Quando i figli hanno diritto ad ottenere il mantenimento

I figli che siano nati da un matrimonio o da una relazione hanno sempre diritto al mantenimento, in quanto è lo stesso legislatore ad obbligare i genitori a mantenerli fino all’indipendenza economica, oltre agli obblighi dell’educazione, dell’istruzione secondo le sue naturali inclinazioni (art. 147 c.c.).

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1. L’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento viene determinato dal giudice in base alle sostanze che il genitore possiede (art. 148 c.c.) e secondo la professione lavorativa che svolge, questo perché si vuole tutelare anche il genitore, così che non si ritrovi ad essere privato delle sostanze per la sua sopravvivenza.

Il giudice determinerà la periodicità, la somma da accreditarsi contestualmente allo scioglimento dell’unione della coppia.

Si ricorda, che nell’eventualità di violazione dell’obbligo di assistenza, secondo quanto predisposto dall’art. 570 c.p., si rischia la reclusione fino a un anno o la sanzione pecuniaria fino a €. 1.032,00.

In particolare, bisogna sottolineare una differenza tra assegno di mantenimento e assegno degli alimenti: il primo ha a riguardo tutte le spese che possono concernere il figlio, dalle spese del vestiario, al cibo e alle vacanze; il secondo è più stringente, in quanto ha a riguardo solo le spese concernenti il cibo e la sua sopravvivenza.

2. Calcolo dell’assegno di mantenimento

Può essere fatta istanza all’autorità giudiziaria affinché venga modulato l’assegno in base al reddito, esempio il caso in cui uno dei due genitori perda il lavoro e quindi non può più provvedere all’erogazione dell’assegno.

Il calcolo tiene conto di alcune variabili, quali il tenore di vita del figlio prima dello scioglimento del matrimonio, i redditi del genitore o per esempio il tempo di permanenza presso il genitore, si specifica che in caso di affido condiviso tuttavia il maggiore tempo trascorso non libera dall’obbligo di mantenimento.

L’assegno di mantenimento è soggetto agli indici ISTAT e quindi sarà onere del genitore provvedere al ricalcolo della somma da versare al figlio (art. 155 bis), la rivalutazione è un servizio gratuito che viene offerto sul sito dell’ISTAT http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/.

Ai fini del calcolo, il giudice potrà richiedere un’indagine approfondita nel caso in cui i documenti forniti dai genitori non siano sufficienti per prendere una decisione adeguata, questa indagine sarà seguita dalla polizia tributaria (art. 155 bis).

3. L’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni

L’assegno di mantenimento non decade con il compimento della maggiore età, infatti continua a sussistere in capo ai genitori l’obbligo di mantenimento agli studi, nel caso volesse iscriversi all’università e al raggiungimento dell’indipendenza economica.

Infatti, il legislatore ha predisposto che il giudice possa valutare il versamento da parte del genitore di un assegno periodico, con il fine di aiutare il figlio che ancora non riesce a prendersi cura di sé, e tale assegno verrà versato direttamente al beneficiario e non più al genitore affidatario (art. 155 quinques).

Angelica Sonia Cosi

Fonti normative

art. 147 c.c.

art. 148 c.c.

art. 570 c.c.

art. 155 bis c.c.

art. 155 quinques c.c.

http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/

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