Chi ha diritto all'assegno di mantenimento?

Quali sono le circostanze che legittimano la corresponsione dell’assegno di mantenimento? Quando non è dovuto tale contributo all’ex coniuge o alla prole? Vediamolo insieme.

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1. L’assegno di mantenimento in caso di separazione dei coniugi

Con la separazione, a differenza del divorzio, il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, quali fedeltà, convivenza e collaborazione, ma non anche quelli di natura patrimoniale. In particolar modo non viene meno il dovere di contribuire alle esigenze della famiglia e primariamente al sostentamento ed alla crescita dei figli.

Da quanto appena detto discente il diritto del coniuge, cui non è stata addebitata la separazione e che ne faccia richiesta, a ricevere un assegno di mantenimento, posto a carico dell’altro coniuge, la cui entità è determinata in relazione ai redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro.

Il dovere di corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato trova il proprio obbligo di legge nell’art.156 cod. civ..

Laddove la separazione avvenga in presenza di figli la legge dispone che ciascuno dei coniugi è tenuto a provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al suo reddito; al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, il giudice può decidere di imporre a carico di uno dei due coniugi l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, con funzione perequativa della posizione dei due obbligati.

La sentenza di divorzio, invece, comporta la cessazione di tutti gli effetti patrimoniali e non patrimoniali del matrimonio ma la legge riconosce al coniuge divorziato il diritto a conseguire un assegno divorzile allorché non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. In questo caso l’assegno assolve principalmente una funzione solidaristica, cui si affiancano anche quella risarcitoria e compensativa, ed è per questo motivo che il diritto all’assegno di mantenimento viene meno ipso iure se il beneficiario passa a nuove nozze.

2. L’assegno di mantenimento

Al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione e che ne faccia richiesta la legge riconosce il diritto a ricevere da parte dell’altro un assegno di mantenimento.

Il Giudice al fine di vagliare l’opportunità di asserire alla richiesta e concedere l’assegno di mantenimento è tenuto ad accertare che il coniuge richiedente:

  1. Non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzia di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
  2. Versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all’altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile.

In particolar modo l’attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.

In caso di separazione consensuale saranno gli stessi coniugi, con l’ausilio di un avvocato, a determinare il quantum per l’assegno di mantenimento, in tal caso il giudice adito si limiterà ad omologare le condizioni stabilite dalle parti previa verifica della relativa congruità.

Diversamente, nel caso in cui i coniugi non raggiungano un accordo o la separazione non sia consensuale, sarà compito dell’organo giudicante determinare l’importo dell’assegno di mantenimento cercando di riequilibrare le reali capacità economiche delle parti.

In caso di inadempimento da parte del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento, il giudice, su richiesta dell’interessato, potrà disporre il sequestro conservativo sui beni del coniuge debitore. Inoltre, nel caso in cui il coniuge inadempiente sia a sua volta creditore nei confronti di terzi di somme di denaro da versare periodicamente, il giudice potrà ordinare a questi ultimi di versare direttamente al coniuge avente diritto l’intero o una parte degli importi dovuti al coniuge inadempiente.

Laddove intervengano mutamenti rilevanti nella condizione di vita di uno dei due coniugi, può essere avanzata in qualsiasi momento la richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento.

Fermo restando che l’assegno di mantenimento si adegua automaticamente alle variazioni degli indici ISTAT, tuttavia, al fine della sua applicazione, occorre che il coniuge percepente faccia espressa richiesta di versamento del conguaglio al coniuge debitore.

La formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento al più può incidere sulla modifica del valore dell’assegno, potendo questo comportare delle modifiche in meglio o in peggio delle sue condizioni economiche, ma non ne determina ipso iure la caducazione.

Diversamente, la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge creditore dell’assegno di mantenimento attribuisce al coniuge debitore il diritto a richiedere la riduzione o la sospensione della corresponsione dell’assegno di mantenimento laddove abbia comportato un miglioramento delle condizioni di vita del coniuge percepente.

3. Assegno di mantenimento in favore di figli minorenni e dei figli maggiorenni

Allorché la separazione intervenga in presenza di figli i coniugi possono decidere di comune accordo un’equa distribuzione dei rispettivi doveri nei confronti della prole.

Se, invece, un accordo non è stato possibile, sarà il giudice a disporre le modalità con le quali i coniugi dovranno contribuire al mantenimento dei figli tenendo conto esclusivamente degli interessi morali e materiali di questi.

Il diritto dei figli a percepire l’assegno di mantenimento non viene meno al raggiungimento del diciottesimo anno di età bensì persiste finchè non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica effettuando un lavoro adeguato alle proprie capacità ed alle loro prospettive di crescita professionale.

Il giudice, può, tuttavia revocare il diritto al ricevimento dell’assegno di mantenimento se accerti un’ingiustificata inoperosità nel tentativo di affrancarsi economicamente dalla condizione di mantenimento oppure laddove, il figlio posto nella condizione di raggiungere la propria indipendenza economica non l’abbia saputa o voluta ottenere in maniera del tutto volontaria o per colpa a lui imputabile.

Ad ogni modo spetta sempre al giudice, previo accertamento del ricorrere di uno dei motivi anzidetti, pronunciarsi in merito alla sospensione del versamento dell’assegno di mantenimento.

Il mantenimento può essere anche sospeso di comune accordo tra il figlio maggiorenne ed i genitori.

4. Casi d’esclusione dell’assegno di mantenimento

In alcune ipotesi l’assegno di mantenimento non spetta all’ex coniuge, qualora:

  1. venga addebitata la separazione ad uno dei coniugi, perdendo di conseguenza il diritto al mantenimento;
  2. il coniuge richiedente abbia redditi personali o cespiti, tali da consentirgli il raggiungimento dell’indipendenza economica.

Il coniuge obbligato può chiedere la revoca o diminuzione dell’assegno, quando:

  1. il coniuge richiedente contragga nuove nozze, oppure instauri una convivenza stabile tale da consentire un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario, dovuto all’apporto economico del convivente a provvedere al suo mantenimento o abbia un risparmio di spesa per il proprio sostentamento, dovute alla convivenza stessa;
  2. il coniuge beneficiario rifiuti ingiustificatamente di svolgere un’attività lavorativa a discapito del coniuge obbligato;
  3. peggiorano, successivamente alla pronuncia giudiziale, le condizioni economiche del coniuge obbligato, a causa della perdita del lavoro o delle rendite da cui traeva guadagno.

Al figlio maggiorenne non spetta l’assegno di mantenimento o ne è possibile la revoca o diminuzione, qualora:

  1. il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica tale da provvedere al proprio sostentamento;
  2. la mancata autosufficienza sia dovuta all'inadempimento del figlio, a fronte di concrete opportunità lavorative, tali da consentire di essere economicamente autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa o per sua scelta, o quando il figlio maggiorenne, negligentemente non abbia conseguito un titolo di studio o ingiustificatamente non si sia adoperato nella ricerca o svolgimento di un'attività lavorativa.

Fatima Santina Kochtab

Fonti normative

Art.156 cod. civ.

Cass. Civ. sez.I, 16 maggio 2017, n.12196

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Avvocato Roberto Ruocco

Roberto Ruocco

Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...