Come fare per dare le dimissioni online?

Se fino a qualche anno fa le dimissioni venivano date tramite semplice lettera da consegnare al datore di lavoro, oggi la situazione si è informatizzata a seguito dell’introduzione delle dimissioni online ad opera del Jobs Act.

dimissioni online

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Sono molti quelli che ambiscono al famoso “posto fisso” all’interno della Pubblica Amministrazione, ma è altrettanto vero che ci sono molti giovani alla continua ricerca di un posto migliore. Spinti dall’ambizione, dalla noia o magari perché non si trovano bene coi colleghi e/o i capi, molti lavoratori rassegnano le dimissioni.

Dunque, come si rassegnano le dimissioni online?

1. Dimissioni volontarie telematiche

Le dimissioni rappresentano un atto unilaterale del lavoratore con il quale questi comunica al suo datore la volontà di non proseguire il rapporto di lavoro. L'effetto delle dimissioni, infatti, è quello di interrompere il rapporto di lavoro.

Ai fini della loro validità non è richiesto il consenso del datore di lavoro, il quale dovrà solo essere previamente avvisato.

La scelta del lavoratore di presentare le dimissioni non deve essere motivata e, pertanto, è insindacabile. Difatti, la legge non richiede la sussistenza di determinate giustificazioni. 

Le dimissioni, tuttavia, devono essere presentate con un congruo preavviso. Non è consentito, infatti, al dipendente interrompere il rapporto lavorativo improvvisamente, salvo sussistano particolari ragioni. Ciò risponde all'esigenza del datore di lavoro di avere il tempo necessario per trovare un idoneo sostituto del dimissionario.

Il termine di preavviso viene stabilito dai contratti collettivi di lavoro ed è variabile in ragione dell'inquadramento e dell'anzianità di servizio del lavoratore. Alcuni CCNL (ad esempio, quello del commercio) prevedono che il periodo di preavviso decorra o dal primo giorno del mese o dal sedicesimo.

In mancanza di preavviso, il datore di lavoro potrà trattenere a scopo risarcitorio una somma (la cosiddetta indennità di preavviso) sull’ultima busta paga del dipendente.

Vi sono, tuttavia, casi in cui è possibile non rispettare il preavviso, come nelle dimissioni per giusta causa. In tali ipotesi, il lavoratore può dimettersi con effetto immediato ove il datore di lavoro assuma comportamenti talmente gravi da compromettere in maniera irreversibile il rapporto professionale. Pensiamo, ad esempio, ai casi di mobbing in cui sarebbe paradossale consentire una prosecuzione, seppur breve, del rapporto. Le dimissioni per giusta causa, peraltro, danno diritto alla NASPI a differenza delle canoniche dimissioni.

In ogni caso, prima di rassegnare le dimissioni per giusta causa è bene rivolgersi ad un avvocato del lavoro al fine di intraprendere la strada più idonea e ottenere la migliore tutela.

2. Comunicazione delle dimissioni

Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a far data dal 12 marzo 2016 il lavoratore è tenuto ad utilizzare un apposito modulo reperibile sul sito internet del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) per la comunicazione delle dimissioni.

Il modulo può essere compilato dal lavoratore in proprio attraverso il pin dispositivo o lo spid oppure tramite i soggetti abilitati, quali un patronato, un’organizzazione sindacale, consulenti del lavoro.

Il Pin può essere richiesto in 3 modi:

  • online sul sito dell’Inps dalla voce “procedura richiesta PIN”;
  • presso le sedi dell’Inps;
  • tramite il Contact Center: 803164 (da fisso) o 06164164 (da cellulare).

Lo Spid (sistema pubblico d’identità digitale) è un domicilio virtuale che permette a cittadini e imprese di accedere a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni. È connesso al diritto di ogni cittadino di dotarsi anche di una PEC (posta elettronica certificata) ed è costituito da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente.

Dopo aver firmato digitalmente il modulo, si riceve dal sistema informatico ministeriale una certificazione che attesta provenienza, data e ora della sottoscrizione digitale.

Entro 7 giorni dalla trasmissione del predetto modulo il lavoratore ha la possibilità di revocare le dimissioni.

In questa procedura non è previsto alcun intervento da parte del datore di lavoro, il quale dovrà prendere solo atto delle dimissioni o della loro revoca, quando le riceverà nella propria casella pec (posta elettronica certificata). La Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo.

Se il datore dovesse alterare il modulo o accettare un modulo di dimissioni irrituale (diverso cioè da quello presente sul sito del ministero) può essere sanzionato con una multa che va da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 30.000 euro.

Prima di procedere alle dimissioni online è necessario confrontarsi con le risorse umane dell’azienda e/o con il datore di lavoro e comunicare loro la propria intenzione ai fini del rispetto del termine di preavviso.

Difatti, sebbene la data della trasmissione valga come data di riferimento, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando a datore di lavoro e lavoratore la liberà di accordarsi. Sarà poi il datore di lavoro a indicare l’effettiva data di cessazione del rapporto inviando un’apposita comunicazione in merito.

3. Chi può presentare le dimissioni online?

Le dimissioni telematiche possono essere presentate da tutti i lavoratori del settore privato, salvo alcune categorie che devono rassegnarle in modalità cartacea tramite la classica lettera, come ad esempio lavoratori domestici (colf, babysitter, badanti), lavoratori della PA, tirocinanti.

Fonti normative

D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151: disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

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