Come diventare cittadino: Guida alla naturalizzazione

Come diventare cittadino italiano: una guida completa al processo di naturalizzazione, inclusi i requisiti, i documenti necessari e la procedura da seguire.

Cosa significa naturalizzazione?

Per naturalizzazione si intende un modo di acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno straniero. Può essere acquistata solo dietro richiesta dell’interessato ed alla presenza di determinati presupposti. I riferimenti normativi di rilievo in merito alla cittadinanza per naturalizzazione sono la Legge n.91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), aggiornata dal D.L. n.113/2018 (c.d. “Decreto Sicurezza”), poi convertito nella Legge n. 132/2018. Vediamo di seguito di che si tratta.

Requisiti per la naturalizzazione

In ordine ai requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione, bisogna distinguere tra quelli espressamente richiesti dalla legge, da quelli che indirettamente si ritengono comunque necessari.

Requisiti di legge

La prima indispensabile condizione, o requisito che dir si voglia, affinché si possa ottenere la cittadinanza per naturalizzazione, è quello della residenza nel tempo sul territorio italiano. Il tempo, in questo caso, condiziona la richiesta. Vediamo Statuisce l’art. 9 della Legge 91/1992 che, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno nei seguenti casi:

1) Parente cittadino italiano per nascita: allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

2) In caso di adozione: allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;

3) Rapporto di dipendenza: allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

4) Cittadini membri dell’UE: al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

5) Assenza di cittadinanza originaria: all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

6) Straniero cittadino extracomunitario: allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; L’art. 9 in commento, regola, tuttavia, un caso in cui il decorso del tempo non incide sul riconoscimento della cittadinanza. Infatti. Prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Aggiornamento ex D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018

Il decreto Sicurezza del 2018 ha introdotto, con l’articolo 9.1, un ulteriore requisito, ossia l’adeguata conoscenza della lingua italiana (livello di conoscenza B1). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del Testo Unico sull’immigrazione o non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ulteriori requisiti

Altri presupposti che possono essere presi in considerazione, ai fini dell’ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, sia pure non espressamente previsti dalla legge, e dunque in base alle circostanze del caso concreto, sono:

- Residenza stabile, ossia che la residenza, durante il decorso dei termini indicati nell’elenco delle singole ipotesi di cui all’art. 9 L. 91/1992, sia stata effettiva e continuata, e non abbia subito interruzioni (si pensi al caso in cui si possa dimostrare che per un lungo periodo l’interessato si trovava all’estero);

- Presenza di un reddito adeguato al proprio sostentamento e/o alla sua famiglia;

- Assenza di condanne penali e di dichiarazione di pericolosità sociale dello straniero

Procedura di richiesta della naturalizzazione

La procedura per la richiesta di cittadinanza richiede la presentazione di un’istanza presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate solo ed esclusivamente per via telematica.

Il richiedente deve entrare nel portale dedicato “Accesso al Portale Servizi per la cittadinanza” (https://cittadinanza.dlci.interno.it) registrarsi, e compilare la domanda utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, e trasmetterla in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine ed alla documentazione di supporto a seconda dei motivi della naturalizzazione.

I documenti da allegare sono: documento di identità, il certificato di nascita, la certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana nelle modalità suddette, ed il certificato penale.

Alla domanda bisogna accompagnare il versamento di un contributo, ossia il deposito della ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009, oltre una marca da bollo da €. 16,00, anche mediante pagamenti elettronici tra cui il sistema telematico PagoPa.

Una volta compilata, la domanda viene trasmessa telematicamente alla Prefettura (per i residenti in Italia) o al Consolato (se la domanda è presentata all’estero) competenti, a seguito del quale provvederanno alla convocazione del soggetto istante. Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Per poter procedere con la consultazione online dello stato di una domanda di cittadinanza basta collegarsi al sito https://cittadinanza.dlci.interno.it/sicitt/index2.jsp e seguire le indicazioni

Naturalizzazione per cittadini dell'unione europea

I cittadini UE sono caratterizzati dall’avere una sorta di doppia cittadinanza (virtuale), in quanto da un lato, in qualità di cittadini UE godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea. Essi, pertanto, godono ad esempio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato di residenza, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato medesimo ed anche alle elezioni del parlamento europeo; il diritto di rivolgere petizioni al Parlamento Europeo su questioni di diretto interesse e che ricadano nell’ambito di intervento dell'Unione Europea;

La cittadinanza dell’Unione Europea comprende essenzialmente diritti politici e libertà fondamentali, per cui il cittadino membro UE possiede, di per sé uno status particolare, derivante dal solo fatto di essere cittadini europeo. Proprio in virtù di tale circostanza, il cittadino UE per acquisire la cittadinanza italiana dovrà attendere il decorso di un termine inferiore (4 anni) a quello previsto per i cittadini extracomunitari (10 anni termine ordinario). La procedura e i requisiti da seguire per la richiesta di naturalizzazione è la medesima indicata nel paragrafo che precede questo, quindi comune ai cittadini UE e extracomunitari.

Naturalizzazione per cittadini non appartenenti all'unione europea

Per i cittadini non appartenenti all’UE, la differenza sta soprattutto nel termine maggiore previsto per poter richiedere la naturalizzazione che, come abbiamo visto, nell’ipotesi ordinaria è di 10 anni. In altri casi il termine può essere inferiore ai 10, come nelle ipotesi di parente cittadino italiano per nascita (tre anni), in caso di adozione (5 anni), rapporto di dipendenza (5 anni). Va ricordato inoltre l’ipotesi di matrimonio tra cittadino italiano e straniero.

Ai sensi dell’art. 5 L. 91/1992, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. La procedura e i requisiti da seguire per la richiesta di naturalizzazione è la medesima indicata nel paragrafo che precede questo, quindi comune ai cittadini UE e extracomunitari.

Diritti e doveri della cittadinanza italiana

La cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. Sappiamo che ogni cittadino straniero regolarmente (e non) in Italia gode degli stessi diritti fondamentali dei cittadini italiani. Allo stesso modo soggiace nel caso di violazione di doveri, sia in ambito civile che penale.

Nel caso di commissione di reati si applica il principio locus commissi delicti secondo il quale la legge nazionale si applica a tutti i soggetti siano essi cittadini o stranieri che delinquono nel territorio dello Stato, ex art. 6 del codice penale, il cui primo comma statuisce che: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”.

Pertanto, una volta acquisita la cittadinanza italiana lo straniero viene ad acquisire quella condizione giuridica di appartenenza allo Stato italiano acquisendo lo status di cittadino italiano, al quale l’ordinamento nostrano riconosce diritti e doveri che tale relazione comporta. Si tratta della soggezione alla Costituzione italiana ed alle norme dell’ordinamento giuridico italiano. I diritti e doveri sono quelli indicati nella Parte 1, Titolo 1 della Costituzione italiana (artt. 13-28).

Tra i principali diritti collegati espressamente alla cittadinanza italiana troviamo il diritto di voto o quelle di beneficiare delle prestazioni assistenziali e previdenziali, o la possibilità di ricoprire incarichi pubblici. Tra i doveri, l’obbligo di fedeltà e difesa dello Stato.

Conclusioni

Quando ormai la vita dello straniero viene, per svariati motivi, a legarsi nel tempo al territorio italiano, tanto da diventare la propria patria di adozione, chiedere la naturalizzazione rappresenta la naturale conseguenza del percorso di integrazione sorto e maturato con il territorio stesso.

Ovviamente si tratta pur sempre di una scelta individuale, collegata al senso di appartenenza alla propria terra natia oppure agli interessi personali. Ragioni di interesse, difatti, potranno indurre a richiedere la naturalizzazione per godere dei medesimi diritti e doveri degli italiani, per migliorare ed ampliare opportunità di lavoro e professionali, per circolare liberamente in tutto il territorio; per ragioni morali dovute al senso di radicamento nel territorio italiano; ragioni di praticità, evitare i condizionamenti dovuti al permesso di soggiorno ed al suo rinnovo periodico e con le limitazioni imposte agli stranieri non appartenenti all’UE. Allo straniero la decisione finale.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...