Liquidazione tfr dipendenti privati: cos'è, come viene calcolato

Scopri tutto sulla liquidazione del TFR per i dipendenti privati: cos'è, come viene calcolato e le implicazioni fiscali. Approfondisci le tue conoscenze e preparati per una gestione informata del tuo trattamento di fine rapporto.

Cos’è la liquidazione del TFR?

Tematica di particolare rilevanza per i dipendenti, tanto nel lavoro privato quanto nel lavoro pubblico, è quella che attiene al pagamento del TFR, o trattamento di fine rapporto, e alle modalità, calcolo e tempistiche di pagamento. Orbene, per ben comprendere la problematica in questione conviene prendere le mosse tentando di fornire una definizione di TFR. Esso si delinea, invero, come una voce, un elemento costitutivo della retribuzione spettante al lavoratore, ma la cui corresponsione (più correttamente erogazione) viene differita nel tempo e avviene, quindi, nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa.

Importanza della liquidazione del TFR per i dipendenti privati

Trattandosi di un elemento costitutivo della retribuzione spettante al lavoratore che viene trattenuta e corrisposta in maniera differita rispetto alla retribuzione ordinaria, il TFR assume una peculiare rilevanza e tale importanza risiede in sostanza nel consentire al lavoratore di entrare in possesso del denaro spettantigli in considerazione del lavoro svolto ed ottenere, quindi, una considerevole liquidità per il momento in cui smetterà di lavorare.

Leggi e regolamenti che disciplinano la liquidazione del TFR per i dipendenti privati

Per quanto attiene la materia del TFR per i dipendenti privati occorre, innanzitutto, rifarsi alla disposizione generale, costituita dall’articolo 2120 del codice civile, secondo il quale esso corrisponde ad una somma costituita da una quota capitale e una quota finanziaria corrispondente alla rivalutazione dell’ammontare del fondo che sia stato maturato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Il suddetto dato normativo deve essere letto nella versione attuale, come modificato ed integrato ad opera di una nutrita serie di leggi, tra le quali si devono rammentare la Legge 29 maggio 1982, n. 297, la Legge 8 marzo 2000, n. 53 (introduttiva della possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto), l’art. 98 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, l’art. 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (per quanto concerne la tassazione applicabile al trattamento di fine rapporto), i commi 222, 755, 756 e 765 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Nel prosieguo della trattazione si tenterà di fornire il quadro del metodo di calcolo utilizzato per la liquidazione del TFR ai dipendenti privati, nonché le tempistiche e le modalità di erogazione dello stesso ai dipendenti privati, la disamina di fattori che possono incidere sulla quantificazione del TFR spettante ai dipendenti privati

Metodo di calcolo per il TFR dei dipendenti privati

Per quanto concerne il metodo di calcolo del TFR per i dipendenti privati occorre prendere in considerazione il dettato normativo di cui all’art. 2120 del Codice Civile. Orbene, in considerazione di tale disposizione, nella versione aggiornata post Legge 297 del 1982, per i dipendenti del settore privato il Trattamento di Fine Rapporto deve essere calcolato, come da indicazioni di cui al comma primo, accantonando, per ogni anno di prestazione professionale eseguita una quota che sia pari (e comunque mai superiore) all’importo di retribuzione annuale dovuta per quell’anno divisa per un quoziente di 13,5.

L’importo della retribuzione annua di riferimento è considerato come comprensivo di tutte le somme percepite, ivi compreso l’equivalente di prestazioni in natura che siano state corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. La quota così calcolata deve essere ridotta in maniera proporzionale per le frazioni di anno, avendo come riferimento per il computo il mese ovvero frazioni dello stesso uguali o superiori a quindici giorni.

Precisato questo criterio di ordine generale, l’art. 2120 del Codice Civile fornisce alcune puntualizzazioni per il caso in cui nel corso dell’anno relativo al calcolo la prestazione professionale resa nell’ambito del rapporto di lavoro abbia dovuto subire una sospensione che sia stata conseguente a: infortunio; malattia; gravidanza e puerperio, ovvero in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale. In tali eventualità, viene considerata quale base di calcolo del TFR da accantonare la quota equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di regolare svolgimento del rapporto stesso.

Fattori che influenzano l’importo della liquidazione del TFR

Sembra essere lecito chiedersi a questo punto se vi siano dei fattori che possano in qualche modo influenzare l’ammontare dell’importo del TFR spettante ai dipendenti provati. In proposito, deve rammentarsi che la legge prevede per ogni anno l’accantonamento della quota di TFR nella misura come determinata secondo il criterio indicato nel paragrafo precedente è assoggettato a un incremento dovuto alla rivalutazione ISTAT, ossia pari ad un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice ISTAT, fatta salva la quota maturata nell’anno in corso.

Per quanto concerne le tempistiche di pagamento previste per i dipendenti del settore privato occorre sottolineare che esse sono normalmente piuttosto rapide, in quanto il TFR viene comunemente corrisposto se non addirittura con l’ultima busta paga al massimo entro 45 giorni dall’effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Modalità di pagamento della liquidazione del TFR ai dipendenti privati

Come precisato al paragrafo precedente il Trattamento di Fine Rapporto ai dipendenti privati viene di norma corrisposto in uno con l’ultima busta paga e, quindi, secondo le modalità di erogazione previste e pattuite per il pagamento di quest’ultima.

Le stesse modalità di pagamento, comunque, sembrano dover essere osservate, salvo che non sia diversamente concordato, anche qualora il pagamento debba avvenire in maniera differita rispetto all’ultima busta paga. Il TFR è assoggettato ad una tassazione differente e più vantaggiosa rispetto a quella cui è assoggettata la retribuzione ordinaria. Invero, in tal caso occorre prendere in considerazione l’aliquota media applicata alla retribuzione percepita durante il periodo della prestazione lavorativa.

Ciò significa che occorre valutare e calcolare di anno in anno l’aliquota applicata e calcolare al momento della fine del rapporto di lavoro la media delle stesse. Tale aliquota sarà quella applicabile al Trattamento di Fine Rapporto.

Conclusioni

In conclusione, ribadita l’importanza del TFR per il soggetto lavoratore dipendente privato, occorre, altresì, rammentare che è possibile chiedere un anticipo dello stesso. Trattandosi di opportunità onerosa è d’uopo, tuttavia, che il dipendente privato che intenda avvalersene valuti attentamente i costi dell’operazione.

Occorre, infine, precisare che il diritto a percepire il Trattamento di Fine Rapporto si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui cessa il rapporto di lavoro. Pertanto, è consigliabile al lavoratore che non voglia, in caso di inerzia del datore di lavoro, perdere le somme dovutegli a tale titolo interrompere il termine prescrizionale suindicato inviando, a mezzo posta raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, formale lettera di messa in mora, dalla ricezione della quale da parte del datore di lavoro la prescrizione inizia a decorrere ex novo.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...