Come ottenere un divorzio internazionale?

Tutto quello che bisogna sapere per divorziare da un partner di altra nazionalità.

L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema dello scioglimento del matrimonio e, precisamente, come ottenere un divorzio internazionale qualora si tratti di coniugi che hanno diverse nazionalità, nonché come e quando una sentenza di divorzio pronunciata all'estero possa avere efficacia nell'ordinamento italiano.

Per individuare il giudice competente dinanzi al quale i coniugi intendono presentare la domanda di divorzio, occorre stabilire quale legislazione si applica al caso di specie.

L'individuazione della legge applicabile avviene in base alle disposizioni di diritto internazionale privato, ossia l'insieme di regole con le quali uno Stato individua il diritto applicabile alle fattispecie che presentano un collegamento con uno o più Stati esteri.

1. Legge applicabile al divorzio internazionale

L’art. 29, comma 1, della Costituzione riconosce e tutela i diritti fondamentali della famiglia in quanto “società naturale fondata sul matrimonio”.
In materia di diritto internazionale di famiglia, la legge di riferimento nel nostro ordinamento è la legge 218/95 e, precisamente, l'articolo 31, il quale prevede - innanzitutto - che il divorzio è disciplinato dalla legge dello stato di cui i coniugi siano entrambi cittadini, al momento della presentazione della domanda di divorzio.
Viceversa, nell'ipotesi di coniuge straniero, si applicherà la legge dello stato ove si è determinata e si è svolta, in modo stabile e duraturo, la vita matrimoniale dei coniugi.

Tale luogo viene individuato, ricorrendo ad una serie di fattori, tra i quali la residenza della casa familiare, la lingua parlata in famiglia, il luogo di nascita della prole.

Infine, è prevista un'ipotesi di salvaguardia, in quanto, ai sensi dell'art. 31 legge n. 218/95, si applica la legge italiana, qualora la diversa legge straniera, che dovrebbe applicarsi al caso concreto, non contempli, la possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio (cfr, art. 31, comma 2, legge n. 218/1995).
La legge italiana, dunque, può intervenire solo se quella straniera non prevede il divorzio oppure qualora, dalla sua applicazione, possa scaturire una violazione dei principi di ordine pubblico interno allo Stato Italiano1.

In materia di divorzio internazionale, la giurisdizione italiana sussiste, nel caso in cui il convenuto abbia il domicilio o la residenza in Italia, ovvero abbia un rappresentante che possa stare in giudizio, dinanzi al giudice italiano, nonché nelle ipotesi in cui uno dei coniugi sia cittadino italiano o il matrimonio sia stato celebrato in Italia (cfr. art. 32 legge n. 218/95).

1.1 La disciplina dell'Unione Europea in tema di divorzio e il divorzio breve

Per la regolamentazione del divorzio internazionale, all'interno della comunità europea, gli stati membri hanno adottato il Regolamento UE 1259/2010.
Esso riconosce ai coniugi, attraverso la conclusione di un apposito accordo, la facoltà di scegliere la legge che dovrà regolamentare il loro divorzio.
L'accordo può essere stipulato e successivamente anche modificato, in ogni momento, fino a quando non venga presentata la domanda di divorzio dinanzi al giudice. Tuttavia, la scelta sulla legge applicabile potrà avvenire anche nel corso del procedimento, qualora ciò sia consentito dalla legge del Foro scelto. Vediamo come i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al loro divorzio. Infatti essi potranno scegliere:

 

1 - Sotto tale ultimo profilo, va detto che, per esempio, con sentenza del 09.03.2006 la Corte di Appello di Torino è intervenuta sancendo l’inapplicabilità e la conseguente impossibilità di delibare (attribuire efficacia nell’ordinamento interno) ad un divorzio pronunciato in Marocco. La Corte, in particolare, ha ritenuto inapplicabile nell’ordinamento italiano la disciplina e la legge marocchina in tema di divorzio ove esso consiste nella “dichiarazione di accertamento della irrevocabilità del ripudio” emessa, ritualmente, da due notai di diritto musulmano e da un Tribunale, preceduta dalla prima statuizione di ripudio irrevocabile. La pronuncia di ripudio – divorzio non può acquisire efficacia nell’ordinamento italiano, per se il matrimonio è stato celebrato all’estero. Il “ripudio – divorzio”, infatti, è contrario al nostro ordine pubblico interno perché esclude che, fra le parti, vi sia stato alcun contraddittorio, e, in tale maniera, cioè tramite ripudio – divorzio vi è discriminazione fra i coniugi, essendo consentito solo al marito, con piena violazione dell’intera normativa italiana in tema di parità e solidarietà coniugale. Tale ripudio divorzio non può essere neanche trascritto nei registri anagrafici italiani e, se tale trascrizione, e se essa vi è stata, deve essere cancellata a cura dell’Ufficiale di Stato Civile.

  1. la legge dello Stato, in cui entrambi risiedono abitualmente al momento della stipula dell'accordo;
  2. la legge del paese in cui essi avevano stabilito l'ultima residenza in modo abituale, purché uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
  3. la legge dello Stato di cui uno dei coniugi è cittadino, al momento della conclusione dell'accordo;
  4. la legge del foro dove è presentata la richiesta di divorzio.

1.2 Divorzio breve

La facoltà, concessa ai coniugi all'interno dell'UE, di scegliere la legge da applicare al loro divorzio comporta l'ulteriore possibilità di addivenire al cd. “divorzio breve”, ossia di sciogliere il matrimonio, senza dover prima procedere necessariamente alla separazione tra gli stessi, potendo richiedere l'applicazione di una delle leggi applicabili - in base ai fattori sopraddetti - da loro scelta, che sia più favorevole al loro caso concreto, in quanto tale legislazione non prevede il passaggio della separazione prima di divorziare.

Tale scelta è possibile non solo per i cittadini comunitari ma anche per i paesi extra UE, quindi, anche per i cittadini extracomunitari che abbiano la residenza abituale ovvero uno dei due risieda in uno stato membro dell'Unione Europea.

Nel caso in cui i coniugi non abbiano provveduto a scegliere la legge da applicare al loro divorzio, il Reg. 1259/2010 prevede che trovi applicazione la legge dello Stato:

- dove i coniugi risiedono abitualmente, nel momento in cui è presentato il ricorso davanti al giudice;

- la legge del paese dell'ultima residenza abituale dei coniugi, purché non sia venuta meno un anno prima del ricorso al giudice, ed a condizione che almeno uno di essi vi risiede ancora al momento in cui si sono rivolti al medesimo;

- o in mancanza, la legge nazionale dei coniugi, del Paese di cui sono cittadini, quando è presentata la domanda di divorzio;

- o in mancanza, la legge del luogo ove è adito il giudice.

Anche in tal caso è previsto che la legge applicabile, in presenza o meno della scelta dei coniugi, qualora non permetta ai coniugi di divorziare, ovvero vi siano differenze sul trattamento riservato agli stessi sulle modalità del divorzio, non trovi applicazione, ma si applica la legge del foro.

2. Il riconoscimento delle sentenze straniere in materia di divorzio

Il riconoscimento delle sentenze straniere in tema di divorzio avviene in base alla disciplina dettata dall'art. 64 della legge 218/1995.

La sentenza straniera di divorzio all'estero è valida e riconosciuta nel nostro ordinamento, senza che intervenga alcun controllo o conferma dai giudici italiani, purché sussistano i requisiti previsti dall'art. 64, secondo cui il riconoscimento opera automaticamente:

  1. il giudice che l'ha pronunciata poteva decidere sul merito della causa in base ai principi giurisdizionali, ossia quando sussistono le stesse condizioni, in cui analogamente, per reciprocità, il giudice italiano esercita la sua potestà nei confronti dello straniero;
  2. il convenuto abbia avuto conoscenza del procedimento in corso, conformemente a quanto previsto dalla legge del paese ove si è svolto il processo e non vi sia stata alcuna violazione dei diritti della difesa;
  3. le parti si sono costituite regolarmente in giudizio secondo le regole dettate dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo ovvero, nell'ipotesi di contumacia, questa sia stata dichiarata in conformità a tale legge;
  4. la sentenza di divorzio, pronunciata dal giudice straniero, sia passata in giudicato in conformità alla legislazione dello stato in cui si è svolto il procedimento;
  5. la sentenza straniera non sia contraria ad una precedente sentenza pronunciata dal giudice italiano, tra le stesse e parti e sullo stesso oggetto, che sia già passata in giudicato;
  6. non penda, davanti ad un giudice italiano, un identico procedimento, che riguardi gli stessi soggetti e lo stesso oggetto, che sia iniziato prima del processo straniero;
  7. le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico internazionale.

2.1 La disciplina dell'Unione Europea in tema di riconoscimento

In ambito europeo il riconoscimento delle sentenze, emesse da un giudice di uno stato appartenente all'UE, avviene in base alle disposizioni contenute nel Reg. CE 2201/2003, operativo per tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Tale regolamento prevede che le sentenze di divorzio sono riconosciute negli Stati membri automaticamente, tranne nel caso in cui:

- il riconoscimento sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui far valere la sentenza;

- se la decisione è incompatibile con un'altra sentenza emessa precedentemente;

- qualora la sentenza sia resa in contumacia ovvero, per causa ad esso non imputabile, il convenuto non abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa, per un vizio nella notifica della domanda giudiziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia accertato che nonostante tale vizio, egli abbia accettato senza contestazioni la sentenza di divorzio.

3. Il divorzio e la cittadinanza

Dopo aver analizzato le leggi applicabili al divorzio internazionale, dobbiamo soffermarci su un ulteriore aspetto ossia cosa accade alla cittadinanza in caso di divorzio.

In Italia, l'acquisto della cittadinanza per matrimonio è regolato dalla legge n. 91 del 1992 che prevede che l'istanza va rivolta al Prefetto, il quale accerta la sussistenza dei requisiti necessari nonché l'assenza delle cause che impediscono l'acquisto della stessa.

In relazione al divorzio, la norma di riferimento è l'art. 5 che prevede l'attribuzione della cittadinanza italiana al coniuge straniero o apolide, qualora sia residente in Italia da almeno un biennio dalle nozze, ovvero dopo che siano trascorsi tre anni dalle stesse, se trattasi di soggetti residenti all'estero, sempre che al momento della concessione non sia sopraggiunta la sentenza che comporti lo scioglimento del matrimonio.

Ciò significa, quindi, che, qualora intervenga la sentenza di divorzio prima del trascorrere dei termini necessari all'acquisto della cittadinanza, ciò comporterà l'impossibilità di ottenere la medesima, essendo venuto meno uno dei requisiti.

Ciò in quanto, fino a quando non intervenga il decreto che attribuisce la cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio, e quindi il divorzio.

Viceversa, qualora il divorzio avvenga dopo l'acquisto della cittadinanza, ciò non produce alcun effetto negativo sulla stessa, dal momento che non costituisce causa di perdita della cittadinanza medesima.

4. Il matrimonio degli stranieri in Italia e il diritto di sposarsi: limiti imposti dalla legge italiana ed il requisito della regolarità del soggiorno

Con l’emanazione della legge n. 76/16 (c.d. “legge Cirinnà), l’Italia si è adeguata ad un’esigenza sociale da più parti, ormai, denunciata, introducendo – accanto al matrimonio codicistico – l’istituto delle Unioni Civili, disciplinato dall’art. 1, commi 1 – 35, della medesima legge n. 176/16.
Ciò premesso, nel sistema del diritto dell’immigrazione, occorre tenere conto delle differenze strutturali e legali che il matrimonio assume nei vari Paesi. Tali differenze non possono essere ignorate poiché la tutela della famiglia, per essere tale, deve guardare ai legami familiari effettivi e non soltanto al “nome iuris” dell’istituto.

Ciò premesso, va aggiunto che per sposarsi in Italia con un cittadino straniero non è necessario che questo sia già titolare di un permesso di soggiorno essendo – invece – sufficiente un documento di identità in corso di validità. Lo straniero che intenda contrarre matrimonio con un italiano, pertanto, deve richiedere Consolato o all’Ambasciata del Paese di origine il “nulla osta” alle nozze.
Una volta ottenuto quest’ultimo, lo straniero deve recarsi presso l’Ufficio legalizzazione della Prefettura e autenticare la firma dell’Ambasciatore o del Console.

Successivamente, lo straniero dovrà recarsi, assieme al futuro coniuge, all’Ufficio Matrimoni dell’Anagrafe Centrale del Comune di residenza e presentare la seguente documentazione:

  • documento di identità in corso di validità di entrambi i futuri sposi;
  • certificato di nascita autenticato dall’ambasciata del Paese di provenienza;
  • nulla – osta del Consolato o dell’Ambasciata;
  • certificato di stato libero e residenza in bollo se lo straniero è residente in Italia.

L’Ufficio, successivamente, provvederà alle c.d. “pubblicazioni” e, trascorsi otto giorni da queste, rilascerà il certificato di avvenuta pubblicazione. Questo documento, poi, dovrà essere consegnato, entro 180 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile presso il Comune di residenza per fissare la data del matrimonio. Queste regole procedurali sono state modificate dal nuovo art. 116 c.c., introdotto dalla legge n. 94/2000. In base a tale norma, è – oggi – previsto che lo straniero attesti anche la regolarità del soggiorno nello Stato italiano che deve sussistere al momento della pubblicazione e persistere fino alla celebrazione. La Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 19 del 07.08.2009 ha chiarito che tale requisito riguarda solo lo straniero extracomunitario e non anche quello comunitario.

La medesima circolare, inoltre, chiarisce che sono titoli che attestano la regolarità del soggiorno del cittadino extracomunitario:

  • il permesso di soggiorno;
  • il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti;
  • la carta di soggiorno di familiare di cittadino extra UE.

Qualora, invece, lo straniero extracomunitario sia entrato in Italia per un soggiorno non superiore ai tre mesi, la condizione di regolarità dello stesso ai fini matrimoniali è attribuita, ai sensi della legge n. 68/2007, al timbro di ingresso apposto dalla autorità di polizia di frontiera sul visto Shengen, dalla copia della dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive ai sensi della normativa di pubblica sicurezza. Per gli stranieri in attesa di rilascio del primo permesso, saranno necessari la ricevuta di spedizione del kit, il contratto di soggiorno, o il visto di ingresso e la copia del nulla osta.

Fonti normative

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 29;
Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo;
Legge 31 Maggio 1995 n° 218: riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
Legge 5 Febbraio 1992 n° 91: norme sulla cittadinanza;
Legge n. 68/2007;
Legge n. 94/2000;
Legge n. 76/2016 (c.d. “legge Cirinnà)”;
Art. 116 codice civile;
D. lgs. n. 286/98;
D.lgs. n. 30/2007;
Regolamento UE 1259/2010;
Regolamento CE 2201/2003;
Direttiva n. 2004/38/CE;
Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 19 del 07.08.2009;
Circolare Ministero dell’Interno n. 19 del 06.04.2007.

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Avvocato Marco Mantelli

Marco Mantelli

Sono l'avv. Marco Mantelli, esercito continuativamente la professione da 10 anni. In questo periodo ho trattato diverse questioni, tutte afferenti l'area del diritto civile ed, in particolare, quella della responsabilità contrattuale d ...