Disturbo della quiete pubblica: cosa si rischia?

La tutela della tranquillità e della serenità della collettività.

disturbo quiete pubblica

 

1. Definizione.

Schiamazzi e rumori o l'abuso di strumenti sonori ovvero lo strepitio di animali possono arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone. Parimenti può accadere per gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. L'art. 659 c.p. è la norma che tutela la tranquillità e la serenità della collettività e trova operatività non quando sia una singola persona a lamentarsi per i rumori molesti ma una molteplicità di individui.

Se è un singolo cittadino ad elevare tale lamentela, infatti, non può farlo in sede penale, bensì dovrà esperire un'azione civile per il risarcimento del danno. La condotta penalmente rilevante può essere commissiva od omissiva, posta in essere a titolo di dola o colpa. In tal caso le vittime possono essere risarcite costituendosi parte civile nel processo penale e dimostrando il danno subito. A meno che il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna, non sia ammesso all'oblazione speciale.

2. La condotta punibile come reato e quella come illecito amministrativo.

Se si verifica esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni scatta l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, co. 2, della l. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico). All'inverso se le doglianze vengono sollevate da più persone e si è superato il limite della normale tollerabilità può configurarsi il reato contravvenzionale previsto dall'art. 659 c.p. co. 1 punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.

Se la violazione posta in essere riguarda altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse, però da quelle impositive di limiti di immissione acustica scatta l'ipotesi di cui al co. 2 che prevede l'ammenda da 103 euro a cinquecentosedici euro.

Va sottolineato che più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso di esercizio di professione o mestiere rumoroso in spregio alle disposizioni della legge ovvero alle prescrizioni dell'Autorità, la lesione del bene giuridico protetto (quiete e tranquillità pubblica) comune all'art. 659 comma 2 c.p. ed all'art. 10 della legge 447/95, è presunta opelegis ed "è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall'art. 10 suddetto, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia".

3. Disturbo della quiete pubblica: la responsabilità del locale.

Con la sentenza n. 31279/2017 la corte di cassazione ha riconosciuto la responsabilità ex art. 659, 1 comma, per il gestore di un locale il cui impianto di aerazione superava i limiti di normale tollerabilità. Così come con la sentenza del 24 ottobre 2018 ha confermato la condanna contro l'amministratrice di un disco bar e karaoke per il reato di cui all'art. 659, 2 comma, in quanto l‘applicazione della norma penale è stata ritenuta corretta.

Non si è trattato, infatti, del semplice superamento dei limiti delle emissione sonore nell'ambito di una attività intrinsecamente rumorosa, ma della lesione e/o messa in pericolo della quiete pubblica, come tale pregiudizievole della salute collettiva costituzionalmente protetta dall'art. 32 Cost., tutto ciò in modo reiterato e non semplicemente occasionale, al punto da mettere a repentaglio la salute e la tranquillità delle persone.

Vincenza Luciano

Fonti normative

Codice penale: art. 659.

  1. 447/1995: art. 10

Giurisprudenza: Cass., sez. III, sent. n. 31279 del 22 giugno 2017

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