Reclamo contro l'utenza elettrica

Hai ricevuto una bolletta con un importo spropositato e non trovi sia in linea con le tariffe del fornitore dell’energia elettrica? Hai ricevuto una doppia fatturazione da parte del Fornitore di energia elettrica? Con questa breve guida, vogliamo illustrare i rimedi da utilizzare per far valere i propri diritto contro i fornitori di energia elettrica.

Ultimo aggiornamento: 3/5/2026

Come prima cosa da fare, per contestare una bolletta spropositata o qualunque altro disservizio nei confronti di un gestore dell’energia elettrica, occorre innanzitutto presentare un reclamo scritto direttamente al proprio fornitore.

Il fornitore dell’energia, infatti, è obbligato a rispondere per iscritto ai reclami dei consumatori. In generale la risposta deve essere resa entro 40 giorni dall’invio del reclamo (per questo motivo è importante che della spedizione del reclamo ci sia una ricevuta di spedizione, può andare bene anche una mail dove si indica la data di spedizione).

Il reclamo può essere soddisfacente, o meno, per il consumatore oppure è possibile che il Gestore non risponda mai al reclamo. In questo caso, il consumatore può agire in via conciliativa per vedere tutelati i propri diritti.

Rivolgersi all’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente per tentare una conciliazione

Presentato il reclamo, qualora la risposta non dovesse essere sufficiente, ovvero non dovesse essere resa entro 40 giorni dall’invio del reclamo, il consumatore può rivolgersi all’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente per tentare una conciliazione. Il servizio di conciliazione si svolge interamente in forma telematica sul sito dell’Agenzia ed è completamente gratuito.

Il Servizio Conciliazione è competente a giudicare sulle seguenti materie:

  • bollette e fatturazione (es. consumi, pagamenti, conguagli, rimborsi);
     
  • contratti (es. cessazione, cambio fornitore, voltura, penali);
     
  • distacco fornitura (es. sospensione, riduzione potenza);
     
  • contatore (es. verifica, sostituzione, potenza);
     
  • lavori (es. preventivo, allacciamento, subentro, sicurezza);
     
  • impianti di produzione elettrica, se si è anche consumatori di energia;
     
  • risarcimento danni.

La domanda si presenta telematicamente ed entro 7 giorni dalla proposizione viene valutata dall’Autorità. Se la domanda risulta completa, l’Autorità convoca le parti per un primo incontro che deve tenersi almeno entro 30 giorni dalla proposizione della domanda.

A questo punto la conciliazione si svolge davanti ad un conciliatore nominato dall’Autorità che, sentite le parti, proporrà una soluzione bonaria alla disputa. La proposta verrà formalizzata in un verbale che, se accettata, costituirà titolo esecutivo per ottenere, anche in maniera forzata, l’attuazione della conciliazione.

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Come presentare un reclamo al gestore di energia elettrica?
Il reclamo deve essere presentato per iscritto direttamente al fornitore di energia elettrica e è importante conservare una ricevuta di spedizione o una mail con la data di invio. Il gestore è obbligato a rispondere per iscritto entro 40 giorni dalla ricezione del reclamo.
Quanto tempo ha il gestore per rispondere a un reclamo sulla bolletta?
Il fornitore di energia ha 40 giorni per rispondere per iscritto al reclamo del consumatore. Se non risponde entro questo termine, il consumatore può ricorrere all'ARERA per una conciliazione.
Cosa fare se il gestore non risponde al mio reclamo?
Se il gestore non risponde entro 40 giorni o se la risposta non è soddisfacente, puoi rivolgerti all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) per avviare un procedimento di conciliazione completamente gratuito e telematico.
Quali problemi si possono risolvere con la conciliazione ARERA?
La conciliazione ARERA gestisce bollette e fatturazione, contratti, distacco fornitura, contatori, lavori di allacciamento e impianti di produzione elettrica. Copre anche controversie su consumi, pagamenti, conguagli, rimborsi e risarcimento danni.
La proposta di conciliazione ARERA è vincolante?
Sì, la proposta di conciliazione accettata dalle parti viene formalizzata in un verbale che costituisce titolo esecutivo, cioè può essere utilizzato per ottenere anche in maniera forzata l'attuazione della soluzione concordata.