Differenza tra denuncia e querela
Differenza tra denuncia e querela: definizioni, termini, procedibilità dei reati, esempi pratici e giurisprudenza spiegati in modo chiaro.
Introduzione
L’uso dei termini “denuncia” e “querela” come se fossero sinonimi è molto frequente nel linguaggio quotidiano, ma in realtà il diritto penale attribuisce loro significati ben distinti. La denuncia è l’atto con cui chiunque venga a conoscenza di un fatto che costituisce reato lo segnala all’autorità giudiziaria o a quella di polizia. Non richiede necessariamente la volontà di perseguire l’autore, ma ha la funzione di informare l’autorità e sollecitarne l’intervento per accertare l’illecito. La querela, invece, è la dichiarazione con cui la persona offesa manifesta in modo esplicito la volontà che si proceda penalmente contro il responsabile del reato. A differenza della denuncia, è dunque un atto a contenuto volitivo: senza di essa, per determinati reati, l’azione penale non può essere avviata.
Comprendere la differenza tra denuncia e querela è fondamentale per esercitare correttamente i propri diritti. La scelta dello strumento adeguato incide infatti sull’attivazione del procedimento penale e sul suo svolgimento. Un’errata qualificazione dell’atto può comportare il mancato avvio della tutela giuridica o la perdita dei termini perentori fissati dalla legge.
Vediamo di seguito un approfondimento delle due figure giuridiche.
1. Cos’è la Denuncia
Definizione e natura giuridica
La denuncia è l’atto con cui un soggetto porta a conoscenza dell’autorità giudiziaria o di polizia un fatto costituente reato. Attraverso di essa si attiva il potere-dovere dell’autorità di avviare le indagini.
Può essere presentata da chiunque venga a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, anche in assenza di un interesse personale. Ha carattere informativo e non dispositivo: non contiene, cioè, la richiesta di punire l’autore del fatto, ma si limita a segnalarne la commissione. In questo si distingue dalla querela, che invece presuppone la volontà della persona offesa di procedere penalmente contro il responsabile.
La disciplina della denuncia è regolata dagli artt. 331 e seguenti del codice di procedura penale, che ne definiscono contenuto, forme e destinatari.
Quando è obbligatoria
La denuncia può essere facoltativa o obbligatoria. È facoltativa quando qualunque cittadino, pur non essendovi tenuto, decide di segnalare alle autorità un reato perseguibile d’ufficio.
Diventa invece obbligatoria per determinati soggetti in ragione della loro funzione o professione. L’art. 331 c.p.p. impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di denunciare i reati conosciuti nell’esercizio delle loro funzioni. Inoltre, l’art. 365 c.p. stabilisce l’obbligo per i sanitari di riferire i casi che presentino indizi di reato perseguibile d’ufficio.
L’omissione della denuncia obbligatoria può costituire reato (ad esempio, omissione di denuncia) oppure una grave violazione disciplinare, a seconda della posizione del soggetto inadempiente.
2. Cos’è la Querela
Definizione e Finalità
La querela rappresenta uno degli istituti fondamentali del diritto processuale penale italiano, configurandosi come l'atto attraverso il quale la persona offesa da un reato manifesta la propria volontà che si proceda penalmente nei confronti dell'autore del fatto. Come stabilito dall'art. 336 del Codice di procedura penale, la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
La finalità della querela è quella di costituire una condizione di procedibilità per determinati reati, rimettendo alla valutazione della persona offesa la decisione circa l'opportunità di attivare la macchina della giustizia penale. Questo meccanismo risponde a una precisa scelta di politica criminale del legislatore, che per alcuni reati - generalmente quelli che incidono su beni giuridici di natura prevalentemente privata - ha ritenuto opportuno subordinare l'esercizio dell'azione penale alla manifestazione di volontà del soggetto leso.
Il diritto di querela, disciplinato dall'art. 120 del Codice penale, spetta a ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto è esercitato dal genitore o dal tutore, mentre i minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitarlo personalmente, ferma restando la possibilità per il genitore, tutore o curatore di agire in loro vece.
Termini e Forma della Querela
La disciplina temporale della querela è regolata dall'art. 124 del Codice penale, che stabilisce il principio generale secondo cui il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. Tuttavia, per alcuni reati specifici il legislatore ha previsto termini diversi: ad esempio, per i delitti di violenza sessuale il termine è di dodici mesi secondo l'art. 609-septies del Codice penale, mentre per il reato di atti persecutori è di sei mesi come previsto dall'art. 612-bis del Codice penale.
La giurisprudenza ha chiarito che il termine decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce piena cognizione del fatto che costituisce reato e dei suoi requisiti costitutivi, tale da consentire di proporre fondatamente l'istanza punitiva. Questo significa che non rileva la data di consumazione del reato, bensì il momento in cui il soggetto leso viene effettivamente a conoscenza, sulla base di elementi seri e concreti, della dimensione oggettiva e soggettiva del fatto reato, inclusa l'identificazione dell'autore.
Quanto alle modalità di presentazione, l'art. 337 del Codice di procedura penale stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. La querela può essere presentata oralmente o per iscritto, e quando è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta deve essere sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale. È inoltre possibile la presentazione con sottoscrizione autentica, recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
Dal punto di vista formale, la giurisprudenza ha precisato che la manifestazione della volontà di querelare deve emergere chiaramente e, pur non richiedendo formule sacramentali, non può reputarsi insita nella mera intestazione dell'atto come "querela" se redatto dalla polizia giudiziaria. È necessario che la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato sia univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto formato dalla polizia giudiziaria come "verbale di denuncia-querela", con la dichiarazione sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma" di sporgere "la presente denuncia-querela" (Cass. penale Sez. n. 17811 del 12 maggio 2025)
L'art. 90-bis del Codice di procedura penale prevede inoltre specifici obblighi informativi nei confronti della persona offesa, che deve essere informata sin dal primo contatto con l'autorità procedente sulle modalità di presentazione della querela, sui termini, sulle conseguenze della mancata comparizione e sulle varie facoltà processuali a sua disposizione, inclusa la possibilità di rimessione della querela e di accesso ai programmi di giustizia riparativa.
3. Differenze Principali tra Querela e Denuncia
Iniziativa e interesse coinvolto
La differenza tra denuncia e querela si fonda, anzitutto, sull’interesse che ciascuno strumento tutela. La denuncia serve a informare l’autorità dell’esistenza di un reato perseguibile d’ufficio: in questo caso prevale l’interesse pubblico alla repressione dei fatti penalmente rilevanti, indipendentemente dalla volontà della persona offesa. Per questo motivo, chiunque può presentare una denuncia, anche se non è direttamente danneggiato dal reato. L’obiettivo è assicurare che l’autorità giudiziaria venga tempestivamente a conoscenza dell’illecito e possa avviare le indagini.
La querela, invece, risponde a un interesse di natura personale. Con essa la persona offesa esprime la volontà che si proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato. Non si limita quindi a segnalare il fatto, ma costituisce una condizione di procedibilità indispensabile per una serie di reati, generalmente quelli che ledono beni giuridici individuali (ad esempio, diffamazione, ingiuria, minacce). La proposizione della querela rappresenta dunque una scelta della vittima, volta a ottenere tutela diretta della propria sfera personale.
Procedibilità dei reati
La distinzione incide sul regime di procedibilità. I reati che ledono beni di interesse collettivo (come la vita, l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico) sono perseguibili d’ufficio: è sufficiente la denuncia o, in taluni casi, la semplice conoscenza del fatto da parte dell’autorità giudiziaria.
Al contrario, per i reati perseguibili a querela di parte, il legislatore subordina l’avvio del procedimento penale alla volontà della persona offesa. In assenza di querela, non è possibile procedere. Tale scelta legislativa riflette l’esigenza di bilanciare l’interesse pubblico alla repressione dei reati con l’interesse privato della vittima, lasciando a quest’ultima la facoltà di decidere se attivare o meno l’azione penale.
4. Procedura Dopo la Presentazione
Autorità Competenti
La denuncia e la querela possono essere presentate presso diversi organi dello Stato a seconda delle circostanze.
I principali soggetti competenti a riceverle sono i Carabinieri, la Polizia di Stato e, in via diretta, la Procura della Repubblica. In particolare, le forze dell’ordine raccolgono l’atto, lo verbalizzano e lo trasmettono senza ritardo alla Procura territorialmente competente. Quest’ultima è l’autorità titolare dell’azione penale e ha il compito di valutare la notizia di reato, avviando eventualmente le indagini preliminari. In taluni casi, la denuncia o la querela può essere presentata anche a uffici specifici (come la Guardia di Finanza, per reati tributari o economici). La competenza non riguarda solo la ricezione dell’atto, ma anche la successiva gestione procedurale: l’autorità giudiziaria valuta la fondatezza dei fatti denunciati e decide se proseguire o archiviare.
In qualunque dei suddetti organi le modalità di raccolta sono sostanzialmente similari.
Effetti sul Procedimento Penale
La presentazione di una denuncia determina l’iscrizione della notizia di reato nel registro tenuto dalla Procura della Repubblica, dando così avvio alle indagini preliminari.
Da quel momento, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria compiono gli atti investigativi necessari a verificare la sussistenza del reato e l’eventuale responsabilità dell’indagato. Nel caso della querela, oltre all’iscrizione della notizia di reato, è necessario che la volontà della persona offesa sia valida e tempestiva, poiché la mancanza o la tardività comportano l’improcedibilità. Se gli elementi raccolti confermano l’ipotesi accusatoria, il pubblico ministero esercita l’azione penale, chiedendo il rinvio a giudizio. In caso contrario, può proporre l’archiviazione, previo controllo del giudice. In entrambi i casi, la denuncia o la querela rappresentano l’atto che attiva formalmente la macchina processuale penale.
5. Casi Pratici e Giurisprudenza
Reati a Denuncia
I reati procedibili d'ufficio rappresentano la regola generale nel sistema penale italiano, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la procedibilità d'ufficio costituisce la regola generale nel sistema penale italiano, mentre le ipotesi di perseguibilità a querela rappresentano un'eccezione che deve essere espressamente prevista dalla legge (Cass. Pen. n.33158/2013)
Tra gli esempi più significativi di reati procedibili d'ufficio troviamo la rapina prevista dall'art. 628 del Codice penale, l'omicidio e i reati in materia di stupefacenti.
Per questi reati, l'autorità giudiziaria procede indipendentemente dalla volontà della persona offesa, come stabilito dall'art. 331 del Codice di procedura penale che impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio l'obbligo di denuncia per i reati perseguibili d'ufficio. La giurisprudenza ha precisato che in assenza di una specifica previsione normativa che stabilisca la procedibilità a querela per il suddetto reato, la remissione di querela da parte della persona offesa non può determinare l'estinzione del reato né giustificare una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale (Cass. Pen. n.42911/2022)
Un caso emblematico riguarda i reati di violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale e di lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale che sono procedibili d'ufficio e non a querela di parte. Anche per il reato previsto dall'articolo 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del codice penale costituisce fattispecie procedibile d'ufficio e non richiede querela di parte per l'esercizio dell'azione penale. La Cassazione ha inoltre chiarito che la contravvenzione prevista dall'articolo 660 del codice penale, configurando un reato perseguibile di ufficio e non ad istanza di parte, non consente di riconoscere alcuna efficacia inibitoria alla dichiarazione di opposizione formulata dal denunciante (Cass. Pen. n.11053/2013)
Reati a Querela
I reati procedibili a querela di parte costituiscono un'eccezione al principio generale della procedibilità d'ufficio e richiedono la manifestazione di volontà della persona offesa per l'avvio dell'azione penale. Tra gli esempi più comuni troviamo l'ingiuria e la diffamazione prevista dall'articolo 595 del Codice penale, che è punibile a querela della persona offesa, nonché le lesioni personali lievi quando non ricorrono circostanze aggravanti specifiche.
La giurisprudenza ha stabilito che ai fini della validità della querela è necessario e sufficiente che il querelante formuli un'istanza di punizione riferita ad un fatto-reato che sia suscettibile di sicura individuazione, senza che siano richieste ulteriori precisazioni, dettagli o descrizioni circostanziate delle condotte (Cass. Pen. n.25279/2022)
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che la mera esposizione narrativa dei fatti accaduti, limitata alla descrizione delle condotte subite senza alcun riferimento esplicito o implicito alla volontà di vedere perseguito l'autore delle medesime, non può considerarsi sufficiente a integrare una valida querela.
Un caso particolare è rappresentato dal delitto di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis del Codice penale, che è punito a querela della persona offesa con termine di sei mesi, ma si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità. Analogamente, per i delitti di violenza sessuale il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi, ma si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto.
La distinzione tra denuncia e querela è fondamentale, come chiarito dalla giurisprudenza secondo cui quando le dichiarazioni della persona offesa sono raccolte da un ufficiale della polizia giudiziaria, la sola intestazione del verbale in cui vengano trascritte le dichiarazioni, ove sia riportato il riferimento alla querela ovvero alla denuncia querela, non può dirsi elemento da sé indicativo della volontà della parte privata, salvo che dal contenuto dell'atto siano individuabili espressioni che attestino l'espressione della volontà di querelarsi (Cass. Pen. n.20877/2019)
6. Conclusioni: Perché è Importante Conoscere la Differenza
La distinzione tra querela e denuncia rappresenta uno dei nodi cruciali del diritto processuale penale italiano, con implicazioni decisive per la tutela dei diritti della persona offesa. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la querela si distingue dalla mera denuncia in quanto costituisce una manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato descritto, mentre la denuncia rappresenta una semplice informazione all'autorità intorno a un fatto che può costituire reato (Cass. Pen. 9400/2024)
La corretta comprensione di questa differenza assume rilevanza fondamentale per evitare la perdita irreversibile del diritto alla tutela penale. Nei reati procedibili a querela, infatti, la mancata presentazione dell'istanza nei termini previsti dalla legge comporta la decadenza dal diritto stesso, con conseguente impossibilità di ottenere la punizione del responsabile. Come stabilito dall'art. 124 del Codice penale, il termine generale di tre mesi decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce piena cognizione del fatto che costituisce reato, rendendo essenziale una tempestiva valutazione della natura del reato subito.
Il ruolo dell'avvocato diventa pertanto insostituibile nella consulenza preventiva al cittadino. La giurisprudenza ha chiarito che la querela costituisce atto negoziale di diritto pubblico riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà la legge ricollega l'effetto di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale, richiedendo quindi specifiche competenze tecniche per la sua corretta formulazione. L'assistenza legale qualificata consente di evitare errori formali che potrebbero compromettere l'efficacia dell'atto, come la mancata autenticazione della sottoscrizione quando la querela non viene presentata personalmente.
L'art. 90-bis del Codice di procedura penale impone alle autorità procedenti specifici obblighi informativi nei confronti della persona offesa, che deve essere informata sin dal primo contatto sulle modalità di presentazione della querela, sui termini e sulle conseguenze processuali. Tuttavia, la complessità della materia rende spesso insufficiente l'informazione istituzionale, rendendo necessario il supporto di un professionista esperto.
La consulenza dell'avvocato risulta inoltre determinante nella valutazione strategica dell'opportunità di presentare querela, considerando che la volontà di punizione può essere desunta implicitamente dal contenuto complessivo dell'atto, come nel caso in cui il denunciante chieda di essere avvisato ai sensi degli artt. 406, 408 e 410 c.p.p., ma tale valutazione richiede competenze specifiche per evitare interpretazioni erronee.
In definitiva, la conoscenza della distinzione tra querela e denuncia non rappresenta un mero tecnicismo giuridico, ma costituisce il presupposto essenziale per un'efficace tutela dei propri diritti nel sistema penale italiano. L'assistenza legale qualificata si configura quindi non come un optional, ma come una necessità imprescindibile per navigare correttamente le complessità procedurali e sostanziali che caratterizzano questo delicato ambito del diritto processuale penale.
FAQ su Querela e Denuncia
Qual è la differenza tra querela e denuncia?
La denuncia è l’atto con cui chiunque porta a conoscenza dell’autorità un reato perseguibile d’ufficio, a tutela dell’interesse pubblico. La querela, invece, è la dichiarazione della persona offesa con cui si manifesta la volontà che l’autore del reato sia perseguito penalmente. In sintesi, la denuncia è prevalentemente informativa, la querela è volitiva e condiziona la procedibilità di determinati reati, specialmente quelli che riguardano la sfera personale della vittima.
Quanto tempo ho per presentare una querela?
La querela deve essere presentata entro un termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. In alcune ipotesi specifiche, come per i reati sessuali, il termine è elevato a sei mesi. Decorso tale periodo, la querela è inammissibile e il reato non è più perseguibile, salvo che si tratti di reati procedibili d’ufficio.
Tutti i reati si perseguono con querela?
No. I reati si distinguono tra procedibili d’ufficio e procedibili a querela di parte. I primi, che riguardano beni giuridici di rilevanza collettiva (ad esempio omicidio, rapina, corruzione), vengono perseguiti indipendentemente dalla volontà della persona offesa. I secondi, invece, richiedono necessariamente la proposizione di querela, senza la quale l’azione penale non può essere avviata né proseguita.
La denuncia è sempre obbligatoria?
Non sempre. La denuncia è facoltativa per i privati cittadini, che possono decidere liberamente di segnalare un reato perseguibile d’ufficio. È invece obbligatoria per talune categorie di soggetti, come i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.), nonché per i sanitari che abbiano assistito persone in circostanze indicative di un reato perseguibile d’ufficio (art. 365 c.p.). L’omissione può costituire reato.
Posso ritirare una querela?
Sì, la querela può essere ritirata mediante l’istituto della remissione di querela, disciplinato dagli artt. 152 e ss. c.p. e 340 c.p.p. La remissione deve essere espressa e accettata dall’imputato, poiché produce l’effetto di estinguere il reato. Può avvenire in forma processuale (davanti al giudice) o extraprocessuale (con dichiarazione resa alle autorità competenti). Non tutti i reati sono rimettibili: ad esempio, la remissione non è ammessa per i reati di particolare gravità come la violenza sessuale.

Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...