Come chiedere risarcimento danni al lavoratore inadempiente

Dicesi lavoratore inadempiente colui che non rispetta gli obblighi contrattuali previsti, venendo meno al rapporto di fiducia instauratosi con il datore di lavoro.

Il datore può chiedere il risarcimento al lavoratore inadempiente soltanto se, in prima battuta, adotta un provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente.

1. Il lavoratore inadempiente

Un lavoratore può rivelarsi “inadempiente” quando il suo comportamento reca un danno all’azienda. In una situazione del genere il datore ha diritto ad ottenere un risarcimento ma, prima della richiesta, dovrà rispettare quello che prescrivono le normative.

Ma come dovrà procedere il datore di lavoro quando gli si presenta un caso del genere?

Secondo ciò che è stato disciplinato dalla “giurisprudenza”, dinanzi ad un comportamento che cagiona un danno all’azienda da parte di un lavoratore inadempiente, il datore di lavoro può chiedere il risarcimento ma non prima di aver adottato un provvedimento disciplinare (in genere con un rimprovero scritto), ove sarà necessario specificare la tipologia e la natura del danno subito. Ciò per garantire il dipendente che si trova, di fatto, in una posizione di inferiorità rispetto al datore.

È possibile fare un esempio individuando un comportamento che possa comportare una procedura di risarcimento: poniamo il caso che un lavoratore lamenti una trattenuta apparentemente ingiustificata in busta paga, nonostante il datore giustifichi l’azione per presunti danni causati dal dipendente durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

Il lavoratore, come prassi difensiva, potrebbe sostenere che il datore deve, prima di ogni altra cosa, rimproverarlo per iscritto e nel contempo specificargli l’entità del danno subito.

Ad ogni modo, a prescindere da qualsiasi contestazione, non si può omettere che ogni rapporto di lavoro si basa sulla fiducia e sulla correttezza: il lavoratore deve essere diligente e fedele.

Questo sta a significare che, il lavoratore, nello svolgimento dei suoi compiti dovrà necessariamente rispettare gli obblighi di diligenza e di fedeltà. Il mancato rispetto di questi “valori essenziali” potrà infatti determinare un danno ingente all’azienda.

Per evitare “i danni causati dai dipendenti”; il lavoratore deve eseguire con diligenza la sua prestazione: rispettando i dettami tecnici “tipici” dell’attività che si appresta a svolgere e, nel contempo, deve compiere ogni operazione accessoria utile a garantire l’utilità della prestazione stessa per l’azienda.

Il dipendente, altresì, dovrà attenersi fedelmente alle dinamiche aziendali, e dunque evitare qualsiasi comportamento tale da compromettere il rapporto di fiducia instaurato con il datore. Si pensi al caso di concorrenza sleale partecipando alle attività di un’azienda concorrente.

2. La procedura per chiedere il risarcimento al lavoratore indipendente

Il lavoratore che viene meno al rapporto di fiducia e che dunque non rispetta gli obblighi di fedeltà e diligenza rischia il licenziamento.

Si configura quindi una responsabilità disciplinare che potrebbe comportare, oltre alla suddetta massima sanzione, anche una richiesta di risarcimento del datore. L’azienda infatti subisce il più delle volte un danno patrimoniale effettivo, una vera e propria perdita economica causata dal comportamento negligente del lavoratore.

Nel caso di un comportamento scorretto del proprio dipendente, il datore può:

  • esercitare l’azione disciplinare del licenziamento (abbiamo una vera e propria sanzione);
  • richiedere la massima sanzione e nel contempo richiedere il risarcimento a causa del danno patrimoniale subito;
  • richiedere unicamente il risarcimento.

C’è da evidenziare l’importanza della contrattazione collettiva in una situazione del genere.

A prescindere dall’azione esercitata dal datore di lavoro, va detto che la contrattazione collettiva può prevedere regole diverse e stabilire che il datore possa chiedere l’indennizzo solo dopo aver adottato il provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente negligente. Sarà importante, nel caso di specie, che il datore, osservando il contratto collettivo nazionale di riferimento, ponga l’accento sull’esatta entità del danno subito.

Fonti normative

Codice Civile: art. 1175; art. 2043, art. 2104

Art. 7 Legge n. 300/70

Cass. n. 22965/2013

Trib. Mantova sent. n. 60 del 17/03/2017

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