Differenze tra diritto penale e civile

Il diritto penale e il diritto civile rappresentano due pilastri fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, distinti per finalità, oggetto e strumenti di tutela.  Il diritto penale ha la funzione di tutelare i beni giuridici fondamentali della collettività (come la vita, l’incolumità, la libertà personale) attraverso la previsione di reati e l’irrogazione di sanzioni penali nei confronti di chi li viola. Esso è caratterizzato dal principio di legalità e dalla riserva di legge, oltre che da una marcata incidenza coercitiva dello Stato. Il diritto civile, invece, disciplina i rapporti tra privati, concernenti situazioni patrimoniali e personali (famiglia, obbligazioni, proprietà, successioni), tutelando gli interessi individuali e garantendo strumenti di risoluzione delle controversie prevalentemente risarcitori o restitutori. La distinzione tra questi due ambiti è essenziale, tanto per i cittadini quanto per i professionisti del diritto: consente, infatti, di orientare correttamente le scelte procedurali, individuare le competenze giurisdizionali e comprendere la natura delle tutele attivabili. Per l’avvocato, conoscere i confini tra penale e civile significa operare con precisione nella scelta del rito, dei mezzi istruttori e dei rimedi giurisdizionali.

Cos'è il Diritto Penale  

Il diritto penale è quella branca dell’ordinamento giuridico che disciplina i fatti costituenti reato, stabilendo le pene da irrogare a coloro che li commettono. Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale lo Stato esercita il proprio potere punitivo per tutelare l’ordine pubblica, la sicurezza dei cittadini e i beni giuridici fondamentali, quali la vita, l’incolumità fisica, la libertà personale, il patrimonio, l’ordine pubblico e altri interessi di rilievo costituzionale.

I principi fondamentali del diritto penale trovano fondamento nella Costituzione della Repubblica Italiana e nelle norme generali del codice penale. Tra questi si annoverano il principio di legalità (nullum crimen, nulla poena sine lege), che impone che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso; il principio di materialità, secondo cui il reato deve consistere in una condotta esteriormente apprezzabile; il principio di colpevolezza, che esclude la responsabilità oggettiva; e il principio di personalità della pena, in virtù del quale ciascuno risponde solo per il proprio operato.

Il diritto penale adempie a due funzioni fondamentali: la funzione repressiva e la funzione preventiva. La prima si concretizza nell’irrogazione di una sanzione punitiva per il fatto commesso, quale retribuzione del male arrecato e come segnale di disvalore sociale. La seconda si distingue in prevenzione generale, rivolta alla collettività per dissuadere dal commettere reati, e prevenzione speciale, che mira a evitare la recidiva del soggetto condannato, anche mediante misure rieducative.

In definitiva, il diritto penale è uno strumento essenziale di controllo sociale, ma deve essere esercitato nel rispetto rigoroso dei diritti fondamentali della persona e con proporzionalità rispetto alla gravità della condotta lesiva.


Cos'è il Diritto Civile  

Il diritto civile rappresenta il ramo dell'ordinamento giuridico che disciplina i rapporti tra soggetti privati, regolando le relazioni interpersonali e patrimoniali che si instaurano tra individui, enti e organizzazioni su un piano di parità giuridica. Esso costituisce il nucleo fondamentale del sistema giuridico privato, trovando la sua principale codificazione nel Codice Civile del 1942, che disciplina aspetti essenziali come i contratti, la proprietà, la famiglia e le successioni.

Il diritto civile si fonda su alcuni principi cardine che ne orientano l'applicazione e l'interpretazione. Il principio di autonomia privata consente ai soggetti di regolare liberamente i propri rapporti giuridici, come evidenziato dalla definizione di contratto dell'art. 1321 del Codice Civile, quale "accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".

Fondamentale è il principio di buona fede e correttezza, che permea tutti i rapporti civilistici. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale principio "deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra" (Cass. Civ. Sez. III n. 22819/2010).

Il diritto di proprietà costituisce un altro pilastro fondamentale, definito dall'art. 832 del Codice Civile come il diritto del proprietario "di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

La funzione primaria del diritto civile è la regolazione dei rapporti tra privati, garantendo certezza giuridica e tutela degli interessi individuali. Esso disciplina le relazioni familiari, come evidenziato dall'art. 143 del Codice Civile sui diritti e doveri reciproci dei coniugi, e i rapporti patrimoniali, assicurando l'equilibrio tra le parti attraverso l'applicazione di principi di equità e giustizia sostanziale.

Come sottolineato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 228/2021), l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile" trova fondamento "nell'esigenza di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati", assicurando così coerenza e omogeneità nell'applicazione delle norme civilistiche su tutto il territorio nazionale.


Differenze nei Soggetti Coinvolti  

Una delle differenze fondamentali tra diritto penale e diritto civile riguarda i soggetti coinvolti nel procedimento e la natura dei rapporti giuridici sottesi.

Nel diritto penale, il conflitto giuridico si instaura tra lo Stato e il singolo cittadino che abbia violato una norma incriminatrice. Il reato è considerato una lesione a un bene giuridico tutelato dalla collettività, e pertanto lo Stato, quale titolare esclusivo del potere punitivo, si pone come parte attiva del processo penale. A tale scopo interviene il pubblico ministero, organo della magistratura inquirente, titolare dell’azione penale ai sensi dell’art. 112 Cost., che ha l’obbligo di promuovere l’accertamento dei reati e di richiederne la punizione. Egli rappresenta l’interesse pubblico e agisce nell’ambito della giurisdizione penale in contraddittorio con la difesa dell’imputato.

Nel diritto civile, invece, il rapporto giuridico nasce da un conflitto tra soggetti privati: può trattarsi di persone fisiche o giuridiche che fanno valere diritti soggettivi (ad es. diritto di credito, proprietà, risarcimento del danno). Il processo civile è dunque un procedimento paritetico, nel quale le parti assumono la veste di attore e convenuto, e non vi è alcun organo statale che intervenga di propria iniziativa, salvo i casi eccezionali di intervento del giudice ex officio o del curatore.

Il pubblico ministero può comparire anche nel processo civile, ma solo in ipotesi tassative previste dalla legge (ad esempio nelle cause relative allo stato e capacità delle persone), e con un ruolo secondario rispetto a quello rivestito nel processo penale, dove agisce quale dominus della fase introduttiva e propulsiva dell’azione punitiva dello Stato.


Tipologia di Infrazione e Conseguenze 

Il sistema giuridico italiano distingue nettamente tra reati e illeciti civili, due categorie di infrazioni che comportano conseguenze profondamente diverse. I reati, disciplinati dal diritto penale, rappresentano violazioni di norme poste a tutela di interessi generali della collettività e sono caratterizzati dalla loro tipicità. Come stabilito dall'art. 39 del Codice Penale, i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene stabilite.
Gli illeciti civili, invece, sono disciplinati dal diritto privato e hanno carattere atipico, basandosi sulla clausola generale dell'ingiustizia del danno prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, secondo cui "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

La giurisprudenza ha chiarito che "l'illecito civile ha carattere atipico, poiché si basa sulla clausola generale dell'ingiustizia del danno, incentrandosi sulla figura del danneggiato" (Corte d'Appello Potenza n. 788/2021).

Il furto, disciplinato dall'art. 624 del Codice Penale, costituisce un reato punito con "la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione". Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui commette un illecito penale che comporta sanzioni detentive e pecuniarie, oltre all'obbligo di risarcimento del danno alla vittima.

L'inadempimento contrattuale rappresenta invece un illecito puramente civile. La Cassazione Penale (Sez. II n. 9926/2024) ha precisato che "la distinzione tra illecito penale e mero inadempimento civilistico si fonda sulla sussistenza del dolo iniziale", evidenziando come il semplice inadempimento contrattuale non integri automaticamente un reato.

La giurisprudenza ha inoltre sviluppato la distinzione tra "reati-contratto" e "reati-in contratto". Come chiarito dalla Cassazione Civile (Sez. III ord. n. 2841/2024), nei "reati in contratto" la norma penale "non vietando il comportamento di entrambe le parti che si accordano, non vieta necessariamente neppure il contratto", distinguendo così l'illiceità penale dalla validità civilistica del rapporto contrattuale.


Differenze nei Procedimenti Giudiziari  

Il sistema processuale italiano si articola in due distinti modelli procedimentali, ciascuno caratterizzato da principi e finalità specifiche. Il processo penale, disciplinato dal Codice di Procedura Penale, è ispirato a una logica essenzialmente sanzionatoria e si fonda sul principio accusatorio, mentre il processo civile, regolato dal Codice di Procedura Civile, è imperniato su una logica di carattere compensativo-riparatorio.

Come chiarito dalla Cassazione Civile (Sez. Unite n. 1768/2011), il legislatore ha introdotto "il principio della (pressoché) completa autonomia e separazione fra giudizio civile e giudizio penale", stabilendo che "il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio".

Il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 della Costituzione si applica a entrambi i procedimenti, garantendo che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale".

Una delle differenze più significative riguarda la distribuzione dell'onere probatorio. 

Nel processo penale vige la presunzione di innocenza costituzionalmente garantita dall'art. 27, secondo cui "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

Il Codice di Procedura Penale all'art. 115-bis rafforza tale garanzia stabilendo che "la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili".

Nel processo penale l'onere della prova grava interamente sul pubblico ministero, che deve dimostrare la colpevolezza dell'imputato "oltre il ragionevole dubbio". Come precisato dall'art. 187 del Codice di Procedura Penale, "sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza".

Nel processo civile, invece, opera il principio stabilito dall'art. 2697 del Codice Civile: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Questa è una regola cardine posta alla base del processo civile.

Affermare dinanzi a un giudice civile di aver subito un danno come conseguenza di un dato fatto (evento), evidentemente, non basta. Quel che si afferma, infatti, dev’essere provato, ossia corroborato da elementi che provino il c.d. “nesso causale”, e cioè che quel danno subito e presentato in sede di domanda giudiziale, sia certamente una diretta conseguenza del fatto ovvero dell’evento che si affermi (nella domanda stessa al giudice) averlo determinato.

 La giurisprudenza ha chiarito che "nel processo civile operano anche le presunzioni (siano esse legali o semplici) che di per sé determinano un'inversione in favore della parte che ne beneficia" (Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia n. 398/2024).

Le fasi del processo penale e civile. Il processo penale si articola in fasi nettamente distinte

Le indagini preliminari, disciplinate dall'art. 326 del Codice di Procedura Penale, hanno la finalità di consentire al "pubblico ministero e la polizia giudiziaria" di svolgere "le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale". L'art. 405 stabilisce termini precisi per la conclusione delle indagini preliminari.

Come evidenziato dalla Cassazione Penale (Sez. Unite n. 10869/2025), "il codice di procedura penale del 1988 stabiliva una netta separazione tra la fase delle indagini preliminari" e "la fase del giudizio dibattimentale, deputata alla verifica della fondatezza dell'ipotesi accusatoria mediante l'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti".

Il dibattimento penale è caratterizzato da rigide regole probatorie. L'art. 493 disciplina le richieste di prova, mentre l'art. 495 regola i provvedimenti del giudice in ordine alla prova, stabilendo che "l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico".

La Corte Costituzionale (sent. n. 221/1991) ha precisato che "la fase delle indagini preliminari è nettamente distinta dalla fase del dibattimento" e che "sia nell'una che nell'altra rimangono ben distinti il ruolo, i poteri e le facoltà del P.M. e del giudice".

Un aspetto peculiare del processo penale è rappresentato dall'incidente probatorio disciplinato dall'art. 392, che consente l'assunzione anticipata di prove in casi specifici, mentre nel processo civile non esiste un istituto analogo.

Nel processo civile, invece, la struttura è più semplificata. 

La domanda o c.d. atto di impulso processuale di parte, può essere presentata in due modalità: con l’atto di citazione ovvero con il ricorso. Quest’ultimo rappresenta il modello su cui il legislatore, nell’arduo tentativo di far fronte alle ben note lungaggini del processo civile, ha deciso di puntare negli ultimi anni, e in particolare con la riforma Cartabia.

Sulla differenza tra i due atti ce ne occuperemo in un altro articolo, basti sapere in questa sede che l'atto di citazione ex art. 163 del Codice di Procedura Civile deve contenere "l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda" e "l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi". In esso vengono esposti i fatti di causa (in gergo giuridico: la causa petendi) e la “domanda” di parte, (c. d. petitum) e cioè cosa si chiede al giudice ovvero il bene della vita si vuole tutelare.

La diversità strutturale dei due processi riflette le diverse finalità perseguite: mentre il processo penale mira all'accertamento della responsabilità penale con standard probatori rigorosi, il processo civile è orientato alla composizione delle controversie private secondo il principio del "più probabile che non", come confermato dalla giurisprudenza consolidata.


Ruolo degli Avvocati e delle parti

Nel sistema processuale italiano, il ruolo degli avvocati e delle parti assume caratteristiche differenti a seconda che si tratti di un processo penale o civile, in ragione della diversa natura dei rapporti giuridici e degli interessi coinvolti.

Nel processo penale, l’assistenza tecnica dell’imputato è obbligatoria in ogni stato e grado del procedimento. La difesa tecnica, garantita da un avvocato iscritto all’albo, costituisce un diritto inviolabile sancito dall’art. 24 della Costituzione. L’eventuale mancanza di un difensore di fiducia comporta la nomina di un difensore d’ufficio. L’avvocato ha il compito di tutelare i diritti dell’imputato, assicurare il contraddittorio, proporre istanze, mezzi di prova e impugnazioni. Inoltre, nel processo penale può intervenire anche la parte civile, ovvero il soggetto danneggiato dal reato che intenda ottenere il risarcimento del danno nell’ambito del giudizio penale, senza dover instaurare un separato processo civile.

Nel processo civile, invece, la difesa tecnica non è sempre obbligatoria: può essere esclusa nei procedimenti davanti al giudice di pace entro determinati limiti di valore, salvo che non si tratti di materie particolari. Le parti, che agiscono per la tutela di diritti soggettivi, possono costituirsi con difensore di fiducia oppure, nei casi consentiti, personalmente.

Una peculiarità del processo civile è la possibilità di definire la controversia mediante transazione, mediazione, negoziazione assistita o rinuncia. Questi strumenti alternativi al contenzioso trovano applicazione in numerose materie e riflettono l’autonomia privata delle parti, consentendo una soluzione conciliativa e stragiudiziale della lite, del tutto estranea alla logica sanzionatoria del processo penale.


Prescrizione e Termini  

Il sistema giuridico italiano prevede termini di prescrizione sostanzialmente diversi tra ambito penale e civile

Nel diritto penale, l'art. 157 del Codice Penale stabilisce che "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione".

Nel diritto civile, invece, i termini variano in base al diritto da far valere, ad es. l'art. 2946 del Codice Civile prevede una prescrizione ordinaria di dieci anni, mentre l'art. 2947 stabilisce che "il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato".

La Cassazione Civile (Sez. III ord. n. 5766/2024) ha chiarito che quando il fatto illecito costituisce anche reato, "se per il reato è stabilita una prescrizione più lunga di quella civile" e "il processo penale si conclude con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato con decorrenza dalla data del fatto".

Le conseguenze della prescrizione differiscono significativamente tra i due ambiti. Nel processo penale, la prescrizione comporta l'estinzione del reato stesso, come stabilito dall'art. 157 del Codice Penale, impedendo definitivamente l'esercizio dell'azione penale.

Nel processo civile, la prescrizione estingue il diritto soggettivo. L'art. 2934 del Codice Civile stabilisce che "ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".

Un aspetto peculiare riguarda l'azione civile esercitata nel processo penale. Come chiarito dalla Cassazione Penale (Sez. V n. 12587/2013), l'azione civile esercitata nel processo penale soggiace alle regole proprie della prescrizione penale, beneficiando degli istituti della sospensione e interruzione previsti dagli artt. 159 e 160 del Codice Penale.

La Cassazione Penale (Sez. I n. 3601/2008) ha precisato che allorché l'azione civile per il risarcimento del danno sia esercitata nel processo penale, ha luogo l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo.

Una caratteristica distintiva del diritto penale è l'esistenza di reati imprescrittibili. L'art. 157, ultimo comma, del Codice Penale stabilisce che "la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti".

Questa imprescrittibilità riflette la particolare gravità di determinati crimini e l'interesse dello Stato a perseguirli senza limitazioni temporali. Come evidenziato dalla Cassazione Penale (Sez. V n. 28336/2021), la prescrizione, nel nostro ordinamento giuridico, costituisce un istituto di natura sostanziale che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena.

Il termine di prescrizione decorre dall'art. 158:

  • per il reato consumato, dal giorno della consumazione; 
  • per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; 
  • per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Nel diritto civile, invece, non esistono diritti imprescrittibili in senso assoluto, salvo i diritti indisponibili espressamente previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 2934 del Codice Civile.

La disciplina della prescrizione riflette quindi le diverse finalità dei due sistemi: mentre il diritto penale mira alla repressione dei reati più gravi attraverso l'imprescrittibilità, il diritto civile privilegia la certezza dei rapporti giuridici attraverso termini prescrizionali definiti, seppur con alcune eccezioni per i diritti fondamentali della persona.


Esempi Concreti a Confronto 

L’analisi comparata di casi concreti consente di comprendere meglio la distinzione tra diritto penale e diritto civile, e di valutare quando sia opportuno adire il giudice penale o quello civile.

Aggressione fisica: si tratta di un’ipotesi tipica di reato perseguibile penalmente. A seconda della gravità, può configurarsi come lesione personale (art. 582 c.p.) o come lesione aggravata (art. 583 c.p.). In tale contesto, il pubblico ministero promuove l’azione penale contro l’autore dell’aggressione. La persona offesa può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale. In alternativa, può agire in sede civile separatamente, citando l’aggressore per responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

Diffamazione: la comunicazione lesiva della reputazione altrui, effettuata in assenza della persona offesa e davanti a più persone, configura il reato di diffamazione (art. 595 c.p.). Il procedimento penale si attiva generalmente su querela della persona offesa. Anche in questo caso è possibile costituirsi parte civile per il ristoro del danno all’immagine e all’onore. Tuttavia, la vittima può decidere di agire solo civilmente, promuovendo un’azione per danni ex art. 2043 c.c.

Responsabilità medica: può avere rilevanza sia penale sia civile. Ad esempio, un intervento chirurgico eseguito con negligenza che provochi lesioni al paziente può costituire reato (lesioni personali colpose ex art. 590 c.p.) e, parallelamente, fonte di responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale. Il danneggiato può scegliere se agire penalmente (eventualmente costituendosi parte civile) oppure direttamente davanti al giudice civile, ove prevalga l’interesse al risarcimento piuttosto che alla punizione.

Incidenti stradali: se il sinistro provoca danni a persone, si può configurare il reato di lesioni colpose stradali (art. 590-bis c.p.). Anche qui è possibile la costituzione di parte civile. Quando il danno è solo patrimoniale (danno ai veicoli), la questione è di esclusiva competenza del giudice civile, con azione diretta verso il responsabile civile e la compagnia assicurativa.

In sintesi, si ricorre al giudice penale quando vi è interesse alla sanzione penale per la violazione della norma incriminatrice; al giudice civile quando si mira esclusivamente all’ottenimento di un risarcimento. Spetta alla parte offesa, valutando opportunità e strategia, scegliere se percorrere entrambe le vie (penale con costituzione di parte civile) o solo quella civilistica.


FAQ – Domande Frequenti sulle Differenze tra Diritto Penale e Diritto Civile 

Qual è la differenza principale tra Diritto Penale e Civile?

Il diritto penale ha lo scopo di tutelare l’ordine pubblico e i beni giuridici fondamentali della collettività attraverso la previsione di reati e l’applicazione di sanzioni penali. Il diritto civile, invece, disciplina i rapporti tra soggetti privati e tutela diritti patrimoniali e personali, fornendo rimedi risarcitori o restitutori. In sintesi, il diritto penale coinvolge lo Stato e ha una funzione repressiva e preventiva; il diritto civile regola i conflitti tra privati;

Posso essere coinvolto in entrambi i tipi di procedura?

Sì, è possibile. Un medesimo fatto può generare sia un reato sia un illecito civile. Ad esempio, un’aggressione può essere oggetto di un procedimento penale per lesioni e, allo stesso tempo, dare luogo a un’azione civile per il risarcimento del danno. In questi casi, la persona offesa può costituirsi parte civile nel processo penale oppure agire autonomamente in sede civile;

Chi decide se un fatto è reato o illecito civile?

La qualificazione del fatto come reato o illecito civile spetta all’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero, valutando la notizia di reato, decide se esercitare l’azione penale. Il giudice, nel corso del processo, stabilisce se il fatto sussiste e quale sia la sua qualificazione giuridica. In ambito civile, spetta al giudice civile accertare la responsabilità e determinare l’eventuale obbligo risarcitorio;

Le sanzioni del Diritto Penale sono sempre più gravi?

Le sanzioni penali – che comprendono pene detentive, pecuniarie, interdittive e accessorie – sono generalmente più gravi perché incidono direttamente sulla libertà personale e sullo status giuridico del reo. Tuttavia, anche nel diritto civile le conseguenze possono essere onerose (es. risarcimenti ingenti), ma non hanno carattere afflittivo né comportano una condanna nel senso penale del termine;

 Devo sempre avere un avvocato in un processo civile o penale?  

Nel processo penale, la difesa tecnica è obbligatoria per l’imputato in ogni fase e grado del procedimento. In ambito civile, la difesa è necessaria solo oltre determinati limiti di valore o complessità, mentre in alcuni casi (es. giudizi davanti al giudice di pace entro 1.100 euro) è ammessa la difesa personale. Tuttavia, la complessità delle questioni trattate rende sempre opportuna l’assistenza di un avvocato.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...