Come funziona la visita fiscale

La visita fiscale è un accertamento sanitario effettuato dall’INPS al fine di verificare lo stato di malattia del lavoratore. Ecco quali sono le regole di funzionamento e i doveri del lavoratore.

Come funziona la visita fiscale

Nel diritto del lavoro per visita fiscale si intende un accertamento predisposto dal datore di lavoro o dall’INPS d’ufficio per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente. Tale accertamento esprime il necessario bilanciamento tra il diritto alla salute del lavoratore e la libertà di iniziativa economica, che è rappresentata dal diritto del datore di lavoro di esercitare la propria attività senza che comportamenti illeciti di terzi ne compromettano la produttività e l’efficienza.

Lo stato di malattia comporta l’astensione dall’attività lavorativa per consentire al lavoratore di predisporre le cure necessarie a riprendere una condizione di salute e benessere fisico. Tale assenza, tuttavia, deve essere giustificata da reali esigenze di salute e non deve essere effettuata con finalità fraudolente o di elusione dei propri doveri.

In caso contrario comportamenti di questo genere possono pregiudicare la continuità produttiva e l’efficienza dell’organizzazione del datore di lavoro. Per tali motivi il legislatore ha ritenuto fondamentale disciplinare nel dettaglio le regole per l’astensione dal lavoro in caso di malattia.

La normativa riguardo alle visite fiscali è sancita dallo Statuto dei Lavoratori, dai CCNL e da ulteriori disposizioni normative in materia.

1. Visite fiscali: cosa devono fare i dipendenti privati e pubblici

L’Articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori impone che il controllo delle assenze per infermità possa essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Questi ultimi, inoltre, sono tenuti a compiere le visite se il datore di lavoro lo richieda.

Dal 2017 è in funzione il Polo unico INPS per le visite fiscali. Pertanto, le competenze per le visite mediche di controllo sono state trasferite dalle ASL all’INPS sia per il settore pubblico che per quello privato.

Le visite fiscali sono state estese anche al personale:

  • delle Forze Armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare),
  • dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria);
  • del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il lavoratore privato o pubblico che non possa recarsi al lavoro a causa di una malattia ha l’onere di contattare immediatamente il medico, che deve redigere il certificato e lo deve inviare in via telematica all’INPS.

Tale attestato deve indicare il numero di protocollo e la prognosi, rappresentata dalla specificazione del giorno di inizio e quello di fine presunta della malattia. È possibile, inoltre, che venga indicato anche l’evento traumatico e la segnalazione di eventuali agevolazioni che prevedano l’esenzione dalla reperibilità.

Dopo tale comunicazione il lavoratore deve contattare il proprio datore di lavoro, comunicare lo stato di malattia e il numero di protocollo del certificato medico.

In aggiunta ai doveri appena descritti, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile.

Con il termine “reperibilità” si intende la presenza del lavoratore nella propria abitazione in una fascia oraria determinata, al fine di consentire la visita domiciliare da parte dell’INPS.

Si deve precisare che la reperibilità deve essere garantita dai lavoratori in stato di malattia 7 giorni su 7, compresi i giorni lavorativi, quelli festivi e prefestivi e i giorni del fine settimana.

Le fasce di reperibilità si differenziano a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o un dipendente privato. Per i lavoratori privati le fasce di reperibilità sono:

  • Mattina: dalle ore 10 alle ore 12
  • Pomeriggio: dalle ore 17 alle ore 19.

Per i lavoratori pubblici le fasce orarie di reperibilità sono state individuate dalla Riforma Madia all’articolo 8 del D.lgs. 75/2017. Queste sono indicate in tempistiche più ampie rispetto al settore privato:

  • Mattina: dalle ore 9 alle ore13
  • Pomeriggio: dalle ore 15 alle ore18.

2. Visita fiscale e malattia del figlio

L’assenza per malattia del figlio (denominata anche “permesso per malattia del figlio”) è un diritto riconosciuto sia alla lavoratrice madre sia al padre dall’articolo 47 del D.lgs. 151/2001, al fine consentire la cura del bambino di età inferiore a 8 anni. La fruizione di questo periodo di congedo non comporta la sottoposizione del lavoratore alla visita fiscale e il conseguente dovere di reperibilità, in quanto tale astensione viene considerata “permesso retribuito” all’interno del monte ore permessi che il lavoratore accumula durante la propria attività presso il datore di lavoro.

3. Come sapere se si è esonerati dalla visita fiscale?

L’INPS con la Circolare n. 95 del 7 giugno 2016 ha riconosciuto il diritto di esonero all’obbligo di reperibilità per alcune situazioni particolari del lavoratore, ma ben determinate e documentate.

In particolare, dipendenti pubblici o privati sono esentati dal dovere di reperibilità e di conseguenza non sono sottoposti alla visita fiscale nel caso in cui versino in una delle seguenti condizioni:

  • malattie gravi,
  • infortuni sul lavoro,
  • patologie documentate per cause di servizio,
  • gravidanza a rischio,
  •  ricovero ospedaliero,
  • eventi morbosi connessi a invalidità.

La ratio di tale disposizione poggia sulla prevalenza del diritto alla salute del lavoratore sul diritto del datore di lavoro ad avere continuità nella produttività aziendale. In tal modo si garantisce al malato la sottoposizione a cure salvavita o a terapie particolari che impongono l’allontanamento per un periodo lungo o indeterminato dalla propria abitazione.

Il lavoratore, tuttavia, per poter godere di tale diritto deve presentare al datore di lavoro e all’INPS tutta la documentazione medica attestante lo stato di grave malattia e la necessità della sottoposizione a cure particolari.

4. Le conseguenze dell’assenza alla visita fiscale: cosa scrivere nella lettera di giustificazione se non si è reperibili

Sono previste sanzioni nel caso in cui il lavoratore, al momento della visita fiscale, non sia presente nel luogo indicato nella certificazione medica inviata all’INPS.

Queste devono identificarsi in:

  • 100% dell’indennità percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di assenza alla prima visita,
  • 50% del restante periodo per la seconda assenza;
  • 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla terza visita.

È possibile, inoltre, che il lavoratore venga sottoposto a procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro.

Al fine di evitare tali conseguenze pregiudizievoli e in presenza di reali e comprovate motivazioni, il lavoratore può presentare, entro 15 giorni dalla notifica della sanzione, una lettera di giustificazione per l’assenza alla visita fiscale.

Sia i lavoratori dipendenti pubblici che privati possono presentare una giustificazione documentata, indicando:

  •  causa di forza maggiore;
  • situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove;
  • visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

Si deve precisare, inoltre, che il dipendente pubblico che si assenti per le motivazioni appena descritte durante le fasce di reperibilità è tenuto a comunicare preventivamente l’assenza all’amministrazione pubblica di appartenenza, la quale, a sua volta, deve inviare all’INPS idonea comunicazione.

È opportuno specificare che non sono considerate valide tutte le giustificazioni legate a:

  • malfunzionamenti degli impianti di citofoni;
  • necessità di espletare piccole e impellenti commissioni quotidiane.

In ogni caso, a seguito del fallimento della visita fiscale per irreperibilità del lavoratore nel domicilio il medico deve inviare la richiesta di presentazione presso gli ambulatori della struttura territoriale dell’INPS in una determinata data.

Fonti Normative

Art. 32 e 41 Cost.
Art. 5 L.300/1970
Art. 47 D.lgs. 151/2001
Art. 8 D.lgs. 75/2017
Art. 55 septies D.lgs. 165/2001
Circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016

Valentina Occhipinti

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