Come funziona l'assegno divorzile?

Ecco come funziona l'assegno divorzile percepito in un'unica soluzione.

L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del divorzio dei coniugi, e precisamente, la regolazione dei rapporti economici tra i coniugi medesimi, qualora questi si accordano per il versamento di una somma di denaro una tantum, anziché di un versamento periodico dell'assegno divorzile.

Difatti, una conseguenza strettamente correlata con la sentenza di divorzio è l'attribuzione al coniuge, ritenuto economicamente non autosufficiente, e quindi più debole rispetto alla posizione economica dell'altro coniuge, dell'assegno divorzile, il quale risponde alla stessa funzione dell'assegno di mantenimento, e cioè, consentire al coniuge più debole di continuare a godere dello stesso trattamento che usufruiva durante il matrimonio.

L'assegno divorzile è regolato dalla legge 898 del 1970, che prevede che esso possa essere attribuito periodicamente ovvero, su accordo delle parti, avvenga attraverso un'unica soluzione una tantum.

1. La corresponsione una tantum dell'assegno divorzile

L'art. 5 della legge 898 del 1970 prevede la possibilità per il giudice di disporre, contestualmente alla pronuncia dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'attribuzione a favore di uno dei coniugi di una somma di denaro periodica, qualora il coniuge in questione non abbia la possibilità di provvedere da sé al proprio sostentamento.

In tal caso, il tribunale dispone l'obbligo del versamento dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, tenendo conto delle condizioni patrimoniali di entrambi ed i motivi della decisione, cui consegue il divorzio medesimo.

Tuttavia, lo stesso articolo 5 all'ottavo comma prevede la possibilità che il versamento dell'assegno divorzile, sopra detto, possa avvenire in unica soluzione, a condizione che i coniugi siano d'accordo sulla corresponsione una tantum ed è inoltre necessario che la corresponsione di tale somma di denaro sia valutata come equa dal Tribunale.

In tal caso, viene esclusa qualsiasi possibilità futura di chiedere una revisione dell'accordo medesimo che ha previsto il versamento in un'unica soluzione, anziché della corresponsione periodica di somme di denaro al coniuge più debole.

La legge n. 74 del 1987 ha modificato l'art. 5 della legge sul divorzio, introducendo la necessità che l'accordo tra i coniugi per il versamento una tantum in un'unica soluzione di somme di denaro, debba essere sottoposta al parere del Tribunale.

Difatti, solo nell'ipotesi in cui il giudice ritenga che il versamento una tantum sia equo e non alteri la situazione patrimoniale dei coniugi, questo potrà essere valido ed efficace.

In tal modo, si è provveduto ad introdurre, come accade per la separazione, una sorta di omologazione da parte del tribunale, anche in tale ipotesi specifica, al fine di salvaguardare il coniuge più debole che potrebbe, in caso contrario, vedersi costretto ad accettare accordi iniqui, in quanto versi in situazioni disagiate che non permettano la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla legge.

Al fine di ritenere equo il versamento una tantum, il Tribunale deve effettuare una valutazione di equità, prendendo in considerazione l'entità dell'importo, nonché le condizioni patrimoniali dei coniugi ed infine il tenore di vita che questi hanno goduto durante la loro vita matrimoniale.

La corresponsione dell'assegno divorzile una tantum, pertanto, ha una finalità risarcitoria delle vicende matrimoniali intercorse tra i coniugi, differenziandosi dall'assegno periodico che risponde ad una funzione assistenziale a favore del coniuge più debole economicamente.

Ciò è confermato dal fatto che l'assegno divorzile periodico viene concesso in base alla situazione patrimoniale dei coniugi esistente al momento del divorzio e può cessare in caso di nozze, nonché quando sopraggiungono motivi che giustificano la richiesta di modifica dei provvedimenti con i quali è stato imposto l'obbligo del versamento.

Viceversa, nell'ipotesi di versamento una tantum dell'assegno divorzile, esso è concordato da entrambi i coniugi in maniera definitiva per un'unica soluzione, come è confermato dal fatto che, a seguito dell'accordo, non è permesso proporre domande volte a variare quanto concordato economicamente dai coniugi, rendendo immodificabili i patti raggiunti.

La corresponsione una tantum dell'assegno divorzile può concretizzarsi, oltre che nel pagamento di una somma capitale, anche nell’attribuzione di beni mobili o immobili in proprietà o in godimento.

2. Le conseguenze della scelta della corresponsione una tantum, in un'unica soluzione dell'assegno divorzile

L'accordo tra le parti, volto a regolare i rapporti economici tra i coniugi, scegliendo il versamento in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, comporta delle conseguenze anche dal punto di vista degli altri diritti riconosciuti al coniuge divorziato.

2.1 La perdita del diritto a ricevere la pensione di reversibilità

Innanzitutto, la scelta dei coniugi di accordarsi per il pagamento una tantum, in un'unica soluzione, comporta la perdita del diritto a ricevere la pensione di reversibilità dell'ex- coniuge defunto.

Difatti, l'art, 9 della legge 898 del 1970, prevede che, in caso di morte dell'ex coniuge, l'altro coniuge, divorziato dal de cuius, ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità, a condizione però che non abbia contratto nuovo matrimonio ed occorre necessariamente che egli sia titolare dell'assegno divorzile previsto dall'art. 5 della medesima legge.

È proprio tale elemento, ossia la titolarità dell'assegno, che viene a mancare nelle ipotesi di versamento una tantum, in un'unica soluzione, comportando quindi l'esclusione del beneficio della pensione di reversibilità.

Ciò in quanto è necessario che il tribunale in sede di divorzio abbia riconosciuto espressamente al coniuge il diritto a ricevere l'assegno stesso, occorrendo la sua fruizione in concreto e non solo meramente in termini ipotetici.

Quanto detto, trova conferma nelle statuizione della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito, infatti, che il diritto del coniuge divorziato a ricevere la pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell'ex coniuge, sia titolare di assegno di divorzio riconosciuto in sede giudiziale, e quindi dal tribunale, non essendo sufficiente che egli si trovi nelle condizioni per ottenerlo in astratto (Cass. Civ., 29 settembre 2006, Sent. n. 21129).

Ciò significa che, se a seguito dell'accordo tra le parti, i coniugi abbiano deciso di regolare i loro rapporti economici, attraverso il versamento di una somma una tantum, anziché della corresponsione dell'assegno periodico, ne deriva la perdita di ogni altro diritto, eventualmente spettante al coniuge in astratto, dovendosi considerare la pattuizione tra i coniugi, sempre se ritenuta equa dal giudice, soddisfattiva di ogni obbligo economico nei confronti del coniuge, escludendo quindi il diritto a ricevere la pensione di reversibilità al momento della morte dell'ex coniuge divorziato.

2.2 La perdita del diritto a ricevere il trattamento di fine rapporto

In secondo luogo, l'accordo tra i coniugi per il pagamento in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio, a definizione dei rapporti economici instaurati tra gli stessi, comporta la perdita del beneficio a ricevere una parte del trattamento di fine rapporto.

Al riguardo, l'art. 12 bis della legge 898 del 1970, prevede che il coniuge divorziato ha diritto a ricevere parte dell'indennità per il trattamento di fine rapporto di lavoro, spettante all'ex coniuge, al momento in cui viene meno il rapporto medesimo, a condizione però, anche in tal caso, che egli non abbia contratto un nuovo matrimonio e semprechè sia titolare dell'assegno divorzile ex art. 5.

Vengono quindi in rilievo le stesse considerazioni esaminate per la fattispecie relativa alla pensione di reversibilità, in quanto, anche per aver diritto a ricevere una percentuale dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge divorziato, occorre necessariamente la fruizione in concreto e non semplicemente in astratto dell'assegno di divorzio, inteso come attribuzione periodica effettuata a favore del coniuge economicamente più debole.

Pertanto, la scelta della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio una tantum comporta l'effetto della perdita del diritto a ricevere il TFR (liquidazione), in quanto l'accordo tra le parti rende immodificabili i rapporti patrimoniali tra i coniugi stessi, e di conseguenza, paralizza le situazioni intercorse tra di loro, fissandole al momento della pronuncia di divorzio, non potendo quindi eventi futuri, che sopravvengono a tale momento, modificare l'entità dell'importo deciso in sede di divorzio stesso, essendo esso esaustivo di ogni onere che spetterebbe al coniuge beneficiario.

2.3 La perdita del diritto a ricevere l'assegno a carico dell'eredità

Ultima ipotesi da prendere in considerazione è quella relativa all'assegno successorio. Anche in tal caso, la scelta dei coniugi di optare per il versamento di una somma di denaro o la fruizione di beni al posto della corresponsione periodica dell'assegno di divorzio produce l'effetto di escludere la possibilità di ottenere l'assegno a carico dell'eredità.

Difatti, l'art. 9 bis della legge 898 del 1970 disciplina tale forma di contributo, prevedendo la possibilità per il coniuge che sia titolare dell'assegno ex art. 5, e che si trovi in una situazione di bisogno, di chiedere l'attribuzione, a seguito della morte dell'ex coniuge, di un assegno periodico a carico dell'eredità, tenuto della situazione patrimoniale di tutti gli interessati.

Tuttavia, lo stesso articolo 9 bis, dopo aver disciplinato come e quando poter richiedere l'assegno in conto dell'eredità dell'ex coniuge, prevede espressamente che tale assegno non spetta, qualora al soddisfacimento degli oneri di natura patrimoniali si sia provveduto in un'unica soluzione.

In tal caso, quindi, è la stessa legge ad escludere la possibilità per il coniuge che ha accettato di definire i propri rapporti economici con l'ex coniuge, attraverso il pagamento di una somma una tantum, di chiedere successivamente, alla morte di quest'ultimo, l'attribuzione di somme di denaro in conto all'eredità del de cuius, qualora versi in stato di bisogno.

Ciò in quanto occorre necessariamente beneficiare dell'assegno divorzile periodicamente, non bastando la mera possibilità di averlo potuto chiedere, e inoltre, perché l'accordo tra le parti, anche in tal caso, stabilizza i loro rapporti economici, escludendo qualsiasi possibilità futura di revisione degli accordi stessi, avendo essi funziona risarcitoria e non assistenziale come accade per l'assegno divorzile, e pertanto, da ritenersi pienamente soddisfattvi di tutte le pretese che il coniuge può e potrebbe vantare nei confronti dell'altro coniuge.

Fonti normative

Legge 1 Dicembre 1970, n° 898: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Legge 6 Marzo 1987, n. 74: Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio.

Cassazione Civile, 29 settembre 2006, Sent. n. 21129.

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Avvocato Roberto Ruocco

Roberto Ruocco

Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...