Usucapione abbreviata a 10 anni: quali condizioni?

Con il termine “usucapione” si fa riferimento a quell’istituto giuridico che consente al possessore di un determinato bene di diventarne proprietario a titolo originario, qualora lo stesso bene rimanga in suo possesso per il tempo previsto dalla legge.

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1. Cos’è l’usucapione

L’usucapione è disciplinata dall’art. 1158 cc; esso definisce tale istituto giuridico come un modo di acquisto dei diritti reali su beni mobili e immobili per effetto del possesso continuo e ininterrotto per i periodi di tempo stabiliti dalla legge.

L'elemento fondamentale dell’usucapione, infatti, è il possesso: affinchè l’usucapione si realizzi validamente, è essenziale la presenza dell’animus possidendi, ovvero l’intenzione a possedere il bene esercitando sullo stesso gli stessi poteri che potrebbe esercitare il proprietario. Tale possesso, inoltre, deve essere conseguito senza violenza o clandestinità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1163 cc.

L’ulteriore requisito richiesto dalla norma in oggetto è quello temporale: l’usucapione si perfeziona solo se il possesso del bene è continuo e non interrotto nel tempo. L’interruzione del possesso può verificarsi in presenza di un evento, che sia naturale o civile, che ne impedisca la prosecuzione. Si parla di interruzione naturale quando il possessore viene privato del possesso per oltre un anno; mentre, si è in presenza di un’interruzione civile quando contro il possessore è stata esercitata una domanda giudiziale ovvero vi è stato il riconoscimento del diritto altrui.

2. Tipi di usucapione

I tipi di usucapione previsti dall’ordinamento si differenziano sulla base di quanto il possesso debba durare nel tempo.

Essa si differenzia in:

  • Ordinaria;
  • Abbreviata.

Per quel che riguarda l’usucapione ordinaria, la legge prevede diversi tempi di durata del possesso a secondo dei beni che vogliono essere usucapiti.

La regola generale prevede che il possesso continuo ed ininterrotto debba protrarsi per venti anni per tutti i beni immobili, le universalità di mobili ed i beni mobili posseduti senza titolo astrattamente idoneo all’acquisto del diritto, solo se acquistati in mala fede. Qualora l’acquisto di questi ultimi sia, invece, in buona fede, l’usucapione si realizzerà trascorsi soli dieci anni.

3. L’usucapione abbreviata

La cosiddetta usucapione abbreviata è disciplinata dall’articolo 1159 cc. Tale previsione normativa ammette che l'usucapione si realizzi sui beni immobili mediante il possesso continuo ed ininterrotto protrattosi per (soli) dieci anni.

L'abbreviazione dei termini è compensata dai particolari requisiti che il possesso deve avere; infatti, perché si realizza validamente l’usucapione abbreviata è necessario:

  1. che il possesso sia iniziato in buona fede: ovvero il possessore deve essere convinto di aver acquistato la proprietà da un soggetto che sembrava essere effettivamente il proprietario del bene, anche se in successivo momento si è rivelato non essere tale;
  2. che ci sia un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, o altro diritto reale di godimento: si deve cioè trattare di un atto pubblico mediante il quale viene trasferita la proprietà del bene dal soggetto che sembra essere l’effettivo proprietario al soggetto che ne diventa possessore;
  3. che il titolo sia successivamente trascritto.

Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, si può dire che l’usucapione decennale opera solo nel caso in cui si acquisti il bene da un soggetto che non è, in concreto, il legittimo proprietario, e non invece quando vi sia un acquisto da colui ne è proprietario ma, ad esempio, in base a un contratto nullo o comunque viziato.

Per quanto riguarda invece la buona fede, si tratta della cd buona fede soggettiva disciplinata dall’art. 1147 c.c., ovvero consiste nell’ignoranza di ledere un diritto altrui; essa si presume ed è sufficiente che vi sia stata al momento dell’acquisto. Tale buona fede, inoltre, deve essere fondata su un titolo che giustifichi il possesso: infatti, non può aversi l’usucapione decennale nel caso in cui il titolo contenga elementi idonei a consentire, con la normale diligenza, di escludere o comunque dubitare della titolarità in capo all’alienante del diritto trasferito.

Infine, è bene considerare che, grazie alla trascrizione del titolo mediante il quale opera il trasferimento del bene, attraverso una visura ipocatastale è anche possibile conoscere tra le diverse informazioni, anche la tipologia dell’atto di provenienza e quindi se è stata trascritta un’usucapione abbreviata.

L’usucapione abbreviata non riguarda solo i beni immobili, ma può riguardare:

  • beni immobili;
  • beni mobili registrati e non;
  • universalità di mobili.

In base alla tipologia del bene oggetto dell’usucapione la legge prescrive, oltre alla sussistenza dei succitati requisiti, una specifica durata del possesso.

Nello specifico, è importante ricordare le seguenti regole:

  • beni immobili: abbiamo visto che l’usucapione decennale si realizza se il possessore ha acquistato la proprietà in buona fede; l’acquisto è stato concluso mediante un titolo astrattamente idoneo, tale da giustificare il trasferimento ed è stato regolarmente trascritto nel rispetto delle norme che prevedono la trascrizione dei beni immobili;
  • beni mobili registrati: l’usucapione si realizza in tre anni se sussistono i medesimi presupposti di cui sopra;
  • universalità di mobili: il termine abbreviato è di 10 anni se sussistono buona fede e presenza del titolo astrattamente idoneo;
  • beni mobili: l’usucapione in questo caso avviene in dieci anni se il possesso viene a manifestarsi in buona fede ed è giustificato da un titolo astrattamente idoneo alla base del trasferimento.

Alice Gottani

Fonti normative

Articoli 1158 – 1159 e ss, Codice Civile

Cass. sent. n. 986/1971

Cass. sent. n. 7278/1992

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