Ferie non godute: quando vanno pagate?

La legge riconosce ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il diritto ad un periodo minimo annuale di ferie retribuite, con lo scopo di soddisfare le primarie necessità fisiche (ripristino delle energie usurate dal lavoro) e psicologiche (esigenze del carattere ricreativo, culturale e di vita di relazione).

ferie non godute

1. Diritto alle ferie del lavoratore

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, recita la Carta Costituzionale, ciò significa che il datore di lavoro non può non riconoscerle e il lavoratore non può rinunciarvi. 

La Legge e i contratti collettivi stabiliscono la durata minima delle ferie che devono essere fruite possibilmente in modo continuativo. Il periodo minimo di ferie retribuite, riformato dal D.lgs. n. 66/2003, è di quattro settimane facoltativamente consecutive, a patto che però, almeno due settimane devono obbligatoriamente essere godute in modo continuativo.

2. Godimento delle ferie

La scelta del periodo feriale rientra nel potere del datore di lavoro, da esercitarsi secondo il principio di buona fede, tenendo presente sia le esigenze aziendali sia quelle dei propri dipendenti. Il potere di determinazione delle ferie, da parte del datore di lavoro infatti, non è assoluto.

Innanzitutto, dovrà rispettare il principio secondo cui, salvo diverse previsioni contrattuali collettive, le ferie vanno godute per almeno due settimane consecutive entro l’anno di maturazione, mentre per il restante periodo entro diciotto mesi dal termine dell’anno di maturazione. In secondo luogo, il datore di lavoro deve tenere conto che le ferie vanno “possibilmente” godute in modo continuativo. In contesti aziendali di grandi dimensioni, la determinazione del periodo di ferie viene contrattata con le relative rappresentanze sindacali. 

Tuttavia, è buona prassi aziendale presentare a inizio anno il proprio piano ferie al datore di lavoro, in modo tale che egli possa modifica o accordare per tempo i relativi periodi di riposo continuativo in relazione alla produttività aziendale e di contro il lavoratore può organizzare il proprio tempo di riposo.

3. Ferie maturate ma non godute

Il periodo di ferie spetta entro l’anno e vengono maturate anche in caso di periodo di prova e contratto a tempo determinato. Tuttavia, affinché il diritto alle ferie maturi, non è necessario aver prestato servizio per un intero anno, essendo calcolato sull’effettivo periodo di lavoro prestato presso ciascun datore di lavoro. 

Difatti, la preminente esigenza di recupero psico-fisico, comporta necessariamente che le ferie maturino solo in presenza di una effettiva prestazione di lavoro. La legge prevede anche alcuni casi di maturazione delle ferie pur non lavorando, come, ad esempio, l’assenza dal lavoro per malattia, infortunio, o il congedo per maternità. Non rientrano invece il periodo di congedo parentale o per malattia del figlio.

3.1 Quando le ferie non godute devono essere pagate?

Secondo quanto previsto dal dettato costituzionale dell’irrinunciabilità e del principio del soddisfacimento delle primarie necessità psico-fisiche, il periodo di ferie minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute; salvo alcuni casi espressamente chiariti da una circolare del Ministero del Lavoro, la quale ha circoscritto le ipotesi tassative e residuali per le quali ancora si possono monetizzare:

  • le ferie maturate e non godute durante un contratto a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;
  • le ferie previste dai contratti collettivi o individuali in misura superiore alle quattro settimane.

In caso contrario il datore di lavoro compie un inadempimento contrattuale il quale si trova obbligato ad un risarcimento del danno nei confronti del lavoratore che non ha potuto godere del periodo legale di ferie

Questi sono i principi cardini previsti dalla Costituzione, dal Codice Civile e dall’ordinamento nazionale e comunitario. Tuttavia, ciascun settore lavorativo farà riferimento al proprio Contratto Collettivo (CNEL) che disciplinerà la materia in maniera più corrispondente alle singole particolarità ed esigenze in relazioneal tipo di lavoro prestato, le cui clausole potranno solo essere migliorative e non peggiorative nei confronti del lavoratore.

Fonti normative

Art. 36 della Costituzione

Art. 2109 e seguenti c.c.

Decreto Legislativo n. 66/2003 art. 10

Decreto Legislativo n.151/2001 artt. 34 e 48,

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