Quando viene pagato il TFR?
Tutto sul pagamento del TFR: modalità, tempi e diritti per i lavoratori dipendenti.
Cos'è il trattamento di fine rapporto (TFR)?
Breve definizione e significato
Il TFR o “trattamento di fine rapporto” consiste in una prestazione economica che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore con il quale intercorre un rapporto di lavoro subordinato, c.d. lavoro dipendente, qualora il quest’ultimo cessi per un qualsiasi motivo e, pertanto, sia nel caso in cui il lavoratore rassegni dimissioni volontarie o raggiunga l’età pensionabile ovvero ancora allorquando venga licenziato.
Esso si compone, nella sostanza, di una quota di retribuzione che spetta al lavoratore e che viene dal datore di lavoro trattenuta per quote di anno in anno, ma il cui pagamento viene effettuato in maniera differita al momento della conclusione del rapporto lavorativo.
A chi spetta il TFR
Il TFR, pertanto, spetta al lavoratore che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze di un altro soggetto, il datore di lavoro, e, quindi, in un contesto di lavoro subordinato, e viene corrisposto al momento della fine del rapporto lavorativo (come intuibile, peraltro, anche dalla stessa denominazione della misura).
Per meglio chiarire il concetto stesso di rapporto di lavoro subordinato poco sopra evocato sembra opportuno prendere le mosse dal disposto dell’articolo 2094 del codice civile, a norma del quale deve considerarsi prestatore di lavoro subordinato il soggetto che si obblighi, a fronte del corrispettivo costituito dalla retribuzione, a prestare la propria opera di collaborazione, sia essa consistente nel lavoro intellettuale o manuale, nel contesto dell’impresa, alle dipendenze e, in ogni caso, sotto la direzione dell’imprenditore.
A caratterizzare questa tipologia di relazione lavorativa provvedono, quindi, alcuni requisiti assenti, al contrario, nella fattispecie di lavoro autonomo, ossia: la c.d. “eterodirezione” e la “dipendenza” del prestatore dal datore di lavoro.
Il primo dei due requisiti appena richiamati è stato identificato dalla giurisprudenza in termini di vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d’opera al potere direttivo del datore di lavoro (in tal senso, si richiama a titolo meramente esemplificativo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 30 giugno 1999, n. 379).
Quanto all’elemento della dipendenza del prestatore dal datore di lavoro è ormai pacifico che esso si sostanzi nell’esecuzione effettiva della prestazione professionale da parte di questi in un contesto organizzativo e produttivo facente capo ad altro e, comunque, in vista del raggiungimento di un risultato di cui si approprierà l’imprenditore.
A completamento di quanto sin qui detto si precisa che esistono due tipologie di lavoro subordinato, ossia quello prestato nel settore privato e quello prestato nel settore pubblico, con le lievi differenze di cui si dirà di qui a breve.
Quando viene pagato il TFR?
Tempistiche legali per il pagamento
In merito alla questione relativa alle tempistiche di erogazione del TFR occorre considerare che vi è una differenziazione tra TFR corrisposto in seguito alla conclusione del rapporto di lavoro subordinato nel settore pubblico rispetto a quello corrisposto in esito alla conclusione della medesima tipologia di rapporto nel settore privato.
Nel settore privato, invero, al datore di lavoro non è imposto alcun termine preciso per provvedere al pagamento del TFR in favore del dipendente, sebbene sia invalsa la prassi secondo la quale egli dovrebbe provvedere entro un termine di due mesi dal momento in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto, invece, riguarda il settore pubblico la tempistica è predeterminata e dipende, in realtà, dalla motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto. Di ciò si tratterà nel dettaglio nel successivo sottoparagrafo.
Differenze tra dimissioni, licenziamento e pensionamento
Come si è avuto testé modo di premettere, nel settore del rapporto di lavoro subordinato pubblico le tempistiche di erogazione del TFR, meglio quivi definito come TFS o “trattamento di fine servizio”, si differenziano in considerazione della causa in ragione della quale il rapporto di lavoro ha cessato di esistere.
Più dettagliatamente, l’erogazione del pagamento nel settore del rapporto di lavoro subordinato pubblico dovrà avvenire entro i termini di seguito indicati:
- in 105 giorni qualora la cessazione del rapporto di lavoro dipenda da sopravvenuta inabilità o dal sopraggiunto decesso del lavoratore;
- in 12 mesi qualora in caso di pensionamento del lavoratore;
- in 24 mesi per tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto, ivi compresa quella contemplante la presentazione di dimissioni volontarie da parte del lavoratore.
Come calcolare il pagamento del TFR
Formula di calcolo del TFR
La quantificazione dell’importo spettante al lavoratore dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto viene calcolata, secondo il sistema attualmente in vigore, sommando per ogni anno di prestazione lavorativa una cifra corrispondente all’ammontare complessivo della retribuzione spettante per quell’anno divisa per 13,5.
Ipotizziamo, per esempio, che il lavoratore dipendente percepisca una retribuzione annua pari a 27.000,00 euro. In tal caso, il TFR accantonato e da corrispondere al termine del rapporto di lavoro ammonterà ad euro 2.000,00 per ogni singolo anno.
La cifra così ottenuta dovrà poi essere annualmente assoggettata a rivalutazione nella misura del 75% del tasso di inflazione, oltre ad una quota fissa dell’1,5%.
TFR lordo e netto: le differenze
Orbene, occorre a questo punto effettuare una distinzione tra TFR lordo e TFR netto.
Il TFR lordo viene calcolato mediante riferimento alla somma corrispondente alle quote accantonate in un anno lavorativo e che ricomprendono, salve diverse indicazioni fornite dai contratti collettivi di categoria, anche l’equivalente delle prestazioni, corrisposte in costanza del rapporto lavorativo, in natura, a titolo non occasionale e con l’eccezione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Come già premesso poco sopra, il TFR lordo ricomprende la quota di retribuzione lorda annua divisa per 13,5, cui deve essere detratto il contributo di fondo adeguamento pensione pari allo 0,5% calcolato sulla retribuzione imponibile.
Il TFR netto, invece, come facilmente intuibile, corrisponde alla differenza tra il TFR lordo e la tassazione concretamente applicabile al TFR.
Modalità di pagamento del TFR
Versamento unico o rateizzato
In linea tendenziale, il TFR dovrebbe essere corrisposto dal datore di lavoro in un’unica soluzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Può accadere, tuttavia, che il datore di lavoro non sia nella possibilità, stanti sopravvenute difficoltà economiche, di provvedere in tempi brevi a corrispondere l’intero importo in una soluzione unica. Nonostante non vi sia alcun riferimento normativo in materia, sembra ormai pacificamente ammessa la possibilità per il datore di lavoro di proporre al dipendente la corresponsione dell’importo in più ratei consecutivi.
Va da sé che tale facoltà di cui dispone il datore di lavoro pregiudica il diritto del lavoratore ad ottenere l’intero importo alla conclusione del rapporto lavorativo. Ne consegue che la dilazione del pagamento in più ratei sembra potersi ammettere solo ed esclusivamente previo accordo tra le parti contrattuali (datore di lavoro e lavoratore).
Accordo tra le parti
Il contenuto dell’accordo concluso tra datore di lavoro e lavoratore dipendente avente ad oggetto la rateizzazione della corresponsione del TFR, in assenza di previsione legislativa ad hoc, deve ritenersi pienamente rimesso alla libertà negoziale delle parti, le quali possono, pertanto, autonomamente determinare il numero delle rate mediante le quali provvedere al pagamento del TFR, l’ammontare delle singole rate nonché le scadenze alle quali esse debbono essere corrisposte.
Stante il pregiudizio subito dal lavoratore, è bene che quest’ultimo concordi la corresponsione di un tasso di interesse sulle somme dovute.
Tassazione sul TFR
Come funziona la tassazione separata
La tassazione del TFR si mantiene separata rispetto a quella complessiva degli introiti corrispondenti allo stipendio percepito nel corso degli anni, in specie dell’ultimo nel quale la cessazione del rapporto di lavoro avviene, ed è effettuata per scaglioni secondo lo schema della tassazione progressiva come di seguito riepilogata:
- 23% se il TFR lordo è pari od inferiore a 15.000,00 euro;
- 27% se il TFR lordo ammonta ad una cifra compresa tra i 15.000,00 e i 28.000,00 euro;
- se il TFR lordo è pari ad una cifra ricompresa tra i 28.000,00 e i 55.000,00 euro si applicherà la tassazione nella misura del 27% calcolata sui primi 28.000,00 euro, mentre per la parte eccedente si applicherà la tassazione nella misura del 38%;
- 41% se l’importo del TFR è ricompreso tra i 55.000,00 e i 75.000,00 euro;
- 43% se il TFR lordo eccede la misura massima di 75.000,00.
Esempi pratici di calcolo tasse
Da quanto premesso al punto precedente sembra potersi evincere che il caso più complesso di calcolo della tassazione è quello ipotizzato per le situazioni in cui il TFR da corrispondere sia ricompreso nel range tra i 28.000,00 e i 55.000,00 euro.
Ipotizziamo che il TFR ammonti a 50.000,00 euro. In tal caso la tassazione dovrà applicarsi nella seguente misura:
- 27% su 28.000,00 euro (ossia 7.560,00 euro), oltre al
- 38% sugli eccedenti 22.000,00 euro (vale a dire 8.369,00 euro)
e, quindi, per complessivi 15.920,00.
Cosa fare in caso di ritardo nel pagamento del TFR
Procedure legali da seguire
In caso di ritardo nel pagamento del TFR da parte del datore di lavoro il primo consiglio pratico è quello, ove possibile, di cercare di risolvere la questione in via bonaria.
La prima mossa da effettuare è quella di sollecitare il datore di lavoro, mediante notifica di un sollecito informale, cui far seguire in caso di esito negativo la notifica di una formale diffida di pagamento.
Tra gli altri strumenti fruibili dal lavoratore in caso di ritardo pagamento del TFR si rammentano, oltre allo strumento della conciliazione, il procedimento di mediazione, che sfrutta l'attività professionale svolta da un terzo – il mediatore, appunto –, che sia imparziale e, quindi, non abbia interessi connessi ad alcuna delle parti, e volta ad assistere i soggetti coinvolti nella ricerca di un accordo per la composizione della questione o nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il raggiungimento di una soluzione frutto di accordo tra le parti è sempre preferibile, infatti, rispetto ad ogni ulteriore e diversa, in quanto di norma conduce ad un parziale soddisfacimento delle ragioni di tutti i soggetti coinvolti (nel caso di specie il lavoratore e il datore di lavoro).
Qualora, nonostante siano stati esperiti, i tentativi di raggiungimento di un componimento bonario non abbiano sortito esito positivo e, quindi, in assenza di pagamento spontaneo da parte del datore di lavoro, l’unica alternativa residua da percorrere è quella di instaurare un giudizio, durante il quale chiedere l’accertamento del mancato, rectius ritardato pagamento da parte del datore di lavoro del TFR dovuto al lavoratore.
Diritti del lavoratore
In caso di ritardato pagamento del TFR al lavoratore spetta la corresponsione degli interessi moratori, calcolati al tasso legale aumentato del 50% e decorrenti dal giorno successivo rispetto a quello eventualmente concordato per il pagamento.
Oltre a ciò, il lavoratore può avere diritto ad un risarcimento del danno eventualmente subito in ragione del ritardo nel pagamento del TFR, qualora riesca a fornirne prova concreta.
Infine, il lavoratore può sempre segnalare la circostanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro affinché avvii un procedimento che potrebbe concludersi con l’irrogazione di multe di un importo anche piuttosto importante.
Anticipazione del TFR
Chi può richiederla e come
L’eventuale anticipazione del TFR può essere richiesta da qualsiasi lavoratore dipendente, in osservanza delle previsioni di cui al Codice Civile, nella misura massima del 70% del trattamento di fine rapporto accumulato.
La richiesta deve essere indirizzata al datore di lavoro mediante documento scritto nel quale debbono essere indicate le ragioni poste a sostegno della richiesta, come, ad esempio, l’acquisto della prima casa, la sopportazione di spese mediche anche relativa ai familiari del richiedente, per la copertura di spese connesse ai periodi di congedo parentale o ad attività di formazione.
Sembra appena il caso di precisare che, ad eccezione dell’ipotesi in cui venga supportata dalla necessità di provvedere al pagamento di spese di natura medica, l’anticipazione del TFR può essere richiesta solo una volta nel corso dell’intero rapporto di lavoro.
Normative e percentuali anticipate
Come testé rammentato, l’anticipazione del TFR può avere ad oggetto una percentuale massima pari al 70% dell’importo complessivo maturato.
La disciplina di riferimento è rappresentata dai commi VI e seguenti dell’articolo 2120 del codice civile, il quale fornisce una disciplina puntuale dei requisiti necessari per richiedere l’anticipazione del TFR ed alla quale si rinvia.
Domande frequenti sul pagamento del TFR
- Quando viene pagato il TFR dopo le dimissioni?
Di norma il TFR viene corrisposto entro un paio di mesi dalle dimissioni volontarie presentate dal lavoratore. - Come si calcola il TFR netto?
Il TFR netto si calcola sottraendo al TFR lordo il quantum dovuto a titolo di tassazione del TFR. - Posso chiedere un’anticipazione del TFR?
Sì, nella misura massima del 70% di quello cumulato al momento della richiesta e per una sola volta, salva l’ipotesi in cui sia necessario per sostenere spese mediche, nel corso del rapporto lavorativo. - Quali sono i tempi massimi di pagamento del TFR?
Per prassi nel settore privato il TFR viene pagato entro il termine di un paio di mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nel settore pubblico, invece, il pagamento deve avvenire entro le seguenti tempistiche:- in 105 giorni qualora la cessazione del rapporto di lavoro dipenda da sopravvenuta inabilità o dal sopraggiunto decesso del lavoratore;
- in 12 mesi qualora in caso di pensionamento del lavoratore;
- in 24 mesi per tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto, ivi compresa quella contemplante la presentazione di dimissioni volontarie da parte del lavoratore.
- Cosa succede se il TFR non viene pagato?
Se il TFR non viene pagato il lavoratore può sollecitare il datore di lavoro al pagamento, tentando primariamente la via della soluzione bonaria e, in caso di esito negativo, successivamente procedere in via giudiziale.

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...