Risarcimento danni per un pedone investito

Ottenere il risarcimento per un pedone è quasi sempre abbastanza facile poiché la legge presume sempre la colpa del conducente dell’automezzo e quindi lo obbliga a risarcire il danno. Ci sono tuttavia dei casi in cui il conducente può provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento e una parte di colpa potrà essere addebitata anche al pedone. Di seguito analizzeremo perché per il pedone investito la via del risarcimento appare il più delle volte in discesa, mentre più aggravata risulta essere la posizione del conducente responsabile dell’evento.

1. LA PRESUNZIONE DI COLPA

Come anticipato in premessa, l’investimento di un pedone pone una presunzione di colpa a carico del conducente di un qualunque mezzo di trasporto senza guida di rotaie (sia esso un autoveicolo, una moto ovvero finanche una bicicletta ecc.). La norma generale che pone la regola è l’art. 2054 del codice civile, ai sensi del quale il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose per effetto della circolazione stradale, salvo non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Questa norma, pertanto, pone una deroga al principio generale dell’onere della prova secondo cui, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti a fondamento della domanda. Nei casi di pedone investito, dunque, qualora questi agisca per ottenere il risarcimento, sarà il conducente del veicolo a dover dare prova di aver fatto il possibile per evitare l’incidente ovvero che lo stesso sia avvenuto per colpa del pedone. Ma perché questa eccezione? Perché il pedone viene considerato come la parte più “debole” nel rapporto con il conducente di un mezzo, e dunque occorre una tutela maggiore nei suoi confronti. L’art. 2054, ponendo la presunzione di colpa, e derogando così al principio dell’onere della prova, ha inteso imporre ai conducenti di veicoli un comportamento particolarmente oculato e prudente, estendendo al massimo il livello di diligenza alla guida.

In sostanza è chi guida a dover tutelare non solo sé stesso, ma anche l’incolumità altrui, osservando le regole di prudenza e diligenza necessarie ad evitare le situazioni di pericolo.

Il Codice della Strada indica espressamente gli obblighi del conducente nei confronti dei pedoni, e tra questi:

  • fermarsi quando i pedoni transitano o si accingono a transitare sulle strisce pedonali, quando il traffico non è regolato da agenti o semaforo;
  • il medesimo obbligo sussiste quando occorre svoltare per inoltrarsi verso un’altra strada;
  • ugualmente, qualora la strada sia sprovvista di attraversamenti pedonali, i conducenti devono consentire ai pedoni il transito in condizioni di sicurezza;
  • esaminare costantemente le strade percorse, in relazione alle condizioni del tratto stradale medesimo e del luogo (se trattasi di centro abitato oppure no, strada sconnessa ecc..) al fine, anche, di prevedere possibili comportamenti dei pedoni.

Infine è opportuno ricordare che l’investimento di un pedone, a seconda delle modalità e della gravità, può comportare non solo conseguenze sul piano civile, ma anche in sede penale, come nei casi di omissione di soccorso o fuga dopo l’incidente e, nelle ipotesi più gravi, configurare addirittura il reato di omicidio stradale, specificamente previsto e disciplinato dalla legge.

 

2. Gli obblighi del pedone

Se è vero, come è vero, che nell’immaginario collettivo il pedone è considerato la parte più debole e, dunque, viene tutelato a prescindere dalle dinamiche dell’incidente, nei casi concreti le cose non stanno esattamente così.

Il fatto che il pedone sia considerato la parte debole nel rapporto con il conducente di un veicolo, come pure la presunzione di responsabilità a carico di quest’ultimo, non significa che il pedone stesso possa comportarsi come meglio crede e senza alcun rispetto di regole durante il proprio transito sulle carreggiate.

Difatti, la legge interviene a disciplinare anche il comportamento dei pedoni nella circolazione stradale, il cui mancato rispetto delle regole può consentire al conducente di dimostrare il concorso di colpa del pedone, che ha contribuito così a determinare l’evento di danno, ovvero addirittura riuscire ad escludere al 100% la propria responsabilità.

Tra le norme di comportamento stradale da rispettare, ricordiamo che i pedoni:

  • devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti e qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione;
  • per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi e che in assenza, possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri;
  • è fatto loro divieto di sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità;
  • è, altresì, vietato, sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni;
  • quando si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti;
  • È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

 

3. Risarcimento danni pedone investito

Per ottenere il risarcimento (che comprende i danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali), il pedone che è stato investito deve riuscire a procurarsi, già nell’immediato, più prove possibili che dimostrino l’accaduto:

  1. innanzitutto, se ha riportato delle lesioni fisiche può chiedere l’intervento del personale sanitario, chiamando il 118 o comunque, se il suo stato di salute glielo permette, può recarsi da solo al pronto soccorso per effettuare tutti gli esami necessari (ecografia, radiografia, ecc.);
  2. risulterà utile cercare eventuali testimoni che abbiano assistito al fatto, in modo che possano essere chiamati a raccontarne la dinamica;
  3. infine, se è possibile, è consigliabile far intervenire le autorità di pubblica sicurezza (es. Polizia municipale, Carabinieri) affinché redigano un verbale che contenga il resoconto dell’accaduto. Sul verbale vanno annotati anche i dati del mezzo, della Compagnia Assicurativa e le generalità del conducente del veicolo.

In seguito, il danneggiato dovrà inviare una lettera raccomandata a/r al conducente del veicolo, al proprietario del veicolo (se diverso dal conducente) e alla Compagnia Assicurativa.

Data la complessità della procedura si consiglia, vivamente, di affidarsi a un avvocato che procederà a formulare la richiesta nelle modalità e nei termini richiesti dalla legge La richiesta deve indicare:

La richiesta deve indicare:

  • le generalità del soggetto leso (comprensive di codice fiscale) e ogni altra informazione che risulti utile (attività professionale, reddito);
  • le generalità del proprietario del veicolo responsabile dell’incidente, eventualmente l’indicazione del conducente se diverso dal proprietario, la polizza assicurativa per la RCA del veicolo medesimo;
  • il giorno e il luogo in cui è avvenuto il sinistro;
  • la dinamica del fatto;
  • l’entità delle lesioni riportate;
  • una dichiarazione attestante le prestazioni a cui il danneggiato ha o non ha diritto (es. quelle erogate in alcuni casi dall’INAIL);
  • lo stato di famiglia della vittima, in caso di incidente mortale;
  • il personale eventualmente intervenuto (sanitari o agenti di pubblica sicurezza).
  • la percentuale di invalidità subita, che se inferiore ai 9 punti occorre allegare copia del certificato di guarigione;

Una volta inviata la raccomandata, la Compagnia Assicurativa deve entro 90 giorni:

  • proporre al danneggiato un’offerta di risarcimento: per formulare l’offerta la Compagnia potrebbe chiedere alla vittima di sottoporsi ad una visita di un medico legale per accertare l’entità del risarcimento. Il danneggiato non può rifiutare di sottoporsi alla visita a pena di mancato ottenimento del risarcimento; 
  • non proporre alcuna offerta specificandone i motivi (es. il danneggiato non è stato vittima di alcun sinistro).

Nel caso in cui la Compagnia Assicurativa ritiene la documentazione incompleta, può richiederne un’integrazione entro 30 giorni: nel frattempo il termine di 90 giorni rimane sospeso. Il termine è di 60 giorni se il pedone ha subito soltanto danni alle cose.

Una volta formulata l’offerta dalla Compagnia Assicurativa il danneggiato può:

  • accettare l’offerta: la Compagnia dovrà pagare l’importo entro 15 giorni dall’accettazione;
  • rifiutare l’offerta: la Compagnia dovrà pagare l’importo stabilito nell’offerta entro 15 giorni, ma successivamente dovrà versare la differenza tra quanto già versato e quanto richiesto dal danneggiato, anche a seguito di eventuali accertamenti;
  • non pronunciarsi sull’offerta: valgono le stesse regole del caso di rifiuto. Quando il danneggiato si pronuncerà, dovrà essere versata la differenza dovuta.

Nel caso in cui il termine di 60 o 90 giorni sia già scaduto senza che la Compagnia Assicurativa si sia pronunciata, il danneggiato dovrà innanzitutto tentare una soluzione amichevole con la Compagnia Assicurativa mediante il procedimento di negoziazione assistita servendosi dell’aiuto di un avvocato civilista.

Il procedimento di negoziazione assistita ha lo scopo di tentare una composizione amichevole della lite: in pratica, una parte propone una soluzione e l’altra ha 30 giorni di tempo per accettarla. Se trascorsi i 30 giorni la parte rifiuta l’offerta o non si pronuncia, è possibile ricorrere al Giudice di Pace o al Tribunale a seconda dell’entità dei danni riportati.

 

4. Pedone investito mentre attraversa sulle strisce pedonali

Esistono dei casi in cui la responsabilità del conducente del veicolo può essere limitata dalla prova che nemmeno il pedone si è attenuto al rispetto delle regole del codice della strada.

Si pensi al pedone che viene investito sulle strisce pedonali: normalmente, la responsabilità sarà interamente a carico del conducente del veicolo, tuttavia ci potrebbe essere un concorso di colpa del pedone qualora questi abbia, ad esempio, attraversato la strada sì sulle strisce pedonali quando il semaforo a lui rivolto era rosso.

 

5. Pedone investito mentre attraversa fuori dalle strisce pedonali

È noto che il conducente del veicolo deve sempre rallentare o fermarsi per dare la precedenza ai pedoni che abbiano già iniziato ad attraversare la strada e deve cercare di prevedere tutte le situazioni di probabile pericolo.

Ma anche il pedone che si trova ad attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, deve dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono. Qualora il pedone non rispetti la regola, un eventuale investimento potrebbe essere la causa, in concorso con il conducente del veicolo, dello stesso.

I casi di concorso di colpa nell’investimento di un pedone potrebbero essere, a titolo esemplificativo:

  • l’attraversamento fatto senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano;
  • l’attraversamento fatto in un punto pericoloso, vietato o comunque sconsigliabile (ad esempio dietro ad una curva o attraversando la strada in diagonale o attraversando la strada all’improvviso in un punto coperto).

In questi casi è possibile riconoscere un concorso di colpa del pedone e determinare una differente valutazione del risarcimento a carico del conducente.

 

6. La giurisprudenza

A confermare che anche il pedone sia tenuto al rispetto delle regole di ordinaria diligenza durante il transito stradale è intervenuta più volte anche la giurisprudenza.

Difatti, in una recente pronuncia, il giudice di merito ha ridotto la misura del risarcimento (di circa l’80%) di un pedone investito in quanto, non solo si era immesso repentinamente sulla strada senza prudenza e senza guardare se vi fossero veicoli in arrivo, ma, per di più, transitava parlando al telefono.

Fatto, questo, che ha determinato un concorso di colpa pari a ben l’80%. In un'altra vicenda, due uomini nelle vicinanze di un’area di servizio in provincia di Ferrara procedevano all’attraversamento della carreggiata di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza: in questo caso ai due pedoni imprudenti è stata ascritta la responsabilità esclusiva dell’investimento per aver sottostimato il rischio dell’attraversamento. Conducente salvo al 100%

 

Redatto da: Luisa Panici
Aggiornato da: Avv. Marco Mosca

 

Fonti normative

Art. 2054 c.c.

C.d.S. art. 189, 190 e 191

Codice Penale art. 589bis Art. 148 Codice delle Assicurazioni Private

D.L. n. 132/2014

Cass. Civ n.1429/70; Corte d’appello di Milano sentenza n.2547/2019 n. 2547/19; Tribunale di Trieste n.380/2019

Codice della Strada art. 186 e 186 bis

Codice della Strada art 173

(Tribunale Torino 7.6.2012 n.3904)

Cass. Civ. 21266/2014

Codice della Strada art. 126 e 222

 

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Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...