È possibile effettuare investigazioni private sui propri dipendenti?

Assumere un investigatore privato per poter cogliere il proprio dipendente con le mani nel sacco è possibile: la Cassazione approva i controlli investigativi ma ci sono limiti e condizioni per evitare che tale controllo da parte del datore di lavoro non violi la privacy del lavoratore.

investigazioni sui dipendenti

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1. Investigazioni private sui propri dipendenti, disciplina

In primo luogo è doveroso ricordare che il datore di lavoro ha il diritto di controllare i propri dipendenti ma nel farlo deve rispettare alcuni principi in materia di tutela dei dati personali:

  • Principio di necessità, il controllo deve essere necessario o indispensabile:
  • Principio di finalità, il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza o la continuità aziendale o a prevenire o reprimere illeciti;
  • Principio di proporzionalità, il datore di lavoro deve adottare forme di controllo proporzionate e non eccedenti lo scopo della verifica;
  • Principio di sicurezza, i dati raccolti devono essere protetti in modo adeguato.

Può capitare, quindi, che il datore di lavoro incarichi un investigatore privato per pedinare il proprio dipendente al fine di sincerarsi che quest’ultimo non commetta violazioni all’obbligo di fedeltà aziendale oppure per abuso dei permessi previsti dalla L. 104.

La corte di Cassazione con sentenza n. 15094/2018 ha tracciato le linee di confine tra legittimità e non delle investigazioni private sui lavoratori dipendenti. Inoltre la stessa Corte ha chiarito quali sono i casi nei quali l’investigazione del datore di lavoro sui propri dipendenti può considerarsi legittima. Pertanto si è stabilito che l’impiego di un detective privato può ritenersi legittimo soltanto se i controlli eseguiti dallo stesso vengano esperiti fuori dalle mura aziendali e quando l’orario di lavoro è terminato.

Nel caso in cui, ad esempio, l’attività extra-lavorativa svolta dal dipendente violi il divieto di concorrenza, cioè il lavoratore svolga fuori dall’attività lavorativa atti che possano in qualche modo nuocere all’azienda per la quale lavora, il datore è legittimato ad esperire tutti i controlli necessari al fine di verificare la condotta illecita e stabilire la relativa sanzione a carico del dipendente.

La Cassazione, nella suddetta sentenza, specifica anche che il potere del datore di lavoro di ricorrere all’investigazione privata può essere esercitato in due casi:

  • In presenza di evidenti prove di illeciti da parte del lavoratore;
  • Di fronte ad un semplice sospetto che l’illecito da parte del lavoratore possa essere stato compiuto o stia per compiersi.

Ricorrendo queste ipotesi l’attività investigativa può ritenersi lecita a condizione che non sia riconducibile a una verifica sul mero adempimento dell’obbligazione lavorativa. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di ricorrere all’utilizzo delle agenzie investigative deve essere individuato il diritto violato.

Le investigazioni private sul dipendente assumono un ruolo importante nel ciclo della produttività considerata oggi una risposta importante per arginare fenomeni di: furto, appropriazione indebita, assenteismo, falsa malattia, abuso dei permessi previsti dalla l. 104/92 e concorrenza sleale.

2. Limiti e legittimità

L’azienda potrà legittimamente incaricare investigatori privati per pedinare o controllare i propri dipendenti soltanto a condizione che ciò avvenga all’esterno dell’azienda, in quanto il caso contrario violerebbe lo Statuto dei Lavoratori che prevede il divieto di controllo dei lavoratori dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni. Dunque i pedinamenti dei detective potranno avvenire esclusivamente in luoghi pubblici e, ovviamente non in orario di svolgimento dell’attività lavorativa, in caso contrario si rileverebbe un abuso di potere da parte del datore di lavoro.

Tutte le altre investigazioni effettuate fuori dal contesto aziendale, utili a verificare se il proprio dipendente sia fedele o meno all’azienda o se lo stesso abbia comportamenti che possano arrecare danno all’azienda ed al suo titolare, possono considerarsi assolutamente legittime.

La legge 300/1970 si rifà ad un principio garantito dalla Costituzione: la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. Ma lo statuto non tutela i lavoratori in maniera assoluta, in quanto il lavoratore ha comunque dei doveri ai quali assolvere, ad esempio secondo la Cassazione usare i permessi previsti dalla L. 104 per motivi personali è reato. Quindi commettere un illecito vuol dire violare il minimo etico, cioè non osservare doveri fondamentali come quello della fedeltà e del rispetto del patrimonio del datore di lavoro. Il controllo effettuato sul dipendente che si ritiene abbia abusato dei suddetti permessi, rappresenta per il datore uno strumento di difesa dei propri interessi e di conseguenza del patrimonio aziendale, e tra i provvedimenti sanzionatori c’è sicuramente anche il licenziamento

3. Investigazioni e privacy del lavoratore

La Corte di Cassazione Con una recentissima sentenza, n.6174/2019 ha stabilito quali sono le regole che il datore di lavoro è tenuto a rispettare, se vuole ricorrere all’impiego di un investigatore e non incappare nella violazione della privacy del suo dipendente.

I controlli investigativi possono considerarsi legittimi e non violano il diritto alla privacy del dipendente se:

  • Effettuati in luoghi pubblici, cioè né all’interno dell’azienda, né all’interno della dimora del lavoratore, quindi dove non sussiste il divieto di interferenza nella vita privata;
  • Riguardano fatti estranei alla prestazione lavorativa: per esempio è vietato il pedinamento di un dipendente in missione per verificare come si comporta con i clienti o i fornitori, mentre è lecito se eseguito al fine di verificare se il dipendente stia effettivamente svolgendo i compiti che gli sono stati impartiti dal datore di lavoro.

L’ art.4 dello Statuto dei Lavoratori, recentemente riformato dal JOB ACT, rileva l’importanza dei controlli a distanza da parte di investigatori privati su lavoratori, tale norma stabilisce che è possibile impiegare impianti audiovisivi e altri strumenti che possono realizzare un controllo a distanza dell’attività dei propri lavoratori dipendenti soltanto per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. I suddetti strumenti possono essere istallati dietro accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze aziendali.

La dottrina ha osservato che i controlli dei dipendenti, fatti tramite un investigatore privato, devono comunque rivestire carattere occasionale e non sistematico e costituire , quindi, una estrema ratio in quanto tecnicamente indispensabili e non sostituibili con altri tipi di indagini.

Leonilde Di Tella

Fonti normative

Cassazione Civile sentenza n. 15094/2018

Artt. 2,3 e 4 Statuto dei lavoratori  ( L. n. 300/1970)

Cassazione Civile sentenza n. 6174/2019

Sei un datore di lavoro e sospetti della fedeltà di un tuo dipendente e per questo vorresti assumere un investigatore privato? Temi che il tuo dipendente abusi dei permessi previsti dalla L. 104 e vorresti accertartene con un’agenzia investigativa? Oppure sei un lavoratore dipendente e credi che il tuo lavoratore ti stia facendo pedinare da un investigatore violando la tua privacy? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.