Documenti necessari per acquisire la doppia cittadinanza

La doppia cittadinanza è uno strumento che permette di evitare noie burocratiche, ad esempio quando ci si trova a dover lavorare in un paese diverso da quello di origine.

1. Cos'è la doppia cittadinanza

La doppia cittadinanza è uno strumento che permette di evitare noie burocratiche, ad esempio quando ci si trova a dover lavorare in un paese diverso da quello di origine, in modo da poter avviare in modo più semplice una qualsiasi attività o per partecipare attivamente alla vita pubblica di quel Paese. 

Tuttavia le leggi relative all’acquisizione della doppia cittadinanza variano radicalmente da Stato a Stato, dunque non sempre è possibile ottenerla. Per i nostri cittadini questa fattispecie è regolata dalla legge 91/1992, la quale consente di possedere una cittadinanza straniera conservando quella italiana, avendo anche la possibilità di rinunciare a quest’ultima qualora si dovesse risiedere o stabilire la residenza all’estero (art. 11, legge n. 91 del 1992).

Naturalmente, questo vale per quei paesi che permettono l’ipotesi di una doppia cittadinanza con l’Italia, ma esistono molti Stati che non riconoscono questa eventualità, persino all’interno dell’Unione Europea: è possibile, ad esempio, ottenere la cittadinanza spagnola, ma solo rinunciando a quella del paese d’origine, in quanto la Spagna non permette la doppia cittadinanza né con l’Italia, né con nessun altro paese al mondo. 

Allo stesso modo esistono molti altri Stati che non consentono il doppio passaporto ai propri cittadini, tra cui vale la pena citare paesi quali Austria, Bosnia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Nigeria, Norvegia, Ucraina…

L’elenco potrebbe proseguire a lungo: ovviamente ai cittadini di tutti questi Stati è permesso richiedere una cittadinanza straniera, ad esempio quella italiana, andando tuttavia a perdere la cittadinanza d’origine, e con essa i diritti a partecipare alla vita pubblica del proprio paese natìo.

2. La doppia cittadinanza per i cittadini stranieri

Per quei paesi che lo consentono, la legge 91/1992 regola anche i vincoli e le procedure specifiche necessarie ai cittadini stranieri che vogliono il doppio passaporto richiedendo la cittadinanza italiana. Quest’ultima si basa sul diritto sanguigno, vale a dire che è considerato cittadino italiano il figlio di madre o padre italiano, ma non il figlio di genitori stranieri, anche se nato in Italia.

Può ottenere la cittadinanza italiana anche:

  • lo straniero adottato da un cittadino italiano, se maggiorenne e se risiede in Italia almeno per i cinque anni successivi all’adozione; 
  • lo straniero che ha prestato servizio per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato, anche all’estero; 
  • lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, oppure quattro anni se si tratta del cittadino di uno Stato membro delle Comunità Europee, o ancora, cinque anni nel caso di un apolide, vale a dire una persona priva della cittadinanza d’origine e che ancora non ne possiede un’altra (art. 9, legge n. 91 del 1992).

3. Procedimento e documenti necessari per acquisire la doppia cittadinanza

All’articolo 9 della 91/1992 si aggiunge inoltre il 9-bis, inserito all’articolo 12 della legge 94/2009, che ai commi 1 e 2 specifica come, ai fini dell’acquisto della cittadinanza, l’interessato debba presentare un’istanza o dichiarazione soggetta ad un pagamento di 200 euro, a cui va allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

A questo punto la richiesta per ottenere la cittadinanza italiana va presentata per via telematica, registrandosi sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. 

Vanno inviati inoltre, insieme alla domanda, numerosi documenti tra cui:

  • la ricevuta del pagamento di 200 euro di cui sopra, da effettuare in un ufficio postale; 
  • l’estratto dell’atto di nascita, per le donne sia con il cognome da nubile che da sposata, oppure allegando anche il certificato di matrimonio; 
  • l’attestato di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari, il titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari, o ancora il certificato che riconosce lo status di rifugiato o apolide; 
  • lo stato di famiglia; 
  • la data del primo ingresso in Italia; 
  • il certificato di residenza per i Comuni in cui il richiedente ha risieduto in attesa della cittadinanza (nel caso di trasferimenti da un Comune ad un altro vanno indicate le date precise in cui essi hanno avuto luogo); 
  • i redditi percepiti nonché regolarmente dichiarati negli ultimi tre anni; 
  • ed infine una marca da bollo da 16 euro.

Nel caso visto in precedenza di uno straniero che richieda la cittadinanza dopo aver prestato un periodo di servizio alle dipendenze dello Stato, è necessaria tutta la documentazione inerente a tale servizio, così come in altri casi specifici possono rendersi necessari altri documenti come un certificato di adozione oppure di cittadinanza italiana di un genitore.

Il Ministero dell’Interno, una volta ricevuto un fascicolo di richiesta di cittadinanza, chiederà il parere del Consiglio di Stato: in caso di esito positivo verrà emesso un decreto che concede la cittadinanza italiana al richiedente, che entro un lasso di tempo di 6 mesi dovrà infine prestare giuramento di essere fedele alla Repubblica, osservando la Costituzione e le leggi dello Stato (art. 10, legge n. 91 del 1992).

Prestato giuramento, l’interessato diventerà ufficialmente cittadino italiano, ottenendo così, se concesso dai regolamenti del paese d’origine, la doppia cittadinanza

4. Novità legislative

In tempi recenti il legislatore è intervenuto in materia di disciplina dell’acquisto della doppia cittadinanza, in specie per quanto concerne i cittadini stranieri che desiderino acquisire anche la cittadinanza italiana. In specie, l’intervento normativo è volto ad uno snellimento ed accelerazione dell’iter che porta a concedere allo straniero la cittadinanza italiana. Il revirement normativo è stato attuato ad opera della legge 18 dicembre 2020 n. 173 (entrata in vigore il 20 dicembre 2020) di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130.

Di particolare interesse per quanto attiene alla tematica oggetto di analisi è l’articolo 4 del decreto-legge da ultimo citato, che nella versione definitiva prevede ai commi 5, 6 e 7 che “5. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’articolo 9-ter è sostituito dal seguente: «1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in massimo trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.». 6. Il termine di cui al comma 4 trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. L’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è abrogato.”

Dall’intervento così operato discendono una serie di conseguenze in punto di disciplina. In specie il comma 5 come sopra riportato va a modificare il testo dell’art. 9-ter della legge n. 91/1992, che a suo tempo aveva portato da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione delle procedure avviate per il riconoscimento della cittadinanza italiana allo straniero per matrimonio o per naturalizzazione.

Con il nuovo intervento legislativo il termine per la conclusione del procedimento viene riportato a ventiquattro mesi (eventualmente prorogabili fino ad un massimo trentasei). In specie, per quanto attiene all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ossia per gli stranieri o gli apolidi che abbiano contratto matrimonio con un soggetto che possieda già la cittadinanza italiana. Affinché possano acquistare la cittadinanza italiana è necessario che essi presentino domanda presso la prefettura del luogo della propria residenza ovvero, qualora risiedano all’estero, all’autorità consolare e dimostrino di essere in possesso delle condizioni che di seguito si riepilogano.

Occorre, innanzitutto, che abbiano fissato la residenza ed in concreto risieduto sul territorio italiano per almeno due anni consecutivi a seguito della data di celebrazione delle nozze con il cittadino italiano ovvero, qualora si tratti di soggetto straniero residente all’estero, che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del matrimonio. I termini testé indicati si riducono rispettivamente a un anno e un anno e sei mesi qualora i coniugi (italiano e straniero) abbiano avuto figli. E’, inoltre, necessario che il vincolo matrimoniale persista al momento del perfezionamento del lasso di tempo necessario e che non si sia dato avvio alle pratiche di separazione legale. Il soggetto richiedente non deve nemmeno essere stato condannato per uno qualsiasi dei reati disciplinati dal codice penale e contemplati tra i cc.dd. delitti contro la personalità dello Stato (articoli dal 241 c.p. al 313 c.p.) o tra i cc.dd. delitti contro i diritti politici dei cittadini né deve essere stato condannato per un delitto doloso (“non colposo”) per il quale la legge preveda l’applicazione di una pena superiore ai tre anni.

Non deve essere incorso, inoltre, nella condanna per reati diversi dai delitti politici per i quali le autorità giudiziarie straniere abbiano applicato, con sentenza riconosciuta in Italia, una pena detentiva (arresto o reclusione) superiore ad un anno. Infine, non devono esistere e persistere motivi ostativi inerenti a questioni di sicurezza della Repubblica. Persiste, invece, il periodo di residenza legale decennale in Italia necessario al fine dell’acquisto della cittadinanza italiana per effetto di naturalizzazione. Tale termine, peraltro, deve essere ininterrotto e attualizzato al momento della presentazione della richiesta di concessione della cittadinanza. Si osserva, tuttavia, che la disciplina normativa cui si è fatto cenno, introdotta ad opera della novella del 2020, non si estende alle pratiche avviate e in vigore ante entrata in vigore della legge (20 dicembre), ma solo a quelle presentate in data successiva.

Fonti normative

  • legge 91/1992
  • 94/2009

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Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...