Atto di notorietà: Come stipulare l’atto notorio? Quando è richiesto? Quanto costa?

atto di notorietà

Attraverso, l’atto di notorietà, è possibile attestare determinate circostanze, note pubblicamente, purché ciò avvenga in presenza di almeno due testimoni, dinanzi ad un pubblico ufficiale. Vediamo come funziona.

1. Cos'è l'atto di notorietà

L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto pubblico, e più precisamente, l’atto notorio.

L’atto di notorietà, è il documento con il quale, un soggetto in presenza di due testimoni, riferisce su stati, qualità personali o fatti, di cui è a conoscenza, dinanzi ad un pubblico ufficiale. Si tratta, di una dichiarazione ricevuta da un pubblico ufficiale, in cui il dichiarante, detto deponente, attesta determinati fatti, stati o qualità personali, che sono noti al pubblico, ossia conosciuti in prima persona sia da parte del dichiarante medesimo e sia da parte dei testimoni.

2. A cosa serve l'atto di notorietà?

L’atto di notorietà, assolve lo scopo di attestare in forma pubblica, determinate circostanze che sono note ai soggetti, intervenuti nella stesura del documento. Attraverso, l’atto notorio, infatti, il dichiarante, rende apposite dichiarazioni, senza la necessità di ricorrere ad altri atti formali, quali l’atto pubblico oppure la scrittura privata autenticata.

In tal modo, è possibile attribuire pubblica fede, a quei fatti, stati o qualità personali, che il deponente, ha affermato dinanzi al pubblico ufficiale. Al riguardo, è necessario precisare, che la presenza del pubblico ufficiale, attribuisce al documento valore probatorio, di tutto quello che è stato affermato dinanzi ad esso dal dichiarante, e confermato dalla presenza di due o più testimoni. Infatti, l’atto di notorietà, costituisce prova legale di quanto affermato su determinati fatti, qualità personali o stati, conosciuti dal dichiarante nonché prova legale che tali affermazioni provengono direttamente dal deponente, la cui identità è stata previamente accertata (assieme a quella dei testimoni) dal pubblico ufficiale, che ha ricevuto l’atto.

A differenza, però, di altri documenti formali, l’atto di notorietà non ha valore probatorio rispetto alle dichiarazioni deposte dal deponente, nel senso che il pubblico ufficiale, non ha l’obbligo, in tal caso, di controllare che ciò che il dichiarante afferma corrisponda a verità. In conclusione, con l’atto notorio, il pubblico ufficiale, conferma soltanto che il dichiarante ha reso determinare affermazioni, su stati, qualità personali o fatti, in sua presenza, ma non anche che si tratti necessariamente di affermazioni veritiere.

3. Chi rilascia l'atto di notorietà?

La dichiarazione, contenuta nell’atto di notorietà, deve essere rilasciata dal dichiarante, alla presenza di due o più testimoni, dinanzi ad un pubblico ufficiale. A tal fine, l’atto di notorietà, può essere rilasciato:

  • da un notaio;
  • dal cancelliere del Tribunale,
  • dal Sindaco del comune di residenza ovvero da un suo delegato, in funzione di pubblico ufficiale.

Nei primi due casi, non è richiesto rivolgersi necessariamente al pubblico ufficiale del luogo di residenza, dato che l’atto di notorietà, può essere ricevuto da ogni notaio o cancelliere del Tribunale, presenti sul territorio Italiano, senza alcun limite territoriale.

In ogni caso, occorre che sia rispettata la procedura formale, richiesta per la valida formazione dell’atto notorio, ossia che congiuntamente al dichiarante siano presenti obbligatoriamente, almeno due testimoni maggiorenni, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il soggetto, che intende deporre, per un atto di notorietà, deve dapprima fissare un appuntamento, presso il notaio designato oppure recandosi presso la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione, presente in ogni Tribunale ovvero presso la segreteria del Sindaco del comune di residenza.

Nel giorno stabilito, il dichiarante, in presenza dei testimoni, rende le proprie dichiarazioni. L’atto di notorietà, è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16 €, oltre ai diritti di segreteria per le copie, che variano a seconda che si richieda il rilascio con o senza urgenza (marca da bollo da 34,89 € nel primo caso, 11,63 € nel secondo caso).

A ciò, va aggiunto il pagamento dell’onorario del notaio, qualora si intenda effettuare la dichiarazione presso la propria sede, anziché dal cancelliere o Sindaco, che invece, espletano la loro funzione gratuitamente.

4. Cosa si scrive nell'atto di notorietà?

L’atto di notorietà, serve a descrivere determinati stati, qualità personali o fatti, di cui ne abbiano diretta conoscenza sia l’interessato che rende la dichiarazione dinanzi al pubblico ufficiale e sia i testimoni, intervenuti nella stesura del documento.

Le circostanze, che possono formare oggetto di un atto notorio, possono riferirsi:

1) alla proprietà di beni mobili registrati, soprattutto nell’ipotesi di comproprietà e successivo decesso di uno dei comproprietari, al fine di evitare il blocco del bene, in caso di disputa sulla sua devoluzione tra gli eredi del defunto;

2) ai conti correnti o postali, anche in tal caso, ove si verifichi la successione ereditaria, la Banca o Poste Italiane, possono richiedere un atto notorio, al fine di sbloccare le somme di denaro, depositate sul conto dal proprio correntista;

3) agli stati civili, ad esempio in determinate circostanze, può essere richiesto l’atto notorio, da cui risulti che il dichiarante non sia coniugato in matrimonio o unione civile ovvero che sia passata in giudicato la sentenza di divorzio;

4) alla dispensa dall’onere di effettuare le pubblicazioni di matrimonio, anche in tal caso, i due futuri coniugi, attraverso l’atto notorio, possono dichiarare di non trovarsi in nessuna condizione ostativa alla celebrazione del matrimonio, al fine di velocizzare le pratiche richieste;

5) alla partecipazione a determinati concorsi, in cui sia richiesto il possesso di determinati requisiti ovvero la mancanza di condanne penali, in tal caso, il candidato attraverso l’atto di notorietà, può garantire l’espletamento delle condizioni richieste.

5. I testimoni nell’atto di notorietà

Per rilasciare dichiarazioni, attraverso l’atto di notorietà, è necessario, che siano presenti, dinanzi al pubblico ufficiale, almeno due testimoni, muniti di valido documento di riconoscimento. A tal fine, i soggetti intervenuti, devono essere in possesso di determinati requisiti:

  • essere maggiorenni ed in possesso della piena capacità d’agire;
  • non avere rapporti di parentela o affinità con il dichiarante;
  • non avere alcun interesse, anche futuro, rispetto alle dichiarazioni, oggetto dell’atto notorio;
  • ove si tratti di cittadini extracomunitari, essere in possesso di un valido permesso di soggiorno.

6. Differenza tra autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio

L’autocertificazione, è il documento con il quale, un soggetto dichiara il possesso o la sussistenza di determinati stati, qualità personali o fatti, che lo riguardano, con la medesima valenza dei certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione o dai Gestori di servizi pubblici.

Con l’autocertificazione, quindi si sostituisce al certificato pubblico, una dichiarazione firmata dall’interessato medesimo, senza la necessità di un pubblico ufficiale.

Al riguardo, l’art. 46 del D.P.R. N. 445 del 2000, elenca, i fatti, qualità personali, o stati, che possono essere comprovati dal dichiarante, sostituendo con la sua dichiarazione, il certificato richiesto dalla P.A. oppure dai gestori di servizi pubblici (si pensi, ai gestori per la fornitura di gas, elettricità, acqua).

Possono essere, oggetto di autocertificazione, tra l’altro:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L’autocertificazione, compilata direttamente dall’interessato, deve essere obbligatoriamente accettata dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dai gestori di servizi pubblici, nei rapporti con il cittadino, mentre nei rapporti tra privati, come ad esempio un Istituto di credito, l’autocertificazione non è vincolante, potendo essere richiesto all’interessato un atto notorio oppure un certificato rilasciato direttamente dalla Pubblica Amministrazione.

Anche, nei procedimenti innanzi al Tribunale, l’autocertificazione, non ha valore, essendo richiesto necessariamente, il rilascio del documento da parte della Pubblica Amministrazione oppure rilasciato da un pubblico ufficiale.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, è il documento, con il quale il dichiarante, afferma il possesso o la sussistenza di determinati stati, qualità personali o fatti, che non possono essere oggetto di autocertificazione.

La dichiarazione resa nell’interesse del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Anche per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, è previsto che nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, gli stati, le qualità personali e i fatti, che non possono essere essere autocertificati, e quindi esclusi dall’elencazione dettata dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Invece, nei rapporti tra privati oppure per i procedimenti di competenza del Tribunale, si applicano le medesime regole previste per l’autocertificazione. Per quanto riguarda la forma della dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, è previsto che essa possa essere redatta semplicemente in carta libera.

Tuttavia, è necessario, che la sottoscrizione dell’interessato sia autenticata, qualora la dichiarazione non è connessa ad alcuna domanda. In tal caso, essa è soggetta all’imposta di bollo nella misura di 16 € e non richiede che sia inoltrata personalmente all’ufficio interessato, potendo essere spedita anche per posta oppure consegnata da una terza persona.

Se invece, la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, non è collegata alla presentazione della domanda presso la Pubblica Amministrazione, essa è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e non necessita di autenticazione, dal momento che viene sottoscritta dal dichiarante contestualmente alla sua presentazione all’ufficio interessato oppure trasmessa telematicamente con allegato un documento di riconoscimento dell’interessato medesimo.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, può essere presentata:

  • dai cittadini italiani;
  • dai cittadini di un Paese aderente all’Unione Europea;
  • dai cittadini extracomunitari residenti in Italia, con regolare permesso di soggiorno, ma limitatamente a fatti o stati, verificabili da soggetti pubblici e privati italiani.

Fonti normative

  • Articolo 1, Legge 16 febbraio 1913, n. 89: Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
  • Articolo 5, Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366: Concernente la semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie
  • Articolo 8, Legge 23 marzo 1956, n. 182: Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
  • Articolo 30, Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Roberto Ruocco

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