Sicurezza sul lavoro: le regole per lavoratori e azienda

Il D.lgs. 81/2008 prescrive una disciplina dettagliata per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Ecco le principali figure e i principali adempimenti per lavoratori e aziende.

sicurezza sul lavoro

1. La sicurezza del lavoro: un tema di costante attualità

La Sicurezza sul Lavoro (SSL) riguarda l'insieme delle misure preventive e protettive da adottare per gestire e tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori, in modo da evitare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'attività lavorativa, contenendo o eliminando i casi di infortuni e malattie professionali.

Tale materia trova il proprio fondamento nell’articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute quale diritto fondamentale dell’uomo, cui la Repubblica garantisce tutela. Per questo, l’articolo 2087 del Codice Civile prevede il dovere dell’imprenditore di adoperarsi per adottare, nell’ambito della propria attività, le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Tali concetti, oltre a far parte dei diritti dei lavoratori, sono un tema molto caldo nel Nostro Paese, anche alla luce delle recenti morti sul lavoro. 

È opportuno, quindi, porre in luce gli aspetti essenziali della disciplina, da un lato individuando i soggetti interessati, dall’altro delineando i principali adempimenti per lavoratori e aziende.

2. Sicurezza sul lavoro: soggetti interessati

L’innovazione più importante che il D.lgs. 81/2008 ha introdotto è il riconoscimento della responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro non soltanto al datore di lavoro, ma a tutti i soggetti impiegati nell’azienda.

L’articolo 2 del D.lgs. 81/2008 individua i soggetti che sono coinvolti in tale compito, che la dottrina definisce figure di garanzia, e che possono essere distinti in due macro-categorie:

  • Figure di garanzia principali, che corrispondono a quelle dell’organigramma aziendale.
  • Figure di garanzia complementari.

2.1 Figure di garanzia principali

Il primo gruppo di garanti può essere descritto come una piramide, in cui al vertice deve essere collocato il datore di lavoro, al di sotto del quale si trovano il dirigente, il preposto e il lavoratore.

  • Il datore di lavoro è colui che è titolare del rapporto di lavoro o è colui che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’attività lavorativa ed esercita poteri decisionali e di spesa. Questa definizione consente di identificare quale datore di lavoro non solo chi formalmente ha stipulato un contratto con il lavoratore, ma chiunque organizzi le attività, gestisca e decida come impiegare le finanze aziendali. Utilizzare tali criteri per individuare il datore di lavoro consente di attribuire la responsabilità della sicurezza a chi concretamente esercita determinate funzioni all’interno dell’azienda e ha la possibilità di controllare e impedire eventi dannosi. In tal modo la legge vuole evitare situazioni in cui un soggetto, non formalmente investito della qualifica di datore di lavoro, ma che concretamente svolge tali compiti, possa ritenersi esente da qualsiasi responsabilità.
     
  • Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali, della posizione gerarchica e dei poteri funzionali, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando e vigilando sull’attività lavorativa.
     
  • Il preposto, invece, sovrintende l’operato dei lavoratori, garantisce e controlla la corretta attuazione delle direttive in materia di sicurezza. All’interno dell’organigramma aziendale spesso corrisponde al capo reparto, al capo ufficio, etc..
     
  • Il lavoratore è qualsiasi persona che svolge un’attività lavorativa all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro. Per il riconoscimento di tale titolo non è importante la tipologia contrattuale o la presenza o meno di una retribuzione, ma è sufficiente che la persona svolga un’attività lavorativa in un contesto organizzato. Tale definizione garantisce tutela a tutti coloro che sono coinvolti nell’azienda, anche ai volontari o ai lavoratori in nero.

2.2. Figure di garanzia complementari

Le figure di garanzia che si affiancano a quelle corrispondenti all’organizzazione aziendale sono:

  • Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che individua e valuta i rischi presenti nei luoghi di lavoro. Può essere una figura interna, a volte coincidente con il datore di lavoro, se questo ne ha le capacità e i requisiti professionali, oppure una figura esterna all’azienda, individuata dal datore di lavoro.
     
  • Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): persona che coadiuva il RSPP in realtà aziendali di grandi dimensioni.
     
  • Rappresentante del lavoratore per la sicurezza (RLS), eletto per rappresentare i lavoratori in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Il suo compito è quello di comunicare al datore di lavoro le problematiche e le esigenze dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.
     
  • Medico competente (MC): è un medico specializzato in medicina del lavoro, che collabora ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria. In alcuni settori produttivi la legge prevede la visita medica obbligatoria sia all’inizio del rapporto di lavoro, sia periodicamente durante il suo svolgimento.

3. Sicurezza sul lavoro: principali adempimenti.

La garanzia di una tutela effettiva della salute e della sicurezza dei lavoratori deve essere realizzata attraverso l’attuazione, tra gli altri, di alcuni fondamentali adempimenti sia da parte dell’azienda sia da parte dei lavoratori.

3.1 Adempimenti per le aziende.

Gli adempimenti del datore di lavoro, in quanto rappresentante dell’azienda, devono essere suddivisi in due tipologie: adempimenti delegabili e adempimenti non delegabili.

Gli adempimenti non delegabili sono stabiliti dall’articolo 17 del D.lgs. 81/2008 e consistono in:
- Valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
La valutazione dei rischi è un tema di assoluta centralità per garantire la sicurezza in ogni ambiente di lavoro e per questo è necessario delinearne i passaggi e i caratteri essenziali.
La responsabilità di tale attività è attribuita al datore di lavoro, il quale poi deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nella prassi è raro che sia lo stesso datore di lavoro a redigere il DVR, poiché questi non sempre ha le competenze necessarie per individuare e analizzare i rischi presenti nell’azienda e non è in grado di definire tutte le misure idonee a contenere e prevenire i rischi. Tale documento, infatti, viene redatto molto spesso dal RSPP, in quanto professionista qualificato e scelto personalmente dal datore di lavoro.  Può essere un architetto o un ingegnere specializzato in sicurezza del lavoro.

Per questo, la nomina del RSPP ha carattere fiduciario: il datore di lavoro deve essere certo di aver individuato una persona competente a effettuare la valutazione dei rischi della propria azienda, in quanto eventuali errori o lacune saranno attribuite alla sua esclusiva responsabilità e non a quella del RSPP.

Per quanto riguarda il contenuto, il DVR deve descrivere in modo dettagliato le attività dell’azienda e i rischi cui i lavoratori sono esposti. 

Ad ogni rischio viene attribuita una valutazione (lieve, basso, medio o alto), che consente di inquadrare:
- la gravità e la probabilità del danno,
- l’urgenza dell’intervento per contenerlo e prevenirlo,
- le misure di protezione e prevenzione più idonee.

Una volta redatto, al DVR deve essere data tempestiva attuazione e deve essere messo a disposizione dei lavoratori, in modo tale da metterli in condizione di conoscere i rischi presenti nel luogo di lavoro e le misure di protezione e prevenzione da adottare per evitare infortuni o malattie professionali.

Un altro adempimento fondamentale, ma delegabile, è delineato all’articolo 18 del D.lgs. 81/2008 ed è quello della formazione, informazione e addestramento dei lavoratori:

  • L’informazione consente di trasmettere conoscenze utili all’identificazione e alla gestione dei rischi
     
  • la formazione è un processo educativo che permette al lavoratore di riconoscere i pericoli presenti nel luogo di lavoro, le modalità e le procedure di prevenzione e di protezione della propria salute; 
     
  • l’addestramento, infine, è un complesso di attività volte a far “apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi di protezione individuale e le procedure di lavoro”.

3.2 Adempimenti per i lavoratori

Alla luce della moderna cultura della sicurezza del lavoro, che attribuisce anche ai lavoratori la responsabilità della propria sicurezza, l’articolo 20 del D.lgs. 81/2008 definisce i doveri del lavoratore:

  • adempimento degli obblighi previsti dalla legge,
  • rispetto delle istruzioni del datore di lavoro, dirigenti e preposti,
  • utilizzazione corretta delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
  • segnalazione immediata di qualsiasi situazione di rischio o pericolo,
  • divieto di rimozione senza autorizzazione dei dispositivi di protezione individuale,
  • divieto di effettuare mansioni o manovre che non siano di propria competenza,
  • sottoposizione ai controlli sanitari necessari,
  • partecipazione ai programmi di formazione e addestramento.

Tale ultimo dovere, quindi, chiude il cerchio con i doveri del datore di lavoro e del dirigente in ambito di formazione e informazione.

Il lavoratore non solo ha il diritto di essere formato e informato, ma ha anche il dovere di attivarsi per conoscere le modalità più idonee a tutelare se stesso e a evitare danni o pericoli per la propria o altrui incolumità.

 

Valentina Occhipinti

 

Fonti normative:

Costituzione: Art. 32
Codice Civile: Art. 2087
D.lgs. 81/2008: Artt. 2, 17, 18, 19, 20