Come fare una denuncia per mobbing

Di seguito ci si propone di indicare le modalità attraverso le quali cercare di difendersi.

denuncia per mobbing

Trovare un impiego, venire assunti in una grande società, essere chiamati per sostenere un colloquio di lavoro presso uno studio professionale, un’azienda o una struttura cui era stata appositamente presentata domanda può essere la realizzazione di un sogno, il giusto modo per coronare una carriera accademica di tutto rispetto, una delle tante modalità attraverso le quali il singolo può sentirsi pienamente realizzato nella sua personalità.

Tuttavia, può accadere che in concreto l’esperienza si riveli meno allettante e anche, a volte, più spiacevole o meno gratificante del previsto. Così, in maniera del tutto inopportuna e in totale contrasto con quelli che sono i punti cardine del contratto che si è sottoscritto in sede di assunzione, ci si ritrova a dover adempiere a mansioni che nulla hanno a che vedere con quanto concordato, a dover andare a comprare il caffè per il datore di lavoro o i colleghi anziché seguire le pratiche o gli altri affidi che sarebbero stati più congegnali o, ancora, a subire le derisioni e i commenti sprezzanti, le piccole o grandi ritrosie ingiustificate.

Questo fenomeno prende il nome di “mobbing” e sta, appunto, ad indicare tutti quei comportamenti o atti aventi il carattere della vessatorietà e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti del lavoratore e caratterizzati dall’intento di emarginarlo o escluderlo dal gruppo di lavoro o relegarlo al compimento di attività marginali o relative ad un profilo professionale non corrispondente al suo.

In realtà, difetta, nell’impianto normativo interno, una regolamentazione specifica dell’istituto, rinvenendo esso fonte nell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Si suole effettuare una distinzione, in relazione ai soggetti coinvolti e alla posizione che essi ricoprono nell’organigramma aziendale, tra due principali tipologie di mobbing:

a) Il mobbing verticale, nel quale la condotta persecutoria o altrimenti vessatoria vede coinvolti soggetti che si collocano su diversi livelli della scala gerarchica, a sua volta ulteriormente distinguibile in:

- mobbing discendente, che si configura allorché i comportamenti di tipo aggressivo-vessatorio siano commessi dal datore di lavoro o, comunque, da un soggetto che nella scala gerarchica interna alla struttura si colloca in una posizione superiore (c.d. ipotesi di norma delineate con il termine di “bossing” da “boss”, capo);

- mobbing ascendente se, contrariamente al caso precedente, è commesso dal lavoratore collocato ad un livello più basso nei riguardi di un soggetto a lui sovraordinato.

b) Il mobbing orizzontale, che si ha allorquando la condotta prevaricatoria è commessa da uno o più colleghi che sono posti allo stesso livello della persona verso la quale è diretta. Quello che preme sottolineare è che spesso le vittime di mobbing rischiano di subire danni emotivi, oltre che fisici o psicologici anche molto importanti.

Ciò premesso, è d’uopo considerare che ogni persona che ritenga di essere vittima di mobbing ha la possibilità di far valere le proprie ragioni e chiedere che le condotte ingiustamente vessatorie vengano fatte cessare e, ove ne ricorrano i presupposti, eventualmente chiedere ed ottenere anche il risarcimento del danno.

Di seguito ci si propone di indicare le modalità attraverso le quali cercare di difendersi.

1. COME SI DIMOSTRA IL MOBBING SUL POSTO DI LAVORO?

Il problema più rilevante quando si desidera presentare una denuncia per mobbing attiene al profilo probatorio. Sembra, infatti, opportuno che in situazioni di tale tipo si raccolga il maggior numero di prove a conforto della propria posizione e volte a supportare quanto esposto.

A tal fine si può ricorrere ad una vastità di mezzi, tra i quali, innanzitutto, la testimonianza di persone che siano a conoscenza o abbiano assistito ai fatti. A queste si possono affiancare certificati medici ove le condotte vessatorie si siano estrinsecate in percosse o lesioni ovvero quando abbiano comportato effetti sul piano psicologico tali da avere rilievo sul piano medico. Si pensi all’insorgenza di attacchi di panico, che a lungo andare possono avere effetti notevolmente invalidanti.

Tra gli altri strumenti cui è possibile far ricorso sotto il profilo probatorio possono avere utilità anche annotazioni personali, contenute in quaderni o agende e magari corredate di indicazioni delle date in cui i fatti sono avvenuti o ancora foto, video o ulteriori documenti che si sia stati in grado di formare.

Come si può notare il novero delle prove che si possono presentare a sostegno della propria denuncia per mobbing è molto vasta e non presenta preclusioni di tipo particolare. Infine, è d’uopo evidenziare che al lavoratore che si ritiene vessato è imposto solamente l’onere di fornire prova di quelli che sono i comportamenti scorretti subiti, ma non gli si richiede di provare il dolo o la colpa del comportamento del soggetto agente.

Con riferimento a tali ultimi aspetti si ha, al contrario, un’inversione dell’onere della prova e spetterà, pertanto, al datore di lavoro o al collega che è accusato di aver tenuto le condotte oggetto di denuncia provarne l’assenza. (Cfr. tra le altre, Cass. Sez. Lav. 8 gennaio 2000; conforme, Cass. n. 12445/2006).

2. MODELLO DI DENUNCIA PER MOBBING

Chi ritenesse di essere vittima di mobbing sul luogo di lavoro può optare, innanzitutto, per la presentazione di una denuncia scritta, onde portare la situazione a conoscenza del datore di lavoro ovvero (qualora le condotte persecutorie siano poste in essere da quest’ultimo) alla persona, incardinata presso la società o la struttura organizzativa, preposta a raccoglierle.

Di seguito si riporta lo schema tipo di un modello di denuncia per mobbing e che può essere utilizzato, adattandolo alle circostanze del caso concreto. Occorre ricordare, in ogni caso, che la denuncia deve essere spedita mediante plico raccomandato, onde costituirsi prova dell’avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

3. FAC-SIMILE DENUNCIA PER MOBBING

Mittente: ____________________ ____________________

(indicazione dell’indirizzo del soggetto denunciante) ____________________ (indicazione dei recapiti: telefono, fax, e-mail) ____________________ (codice fiscale del denunciante) Spett.le _____________________ (nome dell’azienda) _____________________ (indirizzo della sede aziendale)

Raccomandata R.R. Oggetto: denuncia per mobbing sul luogo di lavoro.

Egregio Signor/Gentile Signora, con la presente sono a denunciare l’insorgere sul luogo di lavoro di una serie di atteggiamenti di _____________________ (indicare nel dettaglio il tipo di comportamenti scorretti cui si ritiene di essere sottoposti e che possono consistere, a titolo esemplificativo, in atteggiamenti di sopruso, di tipo arbitrariamente discriminatorio, in condotte di prevaricazione, molestie o atteggiamenti volti ad emarginare), perpetrati in modo costante e sistematico nei miei confronti da parte di _____________________ (indicare specificatamente il nominativo della/e persona/e che si ritiene/ritengono autrice/i degli atteggiamenti suindicati), a tal punto da configurare un’ipotesi di mobbing.

In particolare, ____________________ (specificare nel modo più dettagliato possibile come si esplicano gli atteggiamenti di sopruso; si pensi al caso in cui si venga costantemente e, magari, anche ingiustificatamente criticati per il proprio rendimento o le modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, in cui si venga additati con espressioni oscene, sessiste o, comunque, umilianti, se si è sottoposti a vessazioni fisiche o molestie, se non si è destinatari di assegnazioni lavorative o se vengono assegnati compiti ad di sotto delle proprie capacità e mansioni, se si diventi oggetto di derisione da parte di colleghi, o altri analoghi).

Tale situazione ha determinato con il trascorrere del tempo un peggioramento delle condizioni di lavoro nell’ambito della struttura lavorativa ed assume caratteristiche di gravità tali da compromettere la salute, la professionalità e la dignità del/la sottoscritto/a.

La sollecito e diffido, pertanto, ad adoperarsi onde far sì che cessino immediatamente i suddetti comportamenti, al fine di garantire il totale e rigoroso rispetto di norme giuridiche, etiche e di dignità morale sui luoghi di lavoro. Ove ciò non accadesse mi riservo di fare valere le mie ragioni nelle competenti sedi giudiziarie.

Cordiali saluti. ___________,__________ (Luogo e data)

Firma ______________________

4. HAI BISOGNO DI UN AVVOCATO PER MOBBING?

Orbene, giunti a questo punto della trattazione è opportuno, dunque, chiedersi se sia necessario farsi assistere da un avvocato qualora si ritenga di essere vittime di mobbing e si desideri agire per far valere le proprie ragioni. In proposito, occorre effettuare un distinguo e fare qualche opportuna precisazione. L’ordinamento giuridico italiano non prevede sul piano della legge penale un apposito reato di mobbing.

Ciò non porta ad escludere che le singole condotte possano assumere autonomamente rilevanza penale. Sicché sinteticamente è possibile riassumere come di seguito le possibilità che si prospettano alla persona vittima di comportamenti rientranti nella fattispecie di mobbing. Il soggetto che si ritiene vessato può, innanzitutto, limitarsi a voler portare a conoscenza delle persone preposte i fatti e a chiedere loro di adoperarsi per farli cessare.

Per la presentazione di una denuncia volta a tale scopo (secondo le modalità e lo schema di cui al paragrafo precedente) è possibile agire in maniera autonoma, senza necessità di essere assistiti da un legale.

Può, tuttavia, accadere che le condotte di cui si è stati e si è vittime configurino, come si è anticipato, anche singolarmente considerate autonome figure di reato (si pensi al caso di percosse o lesioni o, ancora, diffamazione o violenze). In tale evenienza il destinatario delle condotte vessatorie può ritenere opportuno agire in giudizio per vedere accertare i fatti denunciati e ottenere, nelle opportune sedi giudiziarie, costituendosi parte civile, il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni che si assume subiti e la relativa liquidazione.

Vengono in questa sede in rilievo i principi generali dettati in materia dagli articoli 2087 c.c., 1218 c.c., 2043 c.c., 1175 c.c., 1375 c.c. (in materia di tutela delle condizioni di lavoro, risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, principio di buona fede nell’esecuzione delle obbligazioni e dei contratti) nonché le disposizioni, in punto ripristinatorio, contenute nella generale legge 300/1970 e, in caso di licenziamento che si ritenga privo di giustificazione, la tutela d’urgenza disciplinata a norma dell’articolo 700 c.p.c.

A tale scopo è necessario che ci si rivolga ad un avvocato esperto in materia, il quale, una volta valutato il caso concreto, consigli ed indirizzi circa il percorso da seguire e fornisca assistenza legale durante lo svolgimento dell’iter giudiziario, dalla denuncia alle autorità competenti per territorio sino alla pronuncia della sentenza.

5. CONCLUSIONI

In conclusione, chiunque abbia avuto la spiacevole esperienza di essere destinatario di condotte riconducibili alla fattispecie di mobbing deve avere la consapevolezza che ha l’opportunità di reagire a quanto subito, onde ottenere la cessazione delle condotte sopraffattorie, il reintegro nel posto di lavoro qualora sia stato ingiustamente giustificato, un congruo risarcimento del danno o dei danni che siano conseguiti alla vicenda.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

  • Articoli 1175, 1218, 1375, 2043, 2087 c.c.
  • Articolo 700 c.p.c.
  • Legge 300/1970
  • Cass. Sez. Lav. 8 gennaio 2000 - conforme, Cass. n. 12445/2006

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