la parte assistita; norme in materia di rapporti con i colleghi; norme che dispongono in materia di doveri nel corso del processo; norme che dispongono in materia di rapporti con i terzi e con le controparti; norme che disciplinano i rapporti con le istituzioni forensi. Inoltre, l’avvocato deve adempiere a tutti gli obblighi contributivi richiesti per l’iscrizione all’albo nonché per l’iscrizione (anch’essa obbligatoria) alla Cassa Forense.

E’ posto, inoltre, in capo all’avvocato l’obbligo di stipulare l’assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e a copertura degli infortuni eventualmente derivanti ai propri collaboratori in conseguenza dell’attività svolta. In quanto libero professionista, a differenza del giurista, l’avvocato, per l’attività prestata, è tenuto, infine, ad emettere regolare fattura.

Cosa significa essere un giurista?

Il giurista è il professionista che, dopo essersi laureato in giurisprudenza, intraprende il percorso della specializzazione nel campo del diritto di impresa, del diritto del lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni al fine di lavorare nell’organico delle aziende per fornire consulenza legale e tutelare, nello specifico, gli interessi giuridici delle aziende.

Si parla di “giurista di impresa” proprio nel riferirsi al dottore in giurisprudenza che segua dei corsi ad hoc che gli consentano di comprendere, interpretare e consigliare adeguatamente i competenti organi nel contesto della struttura aziendale (master). Si tratta di un soggetto che opera alle dipendenze dell’azienda di riferimento, di tal che non gli è imposto alcun obbligo di apertura della partita iva né può iscriversi all’albo forense.

L’incardinamento nell’azienda avviene mediante contratto di lavoro subordinato o di prestazione d’opera continuativa. Sicché è a tutti gli effetti ad un dipendente della società per la quale lavora ed è tenuto ad iscriversi all’Associazione Italiana Giuristi D’impresa e ad osservare un Codice Deontologico, che enuclea tutte le regole di condotta da osservarsi nell’approcciarsi con l’impresa di appartenenza, i colleghi, le parti che entrano in contatto con l’organizzazione aziendale ed eventuali terzi.

Che differenza c’è tra l’avvocato ed il giurista?

Il giurista è un esperto del diritto, ossia colui che esercita un'attività professionale avente come oggetto la scienza giuridica; egli studia ed interpreta il diritto nella sua concezione di scienza dell’organizzazione della società, attraverso regole e istruzioni che operano nei vari campi e settori che interessano l’agire dell’uomo.

Pertanto, il giurista, attraverso lo studio e l'interpretazione dei principi e delle regole posti a fondamento del diritto, individua il senso adeguato ai fini della loro concreta applicazione.

I giuristi possono essere distinti, in base alla diversa branca del diritto di cui si occupano, in:

  • giuristi privatisti
  • giuristi pubblicisti, costituzionalisti e amministrativisti
  • giuristi tributari
  • giuristi commercialisti
  • giuristi penalisti
  • giurista di impresa

Diverso, invece, è il ruolo ed il compito dell’avvocato, che ha come obiettivo quello di tutelare gli interessi del proprio cliente e di proteggerlo di fronte alla giustizia.

Gli avvocati, nelle cause civili o penali, svolgono diverse mansioni:

  • Fornire assistenza e consulenza legale
  • Rappresentare i propri clienti davanti ai tribunali
  • Difendere i diritti del proprio mandante
  • Interpretare leggi, norme e regolamenti
  • Ricercare documenti, normative e sentenze rilevanti per i casi legali che sta seguendo
  • Intraprendere azioni legali per conto di privati e aziende
  • Preparare documenti con valore legale (testimonianze, testamenti, contratti ecc.).

Inoltre, l’avvocato ed il giurista seguono percorsi di studio e di formazione distinti: l’avvocato dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza deve necessariamente, al fine di conseguire l’abilitazione, svolgere e superare un esame di stato e procedere conseguenzialmente all’iscrizione agli albi forensi; invece, il giurista, anche lui laureato in giurisprudenza, è uno studioso del diritto, che però non deve procedere, al fine di esercitare il proprio lavoro, con l’iscrizione presso appositi albi.

È importante sottolineare che, relativamente alla distinzione tra la figura dell’avvocato e del giurista di impresa, il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 26 agosto 2020, n. 161 ha ribadito il proprio orientamento sul punto, chiarendo che giurista d’impresa e avvocato sono figure professionali distinte, in quanto è la stessa legge professionale forense ad inquadrarle e disciplinarle diversamente.

Da ciò consegue l’incompatibilità tra le due figure e l’impossibilità, per il giurista d’impresa, di iscriversi agli albi forensi, così come agli elenchi speciali riservati agli avvocati degli enti pubblici. Il giurista d’impresa è solitamente un laureato in giurisprudenza, spesso con un percorso di specializzazione post-laurea inerente il diritto imprenditoriale, che opera come consulente legale interno all’azienda, allo scopo di tutelarne gli interessi giuridici.

Di questa figura si occupa implicitamente l’art. 2, sesto comma della legge professionale forense: fermo restando che consulenza e assistenza legale stragiudiziale, se connesse all’attività giurisdizionale e svolte in maniera continuativa, sistematica e organizzata, sono attività riservate agli avvocati, la norma consente al giurista l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o la stipula di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale.

Ciò a condizione che l’attività sia svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale è prestata l’opera. Niente attività giudiziale, dunque, ma solo assistenza e consulenza legale al di fuori dalle aule di giustizia, svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del committente, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di una prestazione d’opera continuativa.

Emerge, quindi, il tratto maggiormente distintivo tra giurista d’impresa e avvocato, dato che la professione forense è espressamente incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato.

Proprio in virtù di questa diversa disciplina, ai giuristi d’impresa è consentito svolgere l’attività predetta, ma è vietata l’iscrizione all’albo forense, sussistendo la causa di incompatibilità appena citata.

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