Cosa fare se l’INPS chiede soldi indietro?

I motivi per i quali l’INPS potrebbe chiedere indietro dei soldi possono essere di varia natura e attenere a sfere diverse. In alcuni casi la richiesta è legittima in altri no. Vediamo le singole situazioni e spieghiamo come comportarsi in questi casi.

Restituzioni di denaro all’INPS

In talune ipotesi l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in seguito alla modifica sopravvenuta delle condizioni necessarie a supportare la richiesta di erogazione di un trattamento previdenziale o assistenziale, può valutare che le somme eventualmente già corrisposte al richiedente risultino in concreto prive di giustificazione in virtù di sopravvenienze fattuali.

Ove ciò accada la prestazione erogata deve essere restituita. Detta restituzione può avvenire spontaneamente, ove il soggetto abbia la possibilità di valutare autonomamente l’illegittimità dell’erogazione, ovvero fronte della richiesta formulata dall’INPS stesso, mediante formale richiesta formulata in apposito provvedimento e notificata al soggetto che percepisce la prestazione ritenuta non più dovuta o legittima.

Restituzioni di denaro per l’assegno di disoccupazione

Al pari di quanto accade per tutte le ipotesi in cui l’erogazione di somme a titolo di trattamento previdenziale o assistenziale risulti essere indebita, anche l’assegno di disoccupazione, illegittimamente percepito, deve essere, dietro richiesta da parte dell’ente erogatore, restituito.

Nel prosieguo della trattazione si analizzeranno nel dettaglio le ipotesi e i presupposti che possono condurre ad una richiesta di restituzione del denaro percepito a titolo di assegno di disoccupazione involontaria (oggi meglio nota, come si vedrà, alla stregua di NASPI).

Ricorso avverso al provvedimento dell’INPS

Può accadere che il provvedimento emesso dall’INPS e con il quale quest’ultimo, in considerazione della ritenuta illegittimità della corresponsione di una o più prestazioni assistenziali in favore del richiedente, abbia richiesto la revoca con la conseguente formulazione di una domanda di restituzione del quantum erogato possa essere considerata o appaia infondata o, comunque, illegittima.

Ci si chiede, pertanto, cosa possa fare il soggetto che si veda notificare il provvedimento di restituzione delle somme percepito dall’ente previdenziale. Può dirsi, innanzitutto, che egli può proporre ricorso avverso detto provvedimento in via amministrativa e, eventualmente, successivamente agire in giudizio contro l’eventuale rifiuto dell’istituto previdenziale.

Il ricorso deve presentare l’indicazione di alcuni elementi essenziali, necessari al fine di consentire di valutarne la fondatezza. E’, innanzitutto, necessario che nell’atto venga puntualmente individuato, a pena di nullità, il provvedimento che si ritiene lesivo del proprio diritto soggettivo e, quindi, nel caso di specie, che formula la richiesta di restituzione della prestazione economica erogata.

Dopodiché è indispensabile che venga riepilogata brevemente la vicenda dalla quale scaturisce il provvedimento che si ritiene illegittimo. Sembra appena il caso di evidenziare che più dettagliata sarà la descrizione dei fatti inerenti al caso concreto maggiormente agevole sarà la valutazione del caso da parte dell’organo competente a giudicare circa la sua opportunità.

Ovviamente, il ricorrente non può esimersi dall’indicare, altresì, nell’atto i motivi che deduce a sostegno delle proprie ragioni e dall’allegare tutte le prove che ritiene possano essere utili allo scopo. Una volta confezionato l’atto, esso deve essere indirizzato all’organo competente a decidere in merito ad esso, ossia, per quanto concerne il caso di specie, il Comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, e deve essere presentato esclusivamente in via telematica.

Quanto alle tempistiche, si rammenta che, di norma, il ricorso deve essere presentato entro il termine indicato nell’atto avverso il quale si intende reagire, ossia tendenzialmente entro 90 giorni decorrenti dalla data in cui esso è stato notificato. Esaminata la documentazione prodotta e le questioni di ammissibilità della domanda, il Comitato decide sulla stessa, previa discussione, ed emette la propria deliberazione, che può essere di rigetto ovvero di accoglimento (integrale o anche solo parziale).

Restituzione dell’indennità di disoccupazione somministrata

Una delle svariate ipotesi in cui l’INPS può ritenersi legittimata a richiedere la restituzione delle somme considerare illegittimamente erogate attiene alla figura della NASpI (acronimo che sta ad indicare la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), che consta di un’indennità che viene mensilmente corrisposta, dietro presentazione di apposita domanda da parte del diretto interessato, per le ipotesi di disoccupazione involontaria in cui il richiedente sia incorso successivamente alla data dell’1 maggio 2015.

In specie e nel dettaglio, la misura viene corrisposta con cadenza mensile e per un lasso di tempo corrispondente ad un numero di settimane pari a metà delle settimane per le quali il richiedente, nei quattro anni antecedenti, abbia provveduto a versare i contributi dovuti. La quantificazione della prestazione erogabile avviene mediante il calcolo di una somma pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi quattro anni antecedenti la richiesta.

Tuttavia, essa si riduce nella misura del 3% al mese a far data dal primo giorno del sesto mese di retribuzione (o dall’ottavo meso per i soggetti che al momento della domanda abbiano compito i 55 anni di età). All’importo che può essere corrisposto è, invero, imposto dalla legge un massimale, rivalutato con cadenza annuale dall’ISTAT (per mera completezza e al fine di consentire una valutazione di massima per l’anno 2022 esso era stato fissato in 1.360, 77 euro).

L’indennità individuata, peraltro, deve essere suddivisa per le settimane di contribuzione e il risultato così ottenuto moltiplicato per un coefficiente numerico (fissato in 4,33). Nell’effettuare il calcolo in questione, peraltro, non deve tenersi conto di tutti i periodi contributivi che sono già stati considerati al fine dell’erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, così come deve escludersi il calcolo della contribuzione che abbia condotto all’erogazione di prestazioni che siano state somministrate, invece, in un’unica soluzione, peraltro anticipata.

In detta ipotesi, peraltro, si ritiene che essa possa essere fatta oggetto di richiesta di restituzione da parte dell’INPS in tutti i casi in cui il lavoratore, a seguito del recesso dalla procedura di licenziamento, venga reintegrato nel posto di lavoro, oltre che qualora intenda impugnare il provvedimento di licenziamento per reintegro.

Errore di calcolo della Naspi: cosa fare?

L’eventuale errore di calcolo della NASPI, in violazione delle disposizioni previste dalla legge e brevemente riepilogate nel paragrafo precedente, comporta da parte del lavoratore percettore l’obbligo di restituzione delle somme percepite in maniera eccedente allo spettante.

All’uopo si rammenta che il lavoratore, qualora sopravvengano elementi modificativi delle condizioni in base alle quali sono state erogate le somme, è tenuto a comunicare le circostanze con la massima tempestività all’ente erogatore.

In proposito, d’altronde, è opportuno sottolineare che, ove si desideri accertare la correttezza dell’importo effettivamente erogato dall’INPS a titolo di NASPI, è possibile procedere in un duplice modo, sostanzialmente ricalcante quello previsto per la presentazione della domanda di ammissione alle misure e, cioè:

  • Accedendo in autonomia alla sezione apposita del sito INPS dedicato;
  • Chiedendo al Patronato locale di cui ci si è avvalsi di effettuare le dovute verifiche in merito alla correttezza degli importi erogati.

A seguito dell’accertato errore di quantificazione delle somme percepite, il soggetto beneficiario dovrà comunicare quanto appurato all’INPS, sempre con le medesime modalità appena esaminate per la verifica, quindi, in definitiva o personalmente mediante presentazione tramite portale INPS ovvero chiedendo al Patronato di procedere in tal senso.

Quando non si devono restituire le somme ricevute

Non è, tuttavia, scontato che le somme percepite dall’INPS debbano essere restituite. Ciò accade, d’altronde, in alcuni casi specifici, quale, a titolo di esempio, quello che attiene all’ipotesi in cui il lavoratore, a seguito della comunicazione del licenziamento da parte del datore di lavoro abbia proposto ricorso avverso il licenziamento ritenuto illegittimo.

Orbene, in proposito la giurisprudenza più recente ha, invero, opinato e statuito nel senso che allorquando alla pronuncia di merito del giudice del lavoro che imponga il reintegro del lavoratore nel posto di lavoro e, tuttavia, alla sentenza non venga data esecuzione, il lavoratore licenziato può legittimamente trattenere le somme, in quanto la relativa corresponsione non può in alcun modo essere considerata indebita.

Lo stato di disoccupazione, infatti, in casistiche simili si ritiene non discenda direttamente dall’inottemperanza del provvedimento giurisdizionale, bensì direttamente dal provvedimento di licenziamento comunicato dal datore di lavoro.

Trattandosi, pertanto, di stato di disoccupazione in ogni caso involontario la giurisprudenza più recente ritiene che in questa ed in altre analoghe situazioni la somma erogata dall’INPS al lavoratore possa essere trattenuta e non debba essere restituita nemmeno in parte. Ancora, come logica impone, non deve farsi luogo a restituzione delle somme percepite allorquando l’errore nell’erogazione sia imputabile esclusivamente all’INPS e il destinatario fosse in buona fede.

Ciò significa che il beneficiario, che ne abbia fatto richiesta presentando la dovuta documentazione ed avendone diritto e che non abbia approfittato dell’errore in cui sia eventualmente incorso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, può trattenere le somme percepite e non è assoggettato all’obbligo di restituzione.

Cosa Fare Se L’INPS Chiede Soldi Indietro: Novità legislative

Tra le novità legislative degne di rilievo nella materia oggetto di trattazione si rammenta quanto dall’INPS stabilito con la propria circolare n. 174 datata 22 novembre 2021.

Contrariamente a quanto accadeva in passato, infatti, mediante essa viene sancito il principio secondo il quale tutte le prestazioni previdenziali nonché le retribuzioni con trattenuta alla fonte se non dovute debbono essere ovviamente restituite.

Tuttavia, nel calcolo del quantum da restituire occorre considerare che le somme devono essere calcolate al netto delle imposte o delle ritenute applicate, dovendo riguardare solamente le somme che il lavoratore/contribuente abbia concretamente ed effettivamente percepito.

Detta novità si applica sia ai trattamenti pensionistici sia alle prestazioni sociali (quali appunto la NASPI), ad esclusione, come logica impone, di quelle che risultano esenti da imposizioni o trattenute fiscali.

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Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...