Cos'è la revocatoria fallimentare?

L’azione revocatoria fallimentare è uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare al fine di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, rendendo inefficaci gli atti che il fallito a posto in essere in violazione della condizione di parità dei creditori (par condicio creditorum).

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Dove è prevista l’azione revocatoria

Si premette che l’azione revocatoria era prevista dagli art. Art. 64 e ss. della Legge Fallimentare Legge 267/1942 (e relativi aggiornamenti), in seguito alla riforma che ha interessato la legge fallimentare, è ora prevista dagli artt. 166, 170. 171 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Tuttavia, al di là di alcune modifiche lessicali, nella sostanza la disciplina in materia di azione revocatoria fallimentare rimane invariata.

In che cosa consiste la revocatoria

L’azione revocatoria fallimentare è una specifica azione riservata al curatore fallimentare che ha lo scopo di rendere inefficaci tutti quegli atti, salvo alcuni casi (dicasi “atti sottratti alla revocatoria fallimentare”, si veda art. 69 L.F.), che sono stati posti in essere dal fallito, che al momento del compimento era in una condizione di insolvenza (grave difficoltà economica che non gli consentiva di avere i mezzi finanziari necessari a pagare o pagare regolarmente i suoi creditori).

Per quale motivo tali atti sono considerati revocabili e quindi inefficaci? In ragione del fatto che tali atti hanno causato una diminuzione o perdita sul patrimonio del fallito, in danno, di fatto, al soddisfacimento delle aspettative dei creditori.

I termini della revocatoria fallimentare

Giunti a questo punto della trattazione è d’uopo osservare che l’azione revocatoria fallimentare è assoggettata a limiti temporali specifici, previsti dalla normativa di riferimento a pena di decadenza. Ciò significa che, allorquando la predetta azione non venga esercitata nei tempi prescritti, non potrà più essere esercitata. Vediamo di seguito brevemente quali sono i termini fissati ex lege per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare.

Orbene, il curatore fallimentare può esercitare l’azione revocatoria fallimentare, proponendola avanti il Tribunale territorialmente competente entro i seguenti termini:

  • - entro tre anni dalla dichiarazione di apertura del fallimento;
  • - comunque, non oltre i cinque anni decorrenti dalla data di compimento dell’atto oggetto dell’azione revocatoria.

Così operando, vengono assoggettati ad inefficacia tutti gli atti dispositivi del patrimonio, i pagamenti effettuati e le garanzie prestate che siano stati posti in essere nell’anno o nei sei mesi, talvolta nei due anni, antecedenti alla data di apertura del fallimento. Si fa eccezione per tutte quelle ipotesi in cui l’altra parte riesca a fornire la dimostrazione di non essere e non essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

Più specificamente il curatore fallimentare può revocare i pagamenti effettuati secondo le seguenti tempistiche:

  • se si tratta di pagamenti effettuati in denaro per tutti quelli effettuati fino a sei mesi prima della data di iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • se si tratta di pagamenti effettuati mediante la devoluzione di beni per tutti quelli effettuati fino a dodici mesi prima della data di iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • se si tratta di pagamenti effettuati in denaro o mediante la devoluzione di beni per tutti quelli effettuati fino a quarantotto mesi prima della data di iscrizione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento nelle ipotesi in cui i debiti posti alla base scadevano alla data del fallimento ovvero in una data successiva. 

Tali atti vengono presi in considerazione in quanto si considerano eseguiti in un periodo c.d. sospetto, cioè in un lasso di tempo in cui vi è il sospetto che essi siano stati posti in essere con il precipuo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale generica e, quindi, in spregio delle ragioni dei creditori.

Il legittimato a proporre la revocatoria fallimentare

Il curatore fallimentare è il legittimato a proporre l’azione revocatoria fallimentare, dinnanzi al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, entro 3 anni dalla dichiarazione o non oltre 5 anni dalla data di compimento dell’atto che si intende revocare. Altrimenti il curatore decade dall’azione.

Che cosa ottiene il curatore da quest’azione? Che gli atti di disposizioni, le garanzie, i pagamenti operati dal fallito nell’anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento sono inefficaci. Com’è possibile, in alcuni casi, impedire l’inefficacia di tali atti? Che il terzo - soggetto estraneo al fallimento fino a questo momento e con cui il debitore insolvente ha indirizzato atti di disposizione - dimostri che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

Atti revocabili

Gli atti compiuti dal fallito che sono sottoposti a revoca si distinguono in 3 principali categorie, tenendo conto dell’elemento temporale e della natura degli atti in questione: atti a titolo gratuito, pagamenti, atti a titolo oneroso.

Per quanto riguarda la prima categoria, gli atti a titolo gratuito (es. le donazioni), che sono stati compiuti dal fallito entro 2 anni prima dalla dichiarazione di fallimento, sono revocati direttamente in forza della legge. L’azione per farne dichiarare l’inefficacia non è soggetta a prescrizione, quindi non ha un termine temporale. Restano esclusi da questa categoria e dalla relativa disciplina i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, a condizione che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

Il meccanismo di revoca ex legge, così descritto, opera anche sugli atti appartenenti alla seconda categoria, ossia i pagamenti anticipati di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente. Nel caso in cui il fallito ha pagato in via anticipata il credito rispetto alla data di scadenza, ma il credito aveva una scadenza anteriore alla sentenza di fallimento, il curatore potrebbe ottenere la revoca di tale pagamento, ma solo se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 67 L.F.

In merito alla terza categoria, gli atti a titolo oneroso compiuti dal fallito entro un anno dalla dichiarazione del fallimento sono:

  • gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. Quindi, se per esempio al fallito è stato venduto un bene del valore di 4000 euro, ma ha pagato 5100 euro, tale pagamento è soggetto a revocatoria;
  • gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento. Ne sono un esempio, i pagamenti che avvengono non mediante denaro ma attraverso la cessione dei crediti del debitore/fallito al suo creditore;
  • i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti. Quando cioè sono concessi a terzi privilegi sui beni del fallito, nonostante il loro credito non sia scaduto ed esigibile.

Nei casi sopra elencati, anche il solo compimento dell’atto fa presumere lo stato di insolvenza, che non deve essere quindi dimostrato dal curatore.

Un’ultima categoria di atti revocabili è quella comprendente gli atti compiuti dal fallito 6 mesi prima dalla dichiarazione del fallimento. Si tratta di un gruppo di atti a se stante perché in questo caso il curatore deve dimostrare, ai fini della revocabilità, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore fallito da parte del terzo:

  • i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili;
  • atti costitutivi di un diritto di prelazione, anche per debiti di terzi, per debiti contestualmente creati;
  • altri atti a titolo oneroso.

Novità legislative 

Il Legislatore è di recente intervenuto a modificare, con disposizioni integrative e correttivi, il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (noto anche come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), mediante il Decreto Legislativo n. 147 del 26 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 276 del 5 novembre 2020.

Peraltro, la novità legislativa è intervenuta, altresì, a modificare la disciplina della revocatoria fallimentare ed a ciò provvede mediante l’articolo 20, che novella gli articoli 166 comma 3 lett. b) (riferibile alle rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca) e 170 (in materia di limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In dettaglio, quanto al primo degli articoli sopra citati l’originaria versione disponeva nel senso che

“b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca”.

A seguito della novella legislativa, invece, scompare il requisito, originariamente previsto, della richiesta “consistenza” della riduzione dell’esposizione del debitore nei confronti della banca operata a mezzo di rimesse operate su un conto corrente bancario al fine di escludere queste ultime dall’applicazione della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare. Ad oggi, pertanto, la norma, come modificata, prevede esclusivamente che l’esclusione dalla possibilità di ricorrere all’azione revocatoria fallimentare valga per le ipotesi in cui le rimesse su conto corrente non siano state idonee a ridurre in maniera durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca.

Con riguardo, invece, alla seconda delle disposizioni evocate (articolo 170 del codice della crisi e dell’insolvenza) si osserva che all’unico comma originariamente previsto (oggi comma 1), che dispone che le azioni revocatorie e di inefficacia non possono essere promosse dal curatore fallimentare allorquando siano già trascorsi tre anni dalla data di apertura della liquidazione giudiziale e che si prescrivono (ossia non sono più esercitabili) in ogni caso quando siano decorsi cinque anni dalla data di compimento dell’atto che ne dovrebbe costituire oggetto, se ne aggiunge un secondo.

In ragione dell’aggiunta effettuata all’articolo in commento, quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale da parte del debitore consegua l’apertura della cosiddetta liquidazione giudiziale i termini fissati dall’articolo 163 per gli atti a titolo gratuito (compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori), dall’articolo 164 per i pagamenti di crediti non scaduti o postergati, dai commi 1 e 2 dell’articolo 166 per gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nonché dall’articolo 169 per gli atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto devono essere fatti decorrere, in realtà, dalla data di pubblicazione dell’effettuata domanda di accesso.

Edoardo Pompei, Chiara Biscella

Fonti normative

Art. 64 e ss. della Legge Fallimentare Legge 267/1942.

artt. 166, 170. 171 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, articoli 166 comma 3 lettera b)

e 170 comma 2 Decreto Legislativo n. 147 del 26 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 276 del 5 novembre 2020

Cosa può fare il terzo in caso di azione revocatoria da parte del curatore? I diritti del terzo acquirente in buona fede rimangono impregiudicati, in quali casi no? Può il terzo che ha ricevuto un pagamento poi soggetto a revocatoria insinuarsi nella massa di creditori fallimentari? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.