Procura alle liti

La procura alle liti è un atto giuridico unilaterale, con il quale una parte attribuisce al difensore la funzione di procuratore e, quindi, il potere di rappresentanza in giudizio.

procura alle liti

Il nostro ordinamento prevede l’obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti civili. La difesa personale della parte è prevista solo nelle cause con valore inferiore ai 1.100 euro.

Per tutti gli altri procedimenti è necessaria la presenza e, quindi, la nomina di un avvocato. Il rapporto che si instaura tra avvocato e cliente presuppone il conferimento, da parte di quest’ultimo, di una serie di poteri di rappresentanza e di firma degli atti che trovano la loro ragion d’essere proprio nella procura alle liti.

1. Il ruolo dell'avvocato

Originariamente, l’avvocato svolgeva due funzioni distinte, che in parte trovano (seppur solo su carta) diverse attribuzioni nel codice di procedura civile. Infatti, l’avvocato aveva (come ha tutt’ogggi) il compito di:

- assistere il cliente, ai sensi dell’art. 87 c.p.c. il quale prevede che ogni parte del processo possa farsi “assistere da uno o più avvocati”. In questo caso il difensore è chiamato a supportare il cliente nello svolgimento delle argomentazioni difensive ed a sostenere le proprie ragioni per determinare il convincimento del giudicante.

- diverso, invece, è la funzione svolta dall’avvocato in veste di procuratore. Tale attribuzione è resa obbligatoria dall’art. 82 c.p.c. e consiste nello “stare in giudizio” per conto della parte, con poteri di rappresentanza e di firma.

La funzione dell’avvocato in quanto procuratore, pertanto, si esplica nel compimento e nella ricezione degli atti processuali in nome e nell’interesse del suo cliente. Tale rappresentanza non è sconfinata ma da un lato viene limitata dalla legge, che riserva il compimento di alcuni atti esclusivamente alla parte in causa; oppure, i limiti dei poteri del procuratore possono essere contenuti nella procura alle liti.

2. Cosa si intende per procura alle liti

La procura alle liti è un atto giuridico unilaterale, con il quale una parte attribuisce al difensore la funzione di procuratore e, quindi, il potere di rappresentanza in giudizio. Il potere così attribuito al difensore viene, tecnicamente, definito ius postulandi. La procura deve essere conferita con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata.

Essa può essere generale (quando si vuole conferire all’avvocato lo ius postulandi molto ampio in tutti i processi prevedibili per una determinata pratica) oppure può essere speciale, quindi conferita per uno specifico procedimento.

Nel caso in cui la procura non venga conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la sottoscrizione della parte deve essere “certificata” dall’avvocato.

3. A cosa serve la procura alle liti?

La procura e il sotteso ius postulandi consentono al difensore di svolgere il ruolo di difensore tecnico della parte all’interno di un procedimento a carico di quest’ultimo. I poteri del procuratore vengono specificati nell’art. 84 c.p.c.

In tal senso il procuratore può compiere e ricevere atti processuali nell’interesse della parte che ha conferito la procura. Salvo, come detto sopra, gli atti che la legge riserva espressamente alla parte (ad esempio l’interrogatorio libero della parte davanti al giudice).

Tra i limiti posti dalla legge al procuratore rientra quello di disporre del diritto in contesa (ad esempio rinunciando alla prosecuzione del processo), scelta che spetta esclusivamente alla parte.

4. Quando la procura alle liti è nulla?

La procura alle liti, qualora difetti di un presupposto necessario (quale ad esempio la certificazione di autentica della firma del cliente da parte dell’avvocato) è considerata nulla. Diversa è, invece, l’ipotesi dell’inesistenza della procura.

Tale ipotesi può verificarsi o perché la procura non è mai stata rilasciata alla parte, oppure qualora sia stata conferita al difensore solo per un determinato processo (o grado dello stesso). In entrambi casi, l’invalidità della procura può essere sanata in sede di giudizio. Infatti, il giudice che ravvisi difetti di validità della procura, è obbligato ad assegnare alle parti un termine perentorio per sanare i difetti di rappresentanza.

5. Conclusione

La procura alle liti è l’atto con il quale il difensore può legittimamente agire in giudizio in nome e per conto della parte che rappresenta. È importante assicurarsi che, prima di iniziare un procedimento, l’avvocato scelto sia munito di procura rilasciata correttamente (con la doppia sottoscrizione della parte e del legale).

avv. Francesco Boccia

Riferimenti normativi:

  • art. 82 c.p.c.;
  • art. 83 c.p.c.
  • art. 85 c.p.c.;
  • art. 87 c.p.c.;
  • art. 182, secondo comma, c.p.c.