Il Bonus verde: cos'è e come ottenerlo

Breve guida alla nuova agevolazione fiscale sulle spese pagate per la trasformazione a verde delle aree scoperte facenti parte di abitazioni private.

bonus verde

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1. Cos'è il bonus verde

Il legislatore, con la finanziaria2018, ha introdotto una norma agevolativa con l’intento di migliorare la qualità ambientale, soprattutto nelle aree urbane densamente costruite, attraverso interventi finalizzati ad incrementare il verde, sia pubblico che privato.

Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di unità immobiliari e pertinenze esistenti, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. L'importo massimo detraibile è pari a 5.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 rate annuali (da 180 euro l'una).

2. Tipologia di interventi agevolabili

Sono previste due categorie di lavori:

  • "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde o giardini pensili.

La detrazione riguarda interventi straordinari di "sistemazione a verde", pertanto si considerano ammesse alla detrazione le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino od area. Deve quindi trattarsi di una sistemazione "a verde" ex novo, oppure di un radicale rinnovamento dell'area esistente.

Salvo proroga per gli anni successivi, ad oggi la detrazione è ammessa per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2018, secondo il criteriodi cassa.

2.1 Ulteriori spese detraibili

Oltre alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere, si possono includere:

  • le spese relative alla collocazione in vasi di piante già presenti, purchéinserite nell'ambito degli interventi straordinari citati;
  • quelle di progettazione e manutenzione, purché connesse agli interventi sopra citati;
  • quelle necessarie per indagine e stime dell’area interessata, come valutazioni ambientali, analisi del terreno, etc., purché strettamente riconducibili all'intervento di sistemazione a verde.

 

2.2 Spese escluse

  • spese sostenute per la conservazione e manutenzione ordinaria del verde esistente: non sono agevolabili se non connesse ad un intervento innovativo o modificativo di maggiore entità (ad es. le potature periodiche);
  • spese per l'acquisto di piante in vaso, anch'esse escluse a meno che non si inseriscano in un intervento ex novoo di radicale rinnovamento dell'intero giardino;
  • lavori realizzati in economia, ossia direttamente dal contribuente. In tal caso non sono detraibili le spese per l'acquisto delle piante o dei materiali. L’acquisto di piante è ammesso alla detrazione solo se eseguito da un giardiniere o da una ditta specializzata;
  • immobili di nuova costruzione. Il beneficio fiscale è infatti rivolto esclusivamente alla sistemazione a verde di aree già esistenti, pertanto non sono ammesse le spese relative agli interventi di cui sopra se inserite nella fase di costruzione dell'edificio stesso.

 

3. Chi ha diritto alla detrazione

Analogamente alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, hanno diritto alla
detrazione:

  • i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul
    quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese;
  • i familiari conviventi del possessore/detentore, purché sostengano le spese (siano cioè intestatari delle fatture e dei pagamenti);
  • imprenditori individuali, società semplici e società di persone, purché l'immobile oggetto dell'intervento non sia un bene strumentale per l'attività imprenditoriale esercitata.

 

3.1 Il titolo idoneo

Possono beneficiare della detrazione i contribuenti (che sostengono la spesa) in quanto:

1) proprietari/nudi proprietari;

2) titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, diritto di abitazione/uso);

3) detentori (inquilino, comodatario).

 

3.2 soggetti esclusi

Il beneficio spetta ai soggetti passivi IRPEF, ne sono quindi esclusi i soggetti IRES (società di capitali ed enti equiparati, enti pubblici e privati diversi dalle società, società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica).

4. Immobili oggetto dell'intervento

La detrazione è riconosciuta su aree scoperte private di edifici esistenti e relative parti comuni condominiali e mai su aree scoperte di edifici di nuova costruzione.

Non è necessario che l'immobile costituisca l'abitazione principale del contribuente: pertanto la detrazione è ammessa anche sulla cd "seconda casa", o sull'immobile concesso in usufrutto, comodato, etc. (purché si sostenga la spesa).

4.1 Uso promiscuo

É richiesto che si tratti di un immobile ad uso abitativo, ossia residenziale.
Nel caso in cui un'unità abitativa sia adibita al cd uso promiscuo, ossia in parte adabitazione ed in parte all'esercizio di un'arte, una professione od un'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%.

4.3 Aree comuni dei condomini

L'agevolazione spetta anche se riguarda le parti comuni dei condomini. In tal caso:

  • il pagamento della propria quota al condominio dovrà risultare anteriore alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si chiede la detrazione;
  • il limite massimo di spesa detraibile sarà pari a 5.000 euro moltiplicato per il n. di unità residenziali facenti parte del condominio;
  • ciascun condòmino potrà detrarre il 36% della spesa, proporzionata alla sua quota, fermo restando il limite individuale di 5.000 euro per unità abitativa posseduta;
  • l'agevolazione condominiale è cumulabile con un altro intervento di sistemazione a verde effettuato privatamente nella propria abitazione: nel caso di interventi di "sistemazione a verde" eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle le parti comuni di edifici condominiali (es: detrazione per il giardino comune, con quella per la sistemazione del verde di proprietà esclusiva, come il balcone di uno degli alloggi), il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno.

 

5. Cumulabilità con altre detrazioni

Il bonus verde:

  • ad oggi risulta cumulabile con le detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio (quelle di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione);
  • è cumulabile con la detrazione prevista per gli interventi sui beni oggetto del vincolo ai sensi del d.lgs 42/2004 (cd immobili di interesse storico e artistico), ridotta del 50%.

 

6. Regole per ottenere la detrazione

Oltre al rispetto delle condizioni soggettive ed oggettive sopra esposte, è necessario che i documenti di spesa e di pagamento riportino specifici dati e siano esibiti dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

  • Le fatture devono essere intestate al contribuente, contenendo quindi i suoi dati, nonché la descrizione delle diverse prestazioni rese;
  • Il pagamento deve essere effettuato con modalità tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito o di debito). Nonostante l'Agenzia delle Entrate abbia confermato tale interpretazione, è consigliabile effettuare il pagamento tramite bonifico, ai sensi dell'art. 16 bis del DPR 917/96.

 

7. Trasferimento della detrazione

Analogamente a quanto previsto per le detrazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio nei casi di cessione del possesso, occorre distinguere:

  • in caso di vendita dell'immobile su cui sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata viene trasferita, per le rate residue (ossia nei successivi periodi di imposta)all'acquirente, salvo diverso accordo delle parti risultante dal rogito;
  • in caso di decesso dell'avente diritto, la detrazione si trasmette all'erede che conserva ma materiale e diretta disponibilità dell'immobile.

Emilio Stacchetti

Fonti normative

Art. 1, commi da 12 a 15, Legge 2015/2017 (legge finanziaria)

Art. 16 bis, commi 5, 6 e 7 DPR 917/1986 (testo unico imposta sui redditi)

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