Gli istituti di vendite giudiziarie (IVG)

Gli istituti di vendite giudiziarie (IVG) sono soggetti privati che, attraverso apposite concessione ministeriali, vengono autorizzati alla vendita all'incanto di beni disposta dall’autorità giudiziaria, nonché alla custodia dei beni mobili e alla amministrazione giudiziaria di beni immobili.

istituti di vendite giudiziarie

1. Che cosa significa asta fallimentare

Il fallimento è un particolare procedura, detta concorsuale, nei confronti dell’imprenditore che versi in una situazione di crisi di impresa, subordinata a determinati presupposti soggettivi e oggettivi, e rivolta a liquidare il patrimonio aziendale nel tentativo di far concorrere e soddisfare tutti i creditori (per questo indicata come procedura concorsuale liquidativa).

Pertanto, in seno alla procedura di fallimento, l’asta fallimentare viene attivata ex lege a seguito di un’esecuzione forzata sui beni del debitore fallito, e quindi indispensabile per poter vendere tali beni e con il ricavato liquidare i creditori.

Si tratta di una sorta di sub-procedimento che s’innesca necessariamente all’interno della procedura fallimentare, attraverso la quale il giudice può disporre la vendita di beni mobili o immobili di proprietà del fallito al fine di tentare la soddisfazione parziale o totale dei creditori garantendo, così, la c.d. par condicio creditorum.

L’incipit è dato dalla istanza di fallimento depositata presso il Tribunale competente, da parte anche di uno solo dei creditori dell’imprenditore, dal pubblico ministero oppure dall’imprenditore stesso, allorquando l’impresa si trovi in stato di insolvenza.

Il tribunale, in composizione collegiale, verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, dichiara il fallimento, nomina il giudice delegato, che si occuperà di seguire la procedura, e il curatore che dovrà esaminare la situazione patrimoniale dell’impresa fallita.

Il curatore, riscontrata la presenza di beni, eseguita una stima degli stessi ad opera di un perito, potrà attivare la procedura dell’asta fallimentare, finalizzata alla vendita dei beni stessi.

Possono partecipare all’asta sia persone fisiche che giuridiche, escluso l’esecutato, previo un avviso di vendita in cui si indica la data, il prezzo, e le modalità per partecipare all’asta fallimentare.

Spesso, ed in particolare per i beni mobili e mobili registrati, tali istituti provvedono a ritirare e custodire tali beni, e per tali motivi sono tenuti anche ad assicurare le cose detenute per la custodia o per la vendita contro i rischi di furto e incendio.

2. Che cos’è l’IVG

Gli istituti di vendite giudiziarie (IVG) sono soggetti privati che, attraverso apposite concessione ministeriali, vengono autorizzati alla vendita all'incanto di beni disposta dall’autorità giudiziaria, nonché alla custodia dei beni mobili e alla amministrazione giudiziaria di beni immobili.

Agli istituti di vendite giudiziarie (IVG) può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili pignorati ai sensi degli articoli 520 comma 2, e 532 c.p.c. e qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria. In base ai recenti mutamenti legislativi, l’IVG rivestono ormai un ruolo centrale all’interno delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare ed in quelle fallimentari.

Tali istituti assumono la veste, nell'esercizio delle loro funzioni, di ausiliari del giudice, e pertanto sono soggetti agli obblighi e le responsabilità degli incaricati di un pubblico. La loro attività viene svolta in ossequio al D.M. n°109/1997 e alle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione.

Gli IVG hanno sede presso i Tribunali o presso le Corti d'appello nei cui territori sono autorizzati a svolgere l'attività. In ciascuna sede viene autorizzato un solo IVG, salvo in caso di comprovata necessità che richiedano l’istituzione di un ulteriore IVG.

La loro principale attività consiste nella cura, e spesso anche custodia (si pensi ai veicoli sequestrati e/o oggetto di pignoramento), di tutte le attività necessaria alla vendita dei beni pignorati, garantendo in tal modo la regolarità e la pubblicità delle procedure di vendita stesse.

Tali organizzazioni sono tenuti a formare e tenere una serie di registri e bollettari, previsti dal decreto 11 febbraio 1997, n. 109, art. 12. Per ogni incarico ricevuto l’IVG dovrà formare un fascicolo distinto. I registri, i fascicoli e i bollettari sono tenuti nella sede locale dell’istituto.

3. I Soggetti autorizzati

I soggetti autorizzati a costituire e gestire gli IVG possono essere sia persone fisiche che società regolarmente costituite, previa autorizzazione, che viene concessa, una volta verificati i presupposti, con decreto del Ministero della Giustizia ed ha una validità di 5 anni.

Termine, quest’ultimo, che può essere tacitamente rinnovato. Nel caso di modifiche della compagine societaria, le stesse devono essere autorizzate dal ministero. Tanto la richiesta di autorizzazione, tanto le modifiche successive, possono essere inviate direttamente al Presidente della Corte di Appello.

In alternative, la richiesta può essere inoltrata al, Ministero, in particolare alla Direzione generale della giustizia civile. In quest’ultimo caso, sarà cura del ministero di provvedere all’inoltro dell’istanza al Presidente della Corte di Appello territorialmente interessato per l’istruttoria.

C’è da dire, inoltre, che per attivare l’istruttoria del procedimento occorre, precedentemente, la pubblicazione di un bando di concessione da parte del medesimo Presidente della Corte di Appello.

Dalla data di pubblicazione del bando, i soggetti interessati hanno un termine di 60 giorni per presentare l’istanza di autorizzazione. Conclusa la procedura di inoltro delle domande, la Corte d'appello trasmette gli atti al ministero con proposta motivata. Il ministero, emesso il decreto, ne trasmette copia al presidente della Corte d'appello per la comunicazione al Presidente del Tribunale interessato e alle parti e procede alla pubblicazione del decreto

4. Revoca dell’autorizzazione

La durata dell’autorizzazione, come detto, è di cinque anni, tacitamente rinnovabili per lo stesso periodo. Tuttavia l’autorizzazione può venir meno per cessazione, rinuncia o revoca. Il Ministero della giustizia può disporre la cessazione dell’istituto comunicando tale provvedimento sei mesi prima della scadenza.

Anche la rinuncia del soggetto comporta la cessazione. Con la rinuncia, difatti, si evita il rinnovo (tacito) da parte del titolare dell’IVG, da manifestarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inoltrare al Ministero della giustizia Direzione generale degli affari interni Ufficio II.

Il Ministero della Giustizia esercita il controllo e la vigilanza sul funzionamento degli istituti direttamente e per il tramite dei Presidenti delle Corti di Appello Proprio in seguito alla vigilanza, può essere disposta la revoca dell’autorizzazione per violazione delle norme del regolamento (dm 109/1997) o per grave irregolarità o abusi nel funzionamento dell’istituto. Il provvedimento è preceduto dalla contestazione obbligatoria degli addebiti e dalla possibilità del titolare di fornire delle controdeduzioni e difese dinanzi il Presidente della Corte d'appello.

Il provvedimento definitivo di revoca viene adottato dal ministero e comunicato al Presidente della Corte d'appello. La concessione viene revocata di diritto per i casi di morte, fallimento o perdita della capacità giuridica del titolare dell’istituto.

5. I compensi dovuti all’IVG

Ai sensi dell’art. 31 del D. M. n°109/1997, all’IVG spettano compensi a titolo di rimborso forfettario. In base a tale decreto, il creditore procedente, è tenuto ad effettuare, direttamente alla cassa dell'istituto nei termini e agli effetti stabiliti dall'articolo 24, un versamento a titolo di rimborso forfettario per spese di comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria successiva all'incarico di vendita per la quale non sia specificamente previsto il rimborso.

L'ammontare del versamento è determinato dall'allegata tariffa e varia a seconda del valore della procedura determinato dal prezzo fissato a norma dell'articolo 535 del codice di procedura civile.

Qualora la procedura esecutiva sia stata sospesa, in caso di riassunzione il creditore procedente è tenuto ad effettuare un ulteriore versamento nella misura prevista nell'apposita voce della tabella allegata al presente decreto.

Nelle procedure di esecuzione mobiliare avviene spesso che l’IVG divenga sia custode, che delegato alla vendita dei beni stessi. All’Istituto, in tale casi, spettano le spese per le operazioni di vendita, per la pubblicità, nonché per la custodia dei beni asportati ed una percentuale in caso di vendita o di estinzione della procedura esecutiva.

In alcune ipotesi di estinzione, si sono posti numerosi dubbi se siano effettivamente dovuti i compensi all’IVG qualora l’esecuzione mobiliare. Si pensi ai casi in cui l’IVG non rinvenga i beni pignorati qualora il debitore, nominato custode in sede di pignoramento (e dunque prima della sostituzione nella custodia con l’Istituto), li sottragga materialmente alla procedura medesima, comportando la stesura di un verbale negativo. Si tratta dei casi di estinzione per c.d. ricognizione negativa.

Orbene, in base ad un recente arresto della Suprema Corte, nei casi di ricognizione negativa non sono dovuti compensi all’IVG, in quanto in tali ipotesi l’Istituto in parola, evidentemente, non ha svolto alcuna attività inerente la custodia e vendita utile all’incarico ricevuto.

Ciò perché il mero conferimento dell’incarico, senza l’espletamento compiuto di tutte le attività inerenti l’incarico medesimo, non fa sorgere il diritto al compenso. Fonti normative Regio Decreto n°267/1942 Decreto Ministeriale del 11 febbraio 1997, n. 109 Cassazione Civile, Sezione II n°7932/2017.

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Avv. Marco Mosca