Come ottenere il visto per il lavoro subordinato in Italia

Scopri i passi essenziali per ottenere il visto per lavoro subordinato in Italia. Dall'elenco dei documenti necessari alle procedure da seguire, esplora la guida completa per un'esperienza di domanda del visto senza intoppi.

Introduzione al visto e al permesso di lavoro subordinato

I cittadini stranieri non facenti parte della Comunità Europea ovvero quelli appartenenti ai paesi membri UE possono entrare in Italia per lavoro, sia pure a condizioni diverse gli uni dagli altri. Infatti, i secondi godono, diciamo, di uno status particolare per il fatto di essere appartenenti all’area dell’Unione Europea, e dunque hanno possibilità di accesso al territorio nazionale in modo più semplice.

I cittadini extracomunitari, invece, non possono accedere liberamente in Italia, così come in altri paesi UE, se non a determinate condizioni e presupposti, e per lavorare necessitano di seguire una particolare procedura per ottenere prima il visto d’ingresso per lavoro e poi, una volta entrato in Italia, il permesso di soggiorno. Vediamo di seguito la situazione inerente il cittadino non membro dell’UE.

Tipi di visti e permessi per lavoro subordinato

Visto

Il visto di lavoro consiste in un atto autorizzatorio, avente natura amministrativa, con il quale lo Stato Italiano concede a un soggetto straniero, di regola appartenente ad un paese extra UE, il permesso di accedere nel proprio territorio, per un certo periodo di tempo. Esso viene rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero.

Il visto viene rilasciato, solo se ricorrono determinati requisiti e condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, che variano in base alla domanda presentata ed alla relativa documentazione Per cui avremo un visto particolare in base al motivo dell’ingresso. Più precisamente possiamo distinguere tra, in base all’elenco fornito dal sito del Governo italiano in:

- Visto per motivi di studio/formazione: ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia.

- Visto per ricongiungimento familiare: ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.

- Visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale): si ottiene solo dopo di 'nulla osta' al lavoro da parte dello sportello unico per l'Immigrazione (Sui).

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, infatti, il datore di lavoro - italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia - deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l'attività lavorativa.

- Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie.

Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività. - visto turistico o manifestazioni sportive, per motivi quindi legati a finalità di vacanza o viaggio di piacere o sport. Per maggiori dettagli sui requisiti per ottenere il visto è possibile anche consultare la pagina web della Farnesina essendo la materia di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il permesso di soggiorno

È anch’esso un atto autorizzativo, di tipo amministrativo, ossia quel documento che autorizza i cittadini di paesi extra-comunitari, cioè non appartenenti ai paesi UE, di soggiornare in Italia in condizione di regolarità e che di norma presuppone l’ingresso legale nel territorio. Come regola generale tale atto segue il visto, ed anzi in assenza non viene rilasciato. In alcuni casi eccezionali, tuttavia, viene rilasciato anche in assenza di visto, tra i quali: minori in stato di abbandono, assistenza minori, motivi di giustizia, motivi umanitari, asilo politico, cure mediche, per emigrazione in altro Paese durante le procedure occorrenti.

Requisiti per ottenere un visto e un permesso di lavoro subordinato

Per requisiti necessari ad ottenere il visto, si intendono unicamente la presenza di alcuni presupposti all’atto della domanda di ottenimento del visto medesimo. Per il visto di lavoro, il primo requisito è che il datore di lavoro:

  • italiano o straniero regolarmente soggiornante, sia interessato ad assumere il lavoratore straniero residente all'estero; attendere il “decreto flussi” annuale;
  • la richiesta di nulla osta da parte del datore stesso tramite il Servizio di inoltro telematico del Ministero dell'Interno;
  • Il cittadino extra comunitario, dopo aver ricevuto il nullaosta dal datore di lavoro, dovrà richiedere il visto d'ingresso all'Ambasciata o Consolato italiano nel suo Paese;
  • Che i motivi della richiesta di visto rientrino tra quelli previsti per il rilascio.

Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego senza obbligo di motivazione. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false/erronee attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta, l'inammissibilità della domanda, oltre alle conseguenze di tipo penale Quanto al permesso di soggiorno, 3 sono i requisiti generali per ottenere il permesso di soggiorno:

- il possesso di un visto d'ingresso,

- la regolarità dell'ingresso che viene stabilita dal Testo Unico sull'immigrazione. Gli elementi per considerare l’ingresso regolare sono: che il cittadino extra-UE si presenti ad un valico di frontiera autorizzato; il possesso di un valido passaporto o di altro documento di viaggio equivalente; documenti giustificativi il soggiorno e dei mezzi finanziari sufficienti per la permanenza ed il rientro al proprio paese di origine; il non essere segnalato ai fini della non ammissione; non essere considerato soggetto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, la contraffazione, la tutela dei marchi e dei diritti d’autore, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia, dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

- la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso

Processo di richiesta del visto e del permesso di lavoro subordinato

La procedura per esercitare il lavoro in Italia cambia a seconda se il cittadino straniero è già residente in Italia o invece risiede all’estero e deve entrare in Italia. Nel primo caso, quello che ci interessa in questa sede, l’ingresso in Italia per lavoro, come abbiamo visto, è consentito solo a seguito della domanda di assunzione del lavoratore presentata da un datore di lavoro già presente sul territorio nazionale, e presuppone l’assenza di altri lavoratori disponibili nel territorio nazionale stesso. Per la procedura di rilascio del visto di lavoro, come abbiamo già accennato, dobbiamo distinguere due situazioni: gli adempimenti del datore di lavoro e quelli dello straniero non comunitario aspirante lavoratore in Italia.

Il datore di lavoro deve:

  • attendere il decreto-flussi che stabilisce il numero massimo di cittadini non comunitari ammessi annualmente a lavorare in Italia come stagionali e lavoratori formati all'estero
  • richiedere il nullaosta per lavoro, attraverso le modalità telematiche online tramite il Servizio di inoltro telematico del Ministero dell'Interno: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it Salva sempre la possibile richiedere assistenza per la presentazione della domanda presso i Comuni, i Patronati o le Associazioni che offrono questo servizio;
  • aspettare l'appuntamento fissato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione per consegnare i documenti e dopo ritirare la ricevuta dell'invio telematico del nulla osta all'ambasciata o consolato nel paese di origine o residenza del lavoratore.
  • Entro 60 giorni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione, richiesto e ottenuto il parere della Questura competente sulla mancanza di elementi ostativi all’ingresso del lavoratore straniero, nonché all’assenza di specifici precedenti penali a carico del datore di lavoro che impedirebbero l’assunzione, rilascia il nulla osta. Per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021, adottato per il 2021 ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge medesimo
  • Il nulla osta ha validità è di 6 mesi. Viene trasmesso telematicamente all’autorità consolare italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero.

La domanda viene inviata allo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI), il quale rilascia il nulla osta al lavoro a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro:

- rientri nell’ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;

- che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego;

- che non esistano motivi ostativi da parte della questura;

- che siano rispettati i presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri Gli adempimenti del cittadino straniero non comunitario (aspirante lavoratore) sono:

  1. dopo aver ricevuto il nullaosta dal datore di lavoro : richiedere il visto d'ingresso all'Ambasciata o Consolato del suo Paese compilando un apposito modulo;
  2. Attendere la comunicazione per eventuale ulteriore appuntamento con intervista, ossia la richiesta di informazioni sui motivi del visto
  3. entro 8 giorni dall'arrivo in Italia: contattare lo Sportello Unico per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno

Durata e rinnovo del visto e del permesso di lavoro subordinato

Come abbiamo visto, per lo straniero non comunitario e non residente in Italia, ottenuto il visto d’ingresso per il lavoro in Italia, ulteriore incombenza è la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del c.d. contratto di soggiorno (ossia il contratto di lavoro) tra il datore di lavoro italiano e lo straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dello straniero stesso.

La durata del permesso di soggiorno per lavoro è:

  1. 1 anno nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  2. due anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  3. 9 mesi nel caso di uno o più contratti di lavoro stagionale (art.5, comma 3-bis, T.U.).

L'istanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato va presentata, dallo straniero in possesso dell'autorizzazione al soggiorno alla Questore della provincia in cui dimora, attraverso la procedura del kit-postale (laddove disponibile), almeno 60 giorni prima della scadenza e fino a 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno. Il kit postale cartaceo deve essere consegnato in busta aperta presso gli uffici postali con Sportello Amico.

Se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del permesso di soggiorno scaduto e devi sempre esibire il passaporto. I kit postali sono dei moduli necessari al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Sono disponibili presso gli uffici postali autorizzati, la cui compilazione è indispensabile ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno valido sul territorio italiano. Non tutti gli uffici postali, va tenuto presente, sono muniti del kit e della relativa procedura. In caso contrario, qualora la procedura sia disponibile, una volta presentata l’ufficio postale rilascerà una ricevuta, che dovrà essere conservata come prova della richiesta del permesso di soggiorno.

La ricevuta costituisce prova di inoltro della domanda, dimostrando quindi di essere legalmente soggiornanti nel territorio italiano. In seguito, il soggetto interessato riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi c/o la Questura competente munito della documentazione indicata al paragrafo n.2, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo nei termini descritti, può comportare la revoca del permesso di soggiorno e l'allontanamento del lavoratore straniero dal territorio a meno che non dimostri che il ritardo sia dipeso da forza maggiore. Sia la richiesta, che il rinnovo del permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi è stata altresì sottoposta al versamento di un contributo economico. La misura del contributo è determinata in base alla durata del permesso di soggiorno, e il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. L’art. 5 del Testo Unico sull’immigrazione prevede casi di esenzione dal versamento del contributo.

Diritti e doveri del titolare del visto e del permesso di lavoro subordinato

I limiti del Visto d’ingresso sono collegati dalla tipologia di visto medesimo ed ai relativi motivi per cui è stato richiesto; se per motivi di lavoro subordinato, autonomo, o per ricongiungimento familiare, turistico, ovvero per motivi di studio e formazione. Altri limiti poi sono legati alla durata, se breve (inferiore ai 90gg) o lunga (superiore ai 90gg). Con il rilascio del visto di ingresso per lavoro l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.

Il cittadino straniero entro 8 (otto) giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia, deve adempiere agli obblighi derivanti dalle norme relative al soggiorno sul territorio dello Stato, avanzando istanza di richiesta di Permesso di Soggiorno oppure dichiarando la propria presenza e la rispettiva tipologia di visto di cui si è in possesso. Per il resto, ed in via generale, ogni cittadino straniero in Italia gode degli stessi diritti fondamentali dei cittadini italiani. Nel caso di commissione di reati si applica il principio locus commissi delicti secondo il quale la legge nazionale si applica a tutti i soggetti siano essi cittadini o stranieri che delinquono nel territorio dello Stato, ex art. 6 del codice penale, il cui primo comma statuisce che: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”

Cancellazione del visto e del permesso di lavoro subordinato

Il permesso di soggiorno può cessare prima della sua ordinaria scadenza soggetto a revoca o annullamento. La revoca (ma anche il rifiuto al rinnovo) si ha quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. La revoca può avvenire ex art. 5, comma 6 del T.U.I., anche "sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti….”.

La legge esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari in caso di perdita del posto di lavoro. L’annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti. Competente per tali provvedimenti è la Questura competente che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.

CONCLUSIONI

Il visto d’ingresso per il lavoro è un atto necessario che consente di regolare l’ingresso di stranieri in Italia per lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, effettuando i preventivi controlli utili anche ad evitare l’ingresso di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico. Spesso consente di ottenere manodopera in settori dove i cittadini italiani sono poco propensi verso quel tipo di impiego. Buon lavoro.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...