Cos'è il sovraindebitamento

Le nuove prospettive per il risanamento dei debiti introdotte dalla Legge n. 3 del 2012.

savraindebitamento

1. Guida alla legge "Antisuicidi" e definizione di savraindebitamento

La Legge n. 3 del 2012 (così come successivamente modificata) ha fornito, per la prima volta, la definizione normativa di “sovraindebitamento” ed ha, altresì, previsto gli strumenti di risoluzione dello stesso.

Pur essendo una normativa ormai risalente nel tempo, solo ora si sta iniziando a studiare in maniera approfondita il contenuto della stessa e gli strumenti che mette a disposizione per andare incontro a persone con gravi difficoltà di indebitamento. A questo punto sorge spontanea la domanda su cosa sia il sovraindebitamento.

Secondo la definizione normativa contenuta nell’art. 6, comma 2, lett. A) della Legge citata, per sovraindebitamento si intende il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Quindi, sulla base della definizione normativa su citata, si potrebbe più semplicemente affermare che lo stato di sovraindebitamento si palesa quando un soggetto, che sia un consumatore o un professionista, si trovi in una situazione nella quale le cd. uscite superano le cd. entrate, ovvero quando non riesca più a far fronte alle obbligazioni assunte attraverso il proprio patrimonio prontamente liquidabile.

2. Ambito applicativo della L. N 3/2012: strumenti per la risoluzione della crisi e chi può accedere agli stessi

Quello che maggiormente ci interessa è capire quali strumenti di risoluzione della crisi mette a disposizione il nostro ordinamento e quali sono i soggetti che possono accedervi.

Innanzitutto è doveroso precisare che non può accedere a questi strumenti il soggetto che colposamente abbia contribuito a creare lo stato di sovraindebitamento. Pertanto, saranno esclusi, ad esempio, tutti coloro che si siano trovati nella condizione di indebitamento a causa delle loro scelte imprudenti nell’assumere determinate obbligazioni pur nella consapevolezza di non poterle onorare; oppure coloro che, colposamente e volontariamente, abbiano esposto il proprio patrimonio a forti rischi (basti pensare al soggetto avvezzo al gioco d’azzardo etc..

Ne consegue che le disposizioni della legge salva suicidi si rivolgono ai soggetti non fallibili, ovvero privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale (o che, pur svolgendole, hanno contratto debiti per motivi estranei ad esse) e ad enti e imprese che non svolgono attività commerciale e che quindi sono escluse dalla possibilità di ricorrere alla Legge Fallimentare.

Pertanto, la Legge n. 3 del 2012 esclude:

  1. soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  2. coloro che hanno usufruito della legge negli ultimi 5 anni o che, pur ammessi ai benefici, ne sono decaduti per insolvenza;
  3. coloro che hanno posto in essere atti in frode ai creditori;
  4. coloro che non hanno prodotto la documentazione utile a quantificare il debito e a ricostruire la propria situazione patrimoniale ed economica.

Sono tre gli strumenti che la Legge offre a seconda della tipologia di soggetto che ne fa richiesta. Si parla di Piano del Consumatore, di Accordo di ristrutturazione dei debiti e del residuo procedimento di Liquidazione del patrimonio.

Per semplificare, si osserva quanto segue:

  1. piano del consumatore: è il debitore, ovvero il privato cittadino, ovvero il consumatore persona fisica a proporre un piano di pagamento rateizzato dell’importo dovuto ai creditori. La proposta dovrà essere sottoposta al vaglio del Giudice. L’elemento importante è che i debiti maturati non derivino da attività di impresa;
  2. accordo del debitore: enti e imprese non fallibili presentano il proprio piano di pagamento che dovrà essere accettato dal 60% dei creditori e approvato dal Giudice. Pertanto, qui c’è sia il vaglio dei creditori, sia del Giudice.
  3. liquidazione del patrimonio: il debitore cede il proprio patrimonio per il pagamento del debito, nella misura delle proprie reali disponibilità. I beni esclusi dalla cessione al creditore sono quelli non pignorabili, i crediti necessari per alimentazione e mantenimento, e quelli derivati da stipendio nella misura di quanto necessario per il mantenimento della famiglia. Questo viene considerato uno strumento residuale al quale si può accedere quando non vi sono possibilità di utilizzare i primi due strumenti.

Giova precisare che, per quanto riguarda questa ultima procedura, sono sempre più frequenti i casi di liquidazione del patrimonio, intendendo con quest’ultimo termine la liquidazione del proprio stipendio nella misura del 1/5, come se fosse una procedura di pignoramento presso terzi. Maggiori riferimenti sono indicati nel prosieguo della trattazione.

3. Aspetti procedurali e funzioni dell'organismo di composizione della crisi

Una volta scelta la procedura da applicare, è necessario predisporre un piano di rientro contenente le modalità con le quali il debitore ha intenzione di risanare i suoi debiti.

Il debitore, prima di tutto, dovrà rivolgersi ad un commercialista per quantificare il suo patrimonio e il valore dei propri beni, mobili e immobili. Oltre al commercialista, la Legge di cui stiamo parlando prevede, all’art. 15, l’istituzione di un Organismo di Composizione della Crisi.

Purtroppo non in tutti i Tribunali è stato istituito questo organismo e, pertanto, spesso vengono nominati professionisti (avvocati, commercialisti, notai) con specifiche competenze che vengono acquisite tramite un corso di alta formazione che permette loro di iscriversi nella lista dei Gestori della Crisi (duecento ore circa di formazione con aggiornamento biennale).

I ruoli più importanti che spettano al Gestore della crisi sono:

  1. valutare la meritevolezza del soggetto istante attraverso un’analisi molto dettagliata che viene denominata relazione particolareggiata da allegare al ricorso presentato dal debitore tramite il sostegno di un legale. E proprio la meritevolezza, ovvero capire perché il soggetto si è trovato in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, e l’analisi di tutte le cause che hanno spinto il soggetto a versare in una situazione di sovra indebitamento, sono requisiti fondamentali ai fini dell’omologa della proposta del debitore da parte del Giudice;
  2. assistere e aiutare il debitore nella redazione della proposta di piano di rientro facendo sì che la proposta sia un’alternativa più conveniente rispetto all’ipotesi liquidatoria dei beni mobili o immobili del debitore;
  3. focalizzare l’attenzione sulla suddivisione dei creditori nelle categorie dei privilegiati e dei chirografari. Per semplicità, si specifica come le banche siano, il più delle volte, creditori muniti di privilegio (ad esempio perché vantano un diritto di garanzia come l’ipoteca o il pegno). La suddivisione dei creditori in classe è fondamentale per il rispetto del cd. divieto di moratoria ultrannuale, ovvero il principio in base al quale la soddisfazione dei creditori privilegiati (comprensiva anche degli interessi fino a quel momento maturati) non può avvenire oltre un anno dall’omologa del piano del consumatore;
  4. predisporre, in maniera chiara e precisa, un piano di rientro con l’indicazione dell’attivo (ovvero tutto ciò che arricchisce il patrimonio del debitore, come, ad esempio, il reddito, una rendita mensile, la proprietà di immobili etc. etc.) ed il passivo (ovvero l’importo dei debiti maturati) cercando di applicare anche la cd. falcidia sulla complessiva debitoria (possibile addirittura fino all’80%). Si precisa come la cd. falcidia (ovvero la riduzione dell’ammontare debitorio) deve rispettare dei criteri che di volta in volta sono valutati dal Gestore a seconda del caso specifico applicando un calcolo matematico ben preciso.

In tema di falcidia dei debiti, giova evidenziare una importantissima pronuncia della Corte Costituzionale, la sentenza n. 245/2019, la quale riconosce a coloro che accedono ad uno strumento previsto dalla Legge n. 3 del 2012, la possibilità di stralciare, e non più soltanto di dilazionare, anche l’imposta sul valore aggiunto (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019).

4. Novità introdotte con il D.Lgs n° 14 del 12 Gennaio 2019 (nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)

Tentativi di avvicinamento tra la “vecchia” legge sul sovraindebitamento e la nuova legge fallimentare. Ormai è stata approvata la riforma sulla prevenzione e risoluzione della crisi d’impresa, ovvero la così detta Riforma Fallimentare mediante l’emanazione del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Le novità più innovative definite dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 entreranno in vigore il 15 agosto 2020, mentre alcune modifiche al codice civile sono già entrate in vigore passati 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

All’interno del Codice della crisi e dell’insolvenza non solo non troveremo più la dicitura di fallimento, bensì quella di liquidazione giudiziale, ma, altresì, troveremo una sezione dedicata alla “vecchia” Legge n. 3 del 2012” denominata liquidazione controllata del sovraindebitamento (artt. 278 e ss.).

4.1 Le novità nel dettaglio

Modifiche nei requisiti oggettivi e soggettivi e nella procedura di accesso agli strumenti di risoluzione della crisi.

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza ha previsto le seguenti novità, modificando in parte la disciplina dettata dalla Legge n. 3 del 2012. Considerato che la materia è ancora in fieri, per semplicità, si illustrano schematicamente le principali modifiche che sono state introdotte:

  • è stata modificata la dicitura delle tre procedure previste dalla ormai superata Legge n. 3 del 2012: infatti, il vecchio Piano del consumatore si chiamerà ristrutturazione dei debiti del consumatore (procedura maggiormente modificata dalla riforma); l’accordo di ristrutturazione dei crediti riservato ai “non consumatori” prenderà il nome di concordato minore e l’ultima procedura, ovvero la liquidazione del patrimonio, verrà definita liquidazione controllata;
  • cambia la definizione di consumatore acquisita, in precedenza, per analogia, quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Infatti, è finalmente assimilato alla figura di consumatore il socio illimitatamente responsabile per debiti estranei a quelli sociali. Anche questi, pertanto, potrà proporre un piano di ristrutturazione in via autonoma;
  • in relazione ai requisiti di ammissibilità e meritevolezza, vengono introdotti elementi più stringenti: l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovra indebitamento; assenza di precedente esdebitazione nel quinquennio precedente alla domanda; mancata fruizione di altre due precedenti esdebitazioni;
  • a differenza di quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012, non viene più contemplata la possibile formazione di classi dei creditori, fatta salva la facoltà di prevedere trattamenti differenziati per quelli chirografari e viene, espressamente, consentita la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione;
  • in ambito procedurale, la riforma ha previsto che la nomina dell’Organismo di composizione della crisi sia totalmente facoltativa, potendo il debitore presentare autonoma domanda corredata da tutti gli elementi necessari senza passare per la valutazione di un soggetto incaricato;
  • in relazione ai ruoli del Gestore, giova evidenziare come costui, nella redazione della propria relazione particolareggiata, non debba più pronunziarsi sulla probabile convenienza del piano rispetto ad una alternativa liquidatoria, ma deve indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il prestito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Ne consegue che il creditore che abbia omesso questa valutazione, o abbia aggravato o determinato l’indebitamento del consumatore, non potrà né opporsi in sede di omologa del piano, né presentare reclamo (sul punto si evidenzia che, come previsto dall’art. 124 TUB, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del debitore sulla base di informazioni adeguate, de del caso fornite dal debitore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente - cfr. Tribunale di Rimini, 01 marzo 2019);
  • la riforma prevede anche che, nel caso in cui l’indebitamento investa un nucleo familiare, è prevista una disciplina espressa che consente adesso la presentazione di un unico piano, la perdurante distinzione tra masse attive e passive dei singoli debitori, il coordinamento delle procedure in caso di ricorsi distinti ad opera del giudice adito per primo e la ripartizione del compenso dovuto all’Organismo di composizione fra i singoli membri familiari in misura proporzionale ai rispettivi debiti.
  • per quanto riguarda la sospensione delle procedure esecutive e cautelari e di quelle conservative del patrimonio del debitore che, sulla base della Legge n. 3 del 2012 operava d’ufficio, ora sarà necessaria un’istanza di parte;
  • sotto il profilo della tutela del patrimonio del sovra indebitato, viene ampliato il novero delle misure protettive e ne viene anticipata l’efficacia. Restano, tuttavia, esenti dalla sospensione, nel concordato minore, i titolari di crediti impignorabili, e ciò continua ad essere di ostacolo al risanamento di imprese minori e professionisti.

Sulla base di quanto su esposto e in attesa dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi, in virtù delle modifiche più importanti (certamente non esaustive) su spiegate, si può già percepire come sicuramente si realizzerà un avvicinamento tra la normativa sul sovraindebitamento e la legge fallimentare.

Giorgia Ballestrazzi

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