Scrittura privata: una guida semplice

La scrittura privata è un atto scritto con cui una o più persone regolano i loro interessi di natura personale o patrimoniale e che è destinato ad assumere il valore di piena prova dei firmatari.

scrittura privata

Il valore probatorio della scrittura privata è stabilito dall’art. 2702 c.c., il quale prevede che questa “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

Che cos’è una scrittura privata?

La scrittura privata è un qualsiasi documento redatto per iscritto con qualunque mezzo e firmato dalle persone coinvolte nell’atto giuridico. Gli elementi essenziali di questo tipi di documento sono:

  • il contenuto - vale a dire l’insieme delle disposizioni previsto dalle parti coinvolte (per es. contratto o ricognizione del debito);
  • la sottoscrizione - che è la firma delle parti coinvolte in cui accettano il contenuto del documento;
  • la data - la quale indica il momento in cui l’atto ha efficacia tra le parti. In altre parole, da quando l’atto esiste nel mondo giuridico.

L’assenza di una prova certa di uno di questi elementi potrebbe comportare un contenzioso. In termini pratici, un’attesa che può essere consistente per far valere i propri diritti. Come ovviare a questa situazione? La scrittura privata semplice e autenticata vengono in nostro aiuto.

Il valore legale della scrittura privata

Rispetto all’enunciato dell’art. 2702 c.c., la scrittura privata ha efficacia di prova legale solo in presenza di una di queste due condizioni:

  • l’autenticazione, da parte di un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, attesta che la sottoscrizione è avvenuta in presenza di un soggetto giuridicamente competente, previo accertamento dell’identità di chi sottoscrive (art. 2703 c.c.) e rendere certa la data della scrittura privata;
  • il riconoscimento, che può avvenire in maniera esplicita dalla parte contro la quale la scrittura è prodotta, oppure tacitamente, quando la parte alla quale la - scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace (non si presenta in giudizio) o, pur essendosi costituita, non la disconosce.

Tipologie di scrittura privata

La maggior parte degli atti giuridici che compiamo ogni giorno avviene in forma orale. Tuttavia, vi sono dei casi in cui è necessario provarli. Come fare? La scrittura privata semplice e autenticata viene in nostro aiuto!

La scrittura privata semplice

Con scrittura privata semplice, si intende la scrittura privata non autenticata, ma sottoscritta liberamente dalle parti in modo autonomo e non davanti a un pubblico ufficiale. Per avere questo tipo di scrittura, non possono mancare alcuni elementi fondamentali:

  • la firma posta in calce o a margine del documento, che deve essere eseguita di proprio pugno dai soggetti interessati e con una penna (cosiddetta firma autografa);
  • la data, anche se non è un elemento essenziale è comunque importante ai fini della valutazione della prova.

Tramite la registrazione della scrittura privata si può conferire alla data un valore certo (cosiddetta data certa). Al contrario della scrittura privata autenticata, quella semplice può essere sempre disconosciuta dal soggetto contro il quale viene prodotta (art. 214 c.p.c.).

In questo caso è il soggetto firmatario che deve provarne la validità richiedendo l’istanza di verificazione (art. 216 c.p.c.). Ci sono però due fattispecie in cui anche la scrittura privata semplice ha pieno valore probatorio, si tratta di:

  • riconoscimento tacito della scrittura da parte di chi l’ha prodotta, nel caso in cui non è stata disconosciuta entro la prima udienza o la prima risposta successiva alla produzione (art. 215 c.p.c.);
  • Verificazione giudiziale della scrittura, ovvero, se la parte che ha prodotto la scrittura contestata produce le scritture necessarie per la comparazione.

Scrittura privata autenticata

Gli unici legittimati per legge ad apporre la cosiddetta autentica della scrittura privata sono:

  • il notaio;
  • il segretario comunale e/o provinciale;
  • il console.

Grazie all’attestazione, il documento assume pieno valore probatorio, anche se la veridicità del contenuto può essere comunque contestato tramite gli ordinari mezzi di prova. Nello specifico, la contestazione può avvenire tramite querela di falso (artt. 221 ss. c.p.c.), ovvero il procedimento nel quale l’interessato prova la non genuinità del documento.

Scrittura privata non autenticata

Contrariamente dalla scrittura privata autenticata, la scrittura privata non autenticata ha le seguenti caratteristiche:

  • sottoscritta in modo autonomo dalle parti;
  • sottoscritta non in presenza di un pubblico ufficiale;
  • la data del documento non è certa (per conferire valore certo è necessario la registrazione o, in alternativa, fare apporre il timbro postale);
  • può essere disconosciuta dal soggetto contro cui viene prodotta.

La differenza tra scrittura privata autenticata e semplice

La differenza sostanziale consiste nel fatto che la scrittura privata semplice può sempre essere disconosciuta dal soggetto contro il quale viene prodotta (art. 214 c.p.c.), se costui:

  • nega formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione;
  • effettui il disconoscimento entro il termine perentorio della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione dell’atto (art. 215 c.p.c.).

L’altra fondamentale differenza riguarda l’onere della prova:

  • per l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, chi vuol contestare il documento si deve assumere l’onere di dimostrarne la non autenticità (attraverso la querela di falso);
  • Nel caso invece di scrittura semplice, dopo il disconoscimento del soggetto presunto firmatario, spetta a colui che produce la scrittura provare la genuinità del documento. In questo caso dovrà richiedere l’istanza di verificazione (art. 216 c.p.c.).

Scrittura privata: il fac-simile

Scrittura privata

Preliminare di compravendita Tra ...................... nato/a il ................. a ........................e residente in ....................... via ............... n. .. (c.f.......................) (di seguito denominato promittente venditore) e ...................... nato/a il ................. a ........................e residente in ....................... via ............... n. .. (c.f.......................) (di seguito denominato promissario acquirente)

Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge, i predetti convengono e stipulano quanto segue:

Il promittente venditore è proprietario del seguente appartamento identificato anche nell'allegata planimetria: ..................descrivere l'immobile indicando anche i dati catastali............... I

l promittente venditore promette di vendere al promissario acquirente che promette di acquistare il sopra descritto appartamento al prezzo di Euro ..............

Il venditore dichiara che l'unità immobiliare verrà ceduta libera da qualsiasi vincolo, pignoramento o ipoteca e non occupata né oggetto di contratti di locazione.

L'unità immobiliare sarà venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il trasferimento di proprietà avverrà con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il ...................... termine che le parti dichiarano essere essenziale.

La convocazione dinanzi a un notaio potrà essere fatta da una qualsiasi delle parti con un preavviso di almeno 20 giorni (...specificare se lo si desidera il nome di un notaio...)

Il pagamento del prezzo, la consegna del bene e l'immissione nel possesso avverranno al momento del rogito notarile. Al momento della firma della presente scrittura viene versata una caparra di euro .......

Letto, approvato e sottoscritto

Città:.................

Data: ....................

Firma delle parti

Giuseppe Matteo Miroddi

Fonti normative

  • Art. 2702 c.c.
  • Art. 2703 c.c.
  • Art. 214 c.p.c.
  • Art. 215 c.p.c.
  • Art. 216 c.p.c.
  • Artt. 221 ss. c.p.c.

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