Sanzioni per il reato di violazione di brevetto

Il brevetto come strumento per attribuire in modo certo un’invenzione al suo ideatore.

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1. La tutela della pubblica fede

Il brevetto consente di riferire in modo certo una data invenzione al suo ideatore, che ha il diritto a sfruttare la sua opera. Sia all’interno del codice penale che nella normativa speciale troviamo norme poste a sua tutela. Si tratta di norme che devono salvaguardare la pubblica fede: artt. 473 ss. c.p., art. 474, art. 517-ter. c.p., art. 127 d.lgs. n. 30/2005. Si punisce la contraffazione e l’utilizzo di un marchio o di un brevetto.

La pena è quella detentiva accompagnata a quella pecuniaria e si applicano quando l’illecito è operato dal contraffattore al fine di trarne profitto, vale a dire allo scopo di realizzare un qualsiasi tipo di vantaggio, anche non puramente economico.In questi casi scatta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

L’art. 474-ter c.p. prevede, quale circostanza aggravante, l’aver commesso il fatto in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, con la conseguenza che la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si aggiunge a tale quadro, quanto previsto dall’art. 127 del D.lgs. n. 30/2005 che punisce chiunque, salva l’applicazione degli artt. 474 e 517 c.p., fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido.

2. Il caso autostrade per l’Italia-autovelox

Uno dei casi più eclatanti degli ultimi tempi di violazione delle norme poste a tutela del diritto di brevetto è quello che ha visto la condanna di autostrade per l’Italia per aver “copiato” il brevetto del sistema tutor. Il colosso che gestisce le autostrade, secondo la Corte di Appello di Roma (sent. 10 aprile 2018), si sarebbe appropriata di un progetto risalente ad una piccola ditta toscana (la Craft di Grevi in Chianti).

Da qui la disposizione di rimuovere e distruggere tutte le apparecchiature installate da autostrade per l’Italia e corrispondere a titolo di multa una somma pari a 500 euro, a favore della Craft, per ogni giorno di ritardo nell’osservanza della sentenza. La società autostrade per l’Italia, che nelle more ha impugnato con ricorso per Cassazione tale sentenza, ha deciso di non rimuovere nessun sistema tutor ma di mantenere attivo il sistema attuale fino alla sua sostituzione integrale. Questo perché grazie a tale sistema si è ridotto del 70% il numero delle morti sulla rete autostradale.

La cosa paradossale è che da ultimo sono state presentate altre due nuove querele contro il nuovo sistema di controllo della velocità media che ha sostituito i tutor, dove vengono ribaditi dubbi circa sua la reale innovatività; con consequenziale richiesta di sequestro delle nuove apparecchiature. Da ultimo si sottolinea che anche il Tribunale delle imprese di Roma ha dichiarato che Autostrade per l’Italia non è proprietaria del software del tutor (sent. 4 gennaio 2019, n.120). Ora in attesa che la questione trovi soluzione in campo giurisdizionale va detto che a novembre del 2019 il brevetto originario del Tutor scadrà, con la conseguenza che tali sistemi potranno essere utilizzati liberamente.

Vincenza Luciano

Fonti normative

Codice penale: artt. 473, 474. 517-ter

D.lgs. n. 30/2005: art. 127

Giurisprudenza: Corte di app. di Roma, sent. 10 aprile 2018.

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