Ricorso multa: le novità

La multa è la sanzione amministrativa pecuniaria applicata in caso di violazioni di una o più norme del Codice della Strada. Secondo la legge si può presentare ricorso contro la multa quando si pensa che la stessa sia viziata o illegittima o più in generale in tutti in cui chi l’ha ricevuta, ritiene di non doverla pagare.

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Tre sono tipi di ricorsi:
1 . in autotutela, presentati direttamente all’ente emanante la multa;
2. davanti al Prefetto;
3. davanti al Giudice di Pace.
 

1. Ricorso multa in autotutela modello 

Il "trasgressore" che ritenga di aver subito una multa illegittimamente, può agire direttamente nei confronti dell'organo che ha emesso la sanzione, in autotutela, evitando di sottoporsi ai rischi e ai costi del ricorso al Prefetto o all'autorità giudiziaria.

 

MODELLO
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA
All’Ufficio…….. (indicare l’ufficio competente), Via…….., Cap…….citta’……..
OGGETTO:
Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’Art. 68 del DPR n.287/92, dell’Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.
Il/la sottoscritto/a … nata a … il … CF….. e residente in… alla via …. N. … tel. …. Fax….. email……. .
PREMESSO

 

Che con ……………… (l’avviso, la cartella di pagamento, contravvenzione, etc) n……… del ……………………………. notificato/a il……………….. codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro………………irrogando sanzioni per euro…………..

 

CONSIDERATO CHE

Tale provvedimento appare illegittimo perché (indicare le motivazioni relative al proprio caso)

 

CHIEDE

A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).

 

Allega:

-copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;

-documentazione che comprovi l’illegittimità del documento (ricevute di pagamento, prove relative all’errore di persona, visure catastali, ecc.);

-copia del documento di identità.

Luogo e data

 

Firma

 

2.Ricorso multa Giudice di pace e ricorso multa al Prefetto

 

Chi riceve la contestazione o la notificazione di un verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada e che voglia contestarlo, può proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di pace alternativamente. Tale ricorso deve essere proposto nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli articoli 203 e seguenti del Codice della Strada. 

Può presentare ricorso solo chi abbia già ricevuto, da parte dell'organo la notificazione o contestazione del verbale, altrimenti, in caso del preavviso di violazione, il proprietario o il conducente del veicolo devono attendere la notifica del verbale.

Il termine per l'impugnazione del verbale è: 

  • di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, per quanto riguarda il ricorso al Prefetto, 
  • mentre di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per il ricorso al Giudice di Pace.
     

Il ricorso, diretto al Prefetto del luogo della commessa violazione, può essere presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero può essere presentato direttamente al Prefetto tramite raccomandata con avviso di ricevimento

 
Quando si presenta un ricorso al Giudice di pace per impugnare una multa, oltre a quanto già detto in con riferimento ai rapporti con il ricorso al prefetto, si deve considerare che condizione dell'azione è che la sanzione non sia stata pagata. Inoltre, in sede giudiziale, è importante ricordare che il Giudice di pace ha competenza esclusiva per quanto riguarda i ricorsi contro le multe
 
Il ricorso al Giudice di pace va spedito a mezzo raccomandata a/r o depositato personalmente o a mezzo difensore presso la cancelleria e deve contenere, in originale e in quattro copie: 
  • il testo del ricorso;
  • il verbale che si intende impugnare (o l'ordinanza del Prefetto che ha rigettato la prima opposizione). 

Vanno inoltre depositati:

  • le copie dei documenti che si intende allegare e di un documento di identità del ricorrente;
  • la marca da bollo e il contributo unificato
 
Il ricorso al Prefetto, invece, si redige in carta libera e deve essere datato e sottoscritto personalmente con firma autografa dal ricorrente. 
 
Il ricorso presentato dal procuratore legale deve contenere il relativo mandato, mentre è dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinataria di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento.
 
Nel ricorso vanno inseriti: 
 
  • gli estremi del verbale che si vuole impugnare, 
  • l'indicazione in dettaglio delle ragioni di fatto e di diritto alla base dell'impugnazione, 
  • la richiesta di annullamento del verbale e di archiviazione di ogni sanzione pecuniaria.
 
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il Prefetto, ex art. 204 del Codice della Strada, ricevuto il ricorso, esaminati i documenti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, qualora ritenga fondato l’accertamento respinge il ricorso ed emette entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti, un'ordinanza motivata con cui ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, più le spese del procedimento. 
 
Se si richiede l'audizione personale, il termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell'invito a presentarsi e resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se, al contrario, il Prefetto sposa le ragioni del ricorrente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, tenuto poi a darne ai ricorrenti.

Il Giudice di pace, invece, all’esito dell'istruttoria, può dichiarare il ricorso inammissibile, rigettarlo determinando il pagamento di una sanzione di importo compreso tra la sanzione minima e massima prevista dalla legge per la violazione o accoglierlo e annullare la multa, anche in parte. Non sono fissati dei tempi massimi di risposta, al contrario di quanto avviene se ci si rivolge al Prefetto, che è obbligato a rispondere al massimo entro 120 giorni.

3. Novità dalla Cassazione 

La Corte di Cassazione (Ordinanza N. 26843/2018), ha affermato che è efficace un atto di riscossione anche in caso di omessa o invalida notificazione della sanzione presunta. 

Nella specie ha statuito che "in materia di opposizione a sanzioni amministrative è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto”. 

Ciò appare in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2017 ove avevano statuito che” L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.”

Ciò in quanto qualora l’ente non dia prova di avere eseguito in modo valido e tempestivo la notifica del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Il collegio, ha argomentato che il verbale di accertamento di una sanzione stradale rappresenta un “titolo esecutivo”, e definendolo “del tutto peculiare”. Questo consente all’ente che eleva la sanzione di principiare la riscossione coattiva iscrivendo a ruolo esattoriale gli importi corrispondenti alla sanzione amministrativa e agli accessori. Inoltre, la notificazione tempestiva del verbale di accertamento, concerne la fase di formazione del titolo esecutivo, tuttavia la violazione della notifica non impedisce la venuta a esistenza del titolo stesso, pure se viziato in quanto invalido, ovvero irregolare, l’iter di formazione suo proprio. 

Il destinatario della cartella di pagamento emessa su verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ovvero soggetto passivo della riscossione coattiva, piò ancora esperire i tradizionali rimedi oppositivi offerti dagli artt. 615 (opposizione all’esecuzione) e 617 (forma dell’opposizione) del codice di rito.

4. In arrivo l'ingiunzione di pagamento per le multe stradali 

Il ddl n. 1586 contenete l'attuale versione della legge di bilancio 2020 rimette in campo l'istituto dell'ingiunzione di pagamento o ingiunzione fiscale prevista dal vecchio RD n. 639/1910. 

È uno strumento alternativo alla cartella esattoriale che il Comune può utilizzare per recuperare le somme che il trasgressore non ha ancora pagato dopo che gli è stata notificata la multa, ove il competente ufficio comunale concede 30 giorni per provvedere, pena il pignoramento dell'importo
dovuto.

Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati." 

Questo non significa che il pignoramento a cui il Comune potrà fare ricorso, è solo quello mobiliare. Il RD n. 639/1910 contempla anche l'esecuzione immobiliare e nulla vieta di procedere anche al pignoramento presso terzi.

 

Margherita Moretti

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