Infortuni sul lavoro: casi, tempi e riconoscimento

È giustificato il risarcimento per un infortunio intervenuto sul lavoro o nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro.

infortuni sul lavoro

1. Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro

Il lavoratore che, per l’esercizio dell’attività lavorativa, incorra in un infortunio che inibisca la capacità di lavoro per un periodo non inferiore ai tre giorni, può ottenere dall’Inail il pagamento di un’indennità risarcitoria.

Gli elementi che devono essere presenti per riconoscere la concausalità tra l’infortunio e l’attività collegata al rapporto di lavoro sono la cosiddetta causa violenta e la cosiddetta occasione di lavoro.

La causa violenta, relativa all’infortunio cui è stato vittima il lavoratore, è un fattore esterno all’ambiente di lavoro che è idoneo a danneggiare l’integrità psico-fisica del lavoratore e presenta la caratteristica dell’efficienza, della rapidità e della esteriorità.

L’occasione di lavoro, racchiude le condizioni all’interno delle quali si svolge l’attività lavorativa, e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore di subire un infortunio.

È riconosciuta l’indennizzabilità dell’infortunio intervenuto durante il tragitto che conduce sul luogo di lavoro, quando siano accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Il requisito fondamentale per accertare il diritto all’indennizzo è costituito dalla regolarità del percorso, a condizione che non intervengano degli accordi con il datore di lavoro, o degli eventi eccezionali, che costringano il lavoratore a seguire dei percorsi differenti.

Pertanto, il diritto all’erogazione dell’indennità risarcitoria deve essere collegato, anche in via collaterale, all’attività lavorativa. Solo in questo caso è giustificabile il riconoscimento del diritto al risarcimento, quando l’infortunio si verifichi in un luogo diverso da quello in cui viene esercitata l’attività lavorativa.

2. Chi paga l'infortunio sul lavoro

L’Inail copre gli infortuni sul lavoro che il lavoratore ha avuto nel corso dell’attività lavorativa ed estende la copertura assicurativa agli incidenti che il prestatore di lavoro ha subito nel tragitto di andata e ritorno tra casa e luogo di lavoro, oltre alle spese sostenute per gli esami diagnostici e le terapie riabilitative.

La copertura assicurativa viene garantita da una trattenuta sulla busta paga del prestatore di lavoro. Infatti, l’obiettivo che l’assicurazione tende a perseguire, consiste sia nel risarcimento dovuto per un infortunio che leda in maniera permanente lo stato psicofisico del lavoratore, sia nell’erogazione di un’indennità sostitutiva della retribuzione.

Di norma il datore di lavoro viene esonerato dalla responsabilità civile che deriva dall’infortunio che il lavoratore ha subito per l’esercizio dell’attività lavorativa, ma permane la responsabilità per coloro che abbiano riportato una condanna penale per aver provocato l’evento che ha cagionato l’infortunio del lavoratore.

2.1 L’indennità giornaliera

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, e il 60% della retribuzione stessa per i giorni successivi, sino al novantesimo, oltre il quale l’indennità giornaliera è elevata al 75% della retribuzione giornaliera.

2.2 Procedura per il risarcimento del danno

Per accedere alle garanzie assicurative è necessario che il lavoratore si rechi al pronto soccorso per ricevere le cure mediche necessarie ad una pronta riabilitazione e riceva una diagnosi dettagliata dei postumi dell’infortunio. Al termine della visita, il personale sanitario rilascerà un certificato che dovrà essere consegnato al datore di lavoro, il quale, entro due giorni dalla ricezione, dovrà trasmetterò all’Inail (unitamente al modulo 4 bis R.A).

Due o tre giorni prima del termine del periodo di prognosi, il prestatore di lavoro dovrà sottoporsi ad una nuova visita medica presso l’Inail, per accertare la guarigione o l’aggravamento delle condizioni di salute.

Qualora il medico accerti che il lavoratore è guarito, redigerà un certificato attestante l’avvenuta guarigione ed autorizzerà il ritorno a lavoro. Al contrario, qualora il personale sanitario accerti la permanenza o l’aggravamento dello stato di salute, disporrà il prolungamento del periodo di malattia, e redigerà un certificato medico che dovrà essere trasmesso al datore di lavoro.

3. Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro che non provvede ad adempiere all’obbligo di trasmissione della comunicazione di infortunio entro i termini di legge, o che lo invia tardivamente, è sanzionabile con una multa compresa tra 1290 € e 7745 € che può essere erogata dall’Inail o dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

4. Obblighi del lavoratore

Il lavoratore è obbligato a dare immediata comunicazione al datore di lavoro di qualsiasi infortunio collegato all’attività lavorativa.

La mancata notizia e l’omessa presentazione del modello di denuncia di infortunio all’Inail da parte del datore di lavoro entro i termini di legge, fa sì che il lavoratore infortunato perda il diritto all’indennità per i giorni ad esso antecedenti.

5. Cosa fare se non viene dichiarato subito

Quando il lavoratore veda respinta la domanda di riconoscimento dell’infortunio e del collegato diritto all’indennità sostitutiva della retribuzione, è legittimato a presentare un’opposizione amministrativa avverso il verbale di rigetto. L’istanza deve essere trasmessa alla sede Inail territorialmente competente.

Il termine per la presentazione dell’opposizione amministrativa è di 60 giorni.

Il ricorso amministrativo deve contenere i dati anagrafici, il numero della pratica respinta, la data dell’infortunio, la data del provvedimento di respingimento, le motivazioni a sostegno dell’opposizione e deve avere allegato il certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

Il procedimento in opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni.

Nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata o, se accolta, l’esito non sia soddisfacente, il lavoratore può presentare con l’assistenza di un avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro. Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di 3 anni e 150 giorni, e decorre dal giorno dell’infortunio.

Fonti normative

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

D.LGS. 09 aprile 2008 n. 81

D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196

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