Come e in quali casi si può impugnare un testamento?

Il testamento, anche essendo un atto di ultima volontà, è impugnabile per tutta una serie di vizi che possono determinare l’inefficacia totale o parziale dello stesso.

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1. Come impugnare un testamento olografo e pubblico e per quali motivi

Il testamento olografo è il testamento redatto, datato e sottoscritto dal testatore, il testamento è pubblico quando è redatto da un notaio alla presenza di due testimoni e presenta le dichiarazioni del testatore riguardanti la destinazione dei propri beni materiali e immateriali esso è sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai testimoni stessi.

Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità, l’impugnazione consiste nell’instaurazione di un giudizio davanti al tribunale citando tutti gli eredi o i legatari. A tal proposito si possono prendere in considerazione tre tipi di azioni giudiziarie esercitabili da parte dei soggetti che hanno interesse ad impugnare, le volontà testamentarie, infatti, possono essere:

  • Annullate con una sentenza costitutiva di annullamento;
  • Dichiarate nulle attraverso un’azione volta alla dichiarazione di nullità;
  • Ridotte, attraverso l’esperimento dell’azione di riduzione.

Le cause di impugnazione del testamento sono, di solito, tra le più lunghe e complesse, in quanto comportano l’applicazione di diversi istituti giuridici e perché spesso richiedono l’audizione di numerosi testimoni, nonché l’ausilio di esperti tecnici, si pensi, ad esempio, al perito calligrafico al medico legale che accerti se una determinata patologia possa aver potuto incidere sulla capacità di intendere e di volere del testatore.

Tra i soggetti che possono impugnare un testamento ci sono i legittimari, ossia i figli, il coniuge e gli ascendenti del testatore, inoltre possono impugnare gli eredi o aventi causa dei suddetti.

I motivi per i quali può essere impugnato un testamento possono riguardare:

  • Difetti di capacità del testatore, a tal proposito non possono fare testamento coloro che sono dichiarati incapaci dalla legge, quindi i minori di età, gli interdetti per infermità mentale e tutti coloro che, anche se non interdetti, erano incapaci di intendere e di volere al momento della redazione del documento (articolo 591 c.c.). Il testamento di questi soggetti può essere impugnato, previa impugnazione dello stesso davanti al Tribunale, da parte di coloro che ne hanno interesse entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie;
  • Difetti di forma, il testamento deve avere necessariamente una forma scritta, inoltre l’autore dello stesso può essere soltanto un singolo, in quanto un testamento non può essere redatto da più persone. Pertanto il testamento può essere considerato nullo se redatto da più persone e può essere impugnato davanti al Tribunale per dichiararne l’inefficacia.
  • Difetti sostanziali, sono i più numerosi perché riguardano particolari disposizioni che il testatore può decidere di inserire nel testamento. Tra i difetti sostanziali ricordiamo:
  • Lesione dei diritti degli eredi legittimati, in tal caso il testamento potrà essere impugnato entro 10 anni dall’apertura della successione (art. 553 c.c. e ss);
  • Il testamento affetto da violenza, dolo o errore, ossia quando la volontà del testatore non si è formata in modo libero ma in seguito a manipolazioni esterne,
  • Il testamento contiene la divisione dei beni e, il valore di alcuni di essi è minore di oltre un quarto la quota di eredità spettante a qualcuno degli eredi. In tal caso si potrà impugnare direttamente la ripartizione dei beni voluta dal testatore, entro 2 anni dall’esecuzione delle disposizioni testamentarie (art. 763c.c.).

2. Nullità e annullabilità del testamento

Il testamento è nullo quando presenta anomalie gravi, pertanto non produce alcun effetto ed è come se non fosse mai esistito, mentre, il testamento è annullabile quando presenta anomalie meno gravi, quindi produce comunque gli effetti a cui era diretto ma gli stessi possono essere eliminati con una successiva azione di annullamento.

La nullità potrà essere fatta valere da coloro che ne hanno interesse, oppure può essere rilevata d’ufficio dal giudice, cosa importante è che l’azione di nullità non è soggetta ad alcuna prescrizione.

L ‘intero testamento può considerarsi nullo quando presenta un grave difetto di forma, ossia quando manca il requisito dell’autografia o della sottoscrizione del testatore, nel caso di testamento olografo la nullità si realizza quando mancano i suoi requisiti fondamentali indicati dall’art. 606 c.p.c. Nel caso di testamento pubblico, il difetto di forma che ne comporta la nullità si verifica quando l’atto è carente della redazione in forma scritta da parte del notaio delle dichiarazioni di ultima volontà del testatore , oppure quando non è presente la sottoscrizione di quest’ultimo. Le nullità sostanziali riguardano i casi in cui le disposizione testamentarie sono contrarie alle prescrizioni normative, ad esempio in caso di patti successori, testamenti reciproci o congiunti o disposizioni con contenuti illeciti.

La nullità potrebbe anche riguardare non solo l’intero testamento ma anche singole disposizioni, in tale circostanza essa non inficia il resto dell’atto che continua ad essere valido ed a produrre i suoi effetti.

3. Testamento falso

Un testamento può definirsi falso se:

  • Un soggetto crea un testamento olografo firmandolo e scrivendolo al posto del de cuius, e quest’ultimo non aveva alcuna intenzione di lasciare un testamento;
  • Un soggetto crea un testamento che contiene una data successiva al documento che è stato realmente redatto dal defunto. Il testamento con data successiva all’originario toglierebbe valore a quest’ultimo tranne nel caso in cui se ne scopre la falsità.

Chiunque falsifica un testamento commette un reato, in riferimento a ciò l’art. 491c.p. prevede che se la falsità riguarda un testamento olografo, e se il fatto è stato commesso con l’intenzione di creare un vantaggio a sè o ad altri o di recare ad altri un danno, si applicano le pene previste dagli articoli 476 e 482 c.p.

Coloro che si accorgono della falsità del testamento possono procedere sporgendo querela alla polizia o ai carabinieri. Qualora chi intende contestare la non autenticità del testamento non voglia procedere con la querela, dovrà dare prova della falsità. A tal proposito si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza 12307/2015, stabilendo che in tale circostanza non basterà disconoscere il testamento considerato falso, ma sarà necessario proporre una causa civile per poter dimostrare che la scrittura olografa appartiene ad una persona diversa dal defunto.

Leonilde Di Tella

Fonti normative

articolo 591 c.c.

art. 553 c.c. e ss

articolo 763 codice civile

articolo 606 c.p.c.

articolo 491c.p.

articoli 476 e 482 c.p.

Corte di Cassazione sentenza 12307/2015

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