Come tutelarsi dai rumori molesti in un condominio?

Facile litigare per gli schiamazzi, le urla o gli elettrodomestici azionati ad orari inusuali. Come tutelarsi in tali situazioni? In caso di rumori molesti in condominio, a chi rivolgersi?

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1. Quando il rumore supera la normale tollerabilità?

Per tutelarsi è necessario capire quando il rumore in condomino integra il disturbo della quiete pubblica e quando invece no.

  • Se il rumore non supera la normale tollerabilità, esso deve ritenersi consentito e lecito con impossibilità ad agire contro l’autore.
  • Se invece il rumore supera la normale tollerabilità ma non turba la tranquillità di tutto il condominio o di gran parte di esso, non c’è reato ma un semplice illecito civile.
  • Il rumore è reato solamente quando supera la normale tollerabilità e disturba un numero indeterminabile di persone.

La “normale tollerabilità” non è definita dalla legge e viene stabilita dal giudice sulla base di concrete circostanze quali l’orario, la persistenza, la collocazione dell’immobile. Mentre quando si tratta di impianti rumorosi tramite la nomina di un perito (consulente tecnico d’ufficio). Generalmente i condomini approvano autonomamente determinati regolamenti condominiali con lo scopo di regolare gli orari in cui è concesso fare rumore e quelli in cui ciò non è permesso.

In linea generale, solitamente i rumori più fastidiosi sono concessi dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00; al di fuori di questi orari vige il normale obbligo di silenzio. Il condominio, però, potrebbe anche adottare differenti orari in base alla stagione (es. differenza tra inverno ed estate) o in relazione ai giorni della settimana (es. domenica rispetto ad altri giorni).

Il tutto comunque sarà prescritto all’interno del regolamento condominiale normalmente detenuto dall’amministratore del condominio.

2. Come tutelarsi quando il rumore non è reato

La persona che si sente lesa ha possibilità di rivolgersi all’amministratore del condominio presentando la richiesta per la convocazione di un’assemblea condominiale straordinaria, nella quale esporrà il problema. A questo punto, nella normalità dei casi, si tenterà di arrivare ad una soluzione condivisa sia dal soggetto autore delle molestie sia da tutti gli altri condomini. Nel caso in cui il primo tentativo non dia i frutti sperati si procederà quindi a riunire l’assemblea dei condomini e, all’esito di essa, nel caso si ravvisi il disturbo, l’assemblea approverà la sanzione con una delibera impugnabile entro 30 giorni dall’approvazione.

La sanzione, applicata dall’amministratore, prevederà un’ammenda fino a 200 euro, che potrebbe raggiungere anche gli 800 euro in caso di recidiva. Quando il rumore in condominio non integra un reato è possibile avviare un normale che può essere predisposto anche nelle forme di un ricorso d’urgenza al tribunale, al fine di ottenere un’ordinanza inibitoria cioè mediante la quale il giudice ordini al responsabile di non molestare più i vicini. Il giudice potrà anche disporre, per ogni giorno in cui l’ordine non verrà rispettato, una sorta di “multa”.

Il soggetto che si ritiene danneggiato potrà anche ottenere il risarcimento purché dimostri il danno. e una compromissione della qualità di vita.

3. E quando è reato?

I rumori molesti rappresentano reato se disturbano la tranquillità. È necessario però che la propagazione delle onde sonore abbia una diffusa attitudine offensiva ed un’idoneità a turbare la pubblica quiete. Quindi è richiesta “l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare”. (Cass. Sent. n. 2258/2021)

La vittima del rumore può sporgere denuncia alla polizia o ai carabinieri, oppure depositare una denuncia presso la Procura della Repubblica e le autorità avvieranno le indagini e ci sarà il rinvio a giudizio del colpevole, nei cui confronti inizierà il processo penale che sfocerà nella relativa condanna. La vittima può costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno.

Fonti normative

Art. 70 cod. civ.

Art. 659 c.p.

Cass. Sent. n. 2258/2021

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