Mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente

L’obbligo di mantenimento dei figli è previsto dalla legge a carico dei genitori, che devono contribuirvi proporzionalmente al proprio reddito.

Questo è uno dei parametri principali di cui deve tener conto il Tribunale quando stabilisce l’ammontare dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione o del divorzio.

Il raggiungimento della maggiore età non rappresenta il limite oltre il quale quest’obbligo viene meno, sempre che i figli non abbiano raggiunto una indipendenza economica: resta quindi in capo ai genitori l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, o meglio, l’obbligo di mantenimento dei figli non autosufficienti, indipendentemente dall’età.

1. Assegno di mantenimento

1.1 Cosa si intende per assegno di mantenimento?

La Costituzione Italiana all’art.30 prevede che i genitori abbiano l’obbligo di mantenere i figli, anche di quelli nati fuori dal matrimonio. Obbligo poi ripreso anche dal codice civile.

Quest’obbligo non cessa di esistere in caso di separazione o divorzio.

Il Tribunale in questo è chiamato a decidere non solo dell’esistenza e dell’ammontare dell’eventuale assegno di mantenimento o alimentare per uno dei coniugi, ma anche di quello relativo ai figli.

Tutta la disciplina che ruota intorno alla cura e al mantenimento dei figli non autosufficienti è improntata alla bigenitorialità: questo vuol dire che, come si è detto, è un dovere di entrambi i genitori in proporzione al reddito di ciascuno.

Per questo motivo anche in caso di separazione e di divorzio, secondo la legge, il giudice deve stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli, proprio tenendo conto di alcuni parametri, che hanno lo scopo di garantire il rispetto di tale principio di proporzionalità e di giusta equilibrio dei doveri tra i genitori.

1.2 Come si calcola l’assegno di mantenimento?

Per calcolare l’assegno di mantenimento, quindi, il giudice dovrà tenere conto:

- delle attuali esigenze dei figli;

- del tenore di vita dei figli, durante il matrimonio e il periodo di convivenza con entrambi i genitori;

- del tempo che i figli trascorrono presso ciascuno dei genitori;

- delle possibilità e risorse economiche di entrambi;

- del valore economico da attribuire alle cure e ai compiti domestici assunti e svolti da ciuscuno dei genitori;

- il numero dei figli da dover mantenere;

- la sussistenza anche di un assegno per il mantenimento del coniuge;

- l’assegnazione all’uno o all’altro coniuge della casa coniugale.

Inoltre, al fine compiere una valutazione completa, chiara e veritiera, il giudice può disporre un accertamento da parte della polizia tributaria su redditi e beni di ciascuno, qualora le informazioni sul quadro economico, come documentate dai genitori, non siano sufficienti o siano sottoposte a contestazione.

Non esiste quindi uno schema univoco da poter utilizzare sempre per calcolare l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

In linea di massima, ogni Tribunale adotta dei parametri indicativi cui i giudici possono riferirsi nelle loro valutazioni.

Per calcolare la base dell’assegno di mantenimento si deve tener conto di tutte le spese necessarie per le cure, l’istruzione e più in generale per il soddisfacimento dei bisogni dei figli.

E anche in questo caso non è possibile quantificare a priori tale somma, pertanto la legge demanda al giudice le valutazioni che variano di caso in caso.

Sicuramente, il mantenimento deve tener conto sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie, per cui è bene evidenziarne la distinzione.

Le spese ordinarie sono tutte quelle che servono a coprire i normali bisogni dei figli: esse devono essere calcolate nell’assegno di mantenimento.

Esempi di spese ordinarie:

- visite pediatriche, visite di controllo;

- abbigliamento;

- mensa scolastica.

Devono intendersi per spese straordinarie, invece, tutte quelle imprevedibili ed eccezionali, che quindi per intrinseche qualità non possono essere definite preventivamente nel loro ammontare. Pertanto, è la stessa giurisprudenza che esclude che esse incluse forfettariamente nell’assegno periodico. (Cass. civ., n. 9372, 08.06.2012).

Esempi di spese straordinarie:

- spese dentistiche;

- viaggi e vacanze;

- attività sportive.

Le spese straordinarie devono essere concordate preventivamente tra i coniugi, sempre nell’ottica della bigenitorialità. Ma è una regola che può subire in taluni casi delle eccezioni: si faccia il caso di un’operazione chirurgica di emergenza.

2. Il mantenimento del figlio maggiorenne

Per quanto riguarda la possibilità di prevedere o meno un assegno di mantenimento anche per il figlio maggiorenne, è bene chiarire subito che il raggiungimento della maggiore età sicuramente non è un elemento sufficiente per far cessare di per sé l’obbligo di mantenimento che grava sui genitori.

Per anni l’argomento è stato dibattuto dalla giurisprudenza, senza avere una esplicita presa di posizione legislativa fino al 2006, quando è stato introdotto un articolo nel codice civile che ha riconosciuto l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, stabilendo che il giudice possa decidere in capo al genitore l’obbligo di versare un assegno periodico per mantenere il figlio che, pur avendo raggiunto la maggiore età, non sia però indipendente economicamente.

Questo ovviamente non vuol dire che l’obbligo possa durare sine die.

Si ritiene che venga meno quando il figlio percepisca un reddito tale da consentirgli una vita indipendente, anche se con un tenore inferiore a quello goduto grazie al reddito genitoriale.

Spetta comunque al genitore dimostrare l’avvenuta indipendenza: non può considerarsi autosufficiente un figlio che percepisca un reddito, che derivi però da un contratto di apprendistato, o da un lavoro precario.

Né basta dimostrare che il figlio sia sposato. Anche in quest’ultimo caso, difatti, potrebbe aver bisogno comunque di essere sostentato dai genitori, qualora il nuovo nucleo familiare non possegga i mezzi sufficienti finanziari per essere autonomo.

La giurisprudenza, però, ritiene anche che se il figlio non sia autosufficiente perché ha lasciato volontariamente il lavoro, o lo rifiuti, o per inerzia non lo cerchi, perda ogni diritto al mantenimento.

In passato si è posto il problema di stabilire a chi dovesse essere versato, in caso di separazione o divorzio, l’assegno di mantenimento per il figlio oramai maggiorenne; se in particolare dovesse continuare ad essere versato in favore del genitore convivente col figlio o direttamente a quest’ultimo.

Il legislatore aveva introdotto la regola per cui l’assegno dovesse essere versato direttamente al figlio, potendo, però, sempre il giudice determinare diversamente, fatte le sue opportune valutazioni.

Questa disposizione è stata abrogata, poiché dava la possibilità al genitore obbligato versare l’assegno, di iniziare a farlo direttamente al figlio divenuto maggiorenne in automatico. Tale versamento diretto finiva per dotare il genitore di uno strumento per sottrarsi più facilmente ai propri doveri di mantenimento

Pertanto, abrogata la norma, attualmente non esiste questo automatismo: tuttavia il figlio maggiorenne può chiedere al giudice che gli si versi direttamente l’assegno per il suo mantenimento. Ma è l’unico legittimato a farlo.

Fonti normative

Costituzione: art. 30

Codice Civile: artt. 147 c.c., art. 337bis.

Lgs. 28 dicembre 2013 n.154: revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.

Legge 8 febbraio 2006 n. 54: disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento.

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