Come ridurre l'assegno di mantenimento

Come e quando è possibile richiedere la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento

L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema della separazione tra i coniugi, e precisamente, come e quando è possibile richiedere la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice con la pronuncia di separazione.

Difatti, l'art. 156 cod., civ. stabilisce il potere del giudice di disporre a favore del coniuge, a cui non è addebitabile la fine del matrimonio, il diritto ad ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento, quando egli non abbia redditi personali tali da consentirli un analogo tenore di vita di quello goduto durante le nozze, tenuto conto dei redditi ed eventuali patrimoni dell'altro coniuge tenuto al versamento del mantenimento medesimo.

Tuttavia, la somma decisa dal giudice non è immutabile, infatti, l'ultimo comma dell'art. 156 cod. civ. prevede la possibilità, qualora insorgono giustificati motivi, di chiedere al giudice la revoca o la modifica di tale provvedimento, al fine di ottenere la revisione dell'assegno di mantenimento.

1. La revisione dell'assegno di mantenimento

La revoca o la modifica del provvedimento giudiziale con il quale è stato disposto il versamento dell'assegno di mantenimento, in favore del coniuge più debole economicamente è sempre possibile quando ricorrono giustificati motivi.

Per giustificati motivi, devono intendersi tutti quei fatti nuovi e sopravvenuti rispetto al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento che diano luogo ad un mutamento delle condizioni economiche-sociali dei coniugi medesimi, laddove tale mutamento incida, in concreto, sulle loro condizioni patrimoniali creando in tal modo un grave squilibrio tra gli stessi. Ciò può avvenire in caso di:

  1. peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno rispetto a quanto disposto dal giudice al momento della separazione;
  2. nell'ipotesi del rifiuto ingiustificato dal parte del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento a svolgere un'attività lavorativa;
  3. nell'ipotesi di una nuova convivenza del coniuge richiedente;
  4. nell'ipotesi di formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato.

1.1 Peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato

La prima circostanza che può comportare la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento è costituita da un peggioramento delle condizioni economiche in cui versi il soggetto obbligato a tale onere.

Ciò può verificarsi in caso di diminuzione del reddito del coniuge tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento dovuto alla perdita del lavoro, al fallimento ovvero alla perdita di un bene da cui egli traeva profitto.

Al riguardo, è necessario che il soggetto fornisca la prova che tali eventi comportino sulla sua situazione patrimoniale un'effettiva riduzione delle proprie risorse economiche, non bastando la mera perdita da parte del soggetto obbligato di un cespite o di un'attività lavorativa che sia produttiva di reddito (Trib.  Modena, 16 Marzo 2011).

Inoltre, è sempre necessario che tali eventi siano sopraggiunti dopo il provvedimento giudiziale che abbia disposto a suo carico l'onere del versamento dell'assegno, di modo di considerarli fatti nuovi ed imprevedibili, e quindi non considerabili dal giudice al momento della separazione, al fine della determinazione dell'importo da versare al coniuge più debole economicamente.

1.2 Rifiuto ingiustificato di possibilità lavorative da parte del coniuge richiedente

La seconda circostanza, idonea a consentire la revoca o la modifica del provvedimento giudiziale, con il quale è stato disposto il versamento dell'assegno di mantenimento, è costituita dall'ipotesi in cui il coniuge che riceva l'assegno in questione rifiuti di svolgere concrete opportunità di lavoro.

Difatti, l'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento può venir meno quando il coniuge obbligato al versamento fornisca la prova del rifiuto dell'altro coniuge che riceve il mantenimento medesimo di effettive e adeguate opportunità lavorative, e quindi non delle mere ipotesi di lavoro, comportando tale rifiuto la propria inattività lavorativa a causa del mancato sfruttamento delle proprie attitudini e abilità lavorative.

Al riguardo, non basta il solo rifiuto volontario a svolgere attività produttive di redditto ovvero uno scarso impegno nella ricerca di una posizione lavorativa, ma occorre dimostrare il rifiuto ingiustificato di una concreta possibilità di lavoro da parte del coniuge richiedente ovvero la circostanza della dismissione, senza alcuna giustificazione, e quindi volontaria del medesimo soggetto, dallo svolgimento di un'attività lavorativa precedente (Cass. Civ., 2 Luglio 2004, Sent. n. 12121).

1.3 Convivenza e miglioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente

La terza ipotesi in cui è possibile richiedere la revisione dell'assegno di mantenimento è rappresentata dalla circostanza in cui il coniuge richiedente instauri una convivenza more uxorio e di conseguenza abbia un miglioramento delle proprie condizioni economiche.

Al riguardo, assumono rilevanza giuridica le convivenze che presentano l'elemento della stabilità, tale da qualificarle come esempi di famiglie di fatto e non semplici rapporti occasionali, in modo da incidere sul diritto a percepire l'assegno di mantenimento.

Difatti, la sola circostanza che il coniuge che riceve l'assegno in questione abbia instaurato una nuova convivenza non vale ad escludere l'obbligo del versamento, in quanto tale obbligo può venir meno solo qualora tale convivenza comporti un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente, dovuto al contributo del convivente della stessa, a provvedere al suo mantenimento ovvero abbia un risparmio nelle spese necessarie al proprio sostentamento, dovute alla convivenza medesima.

Ciò significa che il coniuge obbligato dovrà fornire la prova dell'instaurazione di un nuovo rapporto personale che comporti un miglioramento della situazione reddituale del coniuge ricevente l'assegno, valutando tutte le circostanze che caratterizzano il nuovo rapporto instaurato, come i redditi e il tenore di vita del convivente dai quali si tragga la prova che il coniuge richiedente abbia benefici economici tali da giustificare la revoca o diminuzione dell'assegno medesimo (Cass. Civ. 20 Gennaio 2006, Sent. n. 1179).

1.4 La creazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge obbligato

L'ultima ipotesi in cui il coniuge obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento può chiederne la revisione è costituita dalla formazione di una nuova famiglia.

Tale circostanza, infatti, legittima la richiesta volta ad ottenere la diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice al momento della separazione laddove la nuova famiglia costituita dal coniuge obbligato comporti per lo stesso una concreta diminuzione della sue capacità economiche.

Il giudice, quindi, sarà tenuto a valutare se tali eventi possano essere considerati degli oneri familiari sopravvenuti, tali da incidere sul reddito del coniuge obbligato, dovendo in tal caso egli procedere a una rivalutazione complessiva della situazione economica dei due coniugi, tenendo anche in tal caso conto della capacità economica del soggetto convivente con chi è tenuto al mantenimento di far fronte e contribuire di conseguenza a tali nuovi oneri familiari.

Viceversa, qualora tali nuovi oneri non incidano sulla posizione economica del coniuge obbligato, ciò comporterà l'impossibilità di addurre la revisione dell'assegno sulla base di tale elemento (Cass. Civ., 22 Marzo 2012, sent. n. 4551).

2. Come ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento

Una volta elencati i motivi che legittimano la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento, vediamo nello specifico la procedura per ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento.

I provvedimenti giudiziali adottati in sede di separazione tra coniugi sono sempre modificabili, in quanto pronunciati dal giudice in base alle circostanze esistenti al momento della loro emanazione.

Ciò comporta, quindi, che entrambi i coniugi possono chiedere successivamente la loro revisione, qualora sopraggiungono eventi nuovi ovvero già conosciuti ma non considerati dal giudice al momento della separazione che diano luogo ad una variazione della situazione economica dei coniugi creando un disequilibrio tra i medesimi.

La procedura da seguire, al fine di ottenere dal giudice, la diminuzione dell'importo dell'assegno di mantenimento, è dettata dall'art. 710 cod. proc. Civ.

Esso prevede che i coniugi possono sempre chiedere la modifica dei provvedimenti stabiliti in sede di separazione, attraverso un apposito ricorso da presentarsi al tribunale competente, il quale provvede, nel contraddittorio delle parti (che vengono sentite entrambe), potendo anche ammettere la formazione delle prove addotte dalle parti stesse a sostegno delle rispettive domande, a decidere attraverso apposito decreto sulla diminuzione dell'assegno, contro il quale è ammesso reclamo dinanzi alla Corte d'Appello.

Fonti normative

Codice civile: articolo 156.

Codice procedura civile: articolo 710.

Sentenze: Trib. Modena, 16 Marzo 2011; Cass. Civ., 2 Luglio 2004, Sent. n. 12121; Cass. Civ. 20 Gennaio 2006, Sent. n. 1179; Cass. Civ., 22 Marzo 2012, sent. n. 4551.

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