Negoziazione assistitita risarcimento danni da infiltrazione

La negoziazione assistita rappresenta una via sempre più diffusa per la risoluzione di controversie, offrendo alle parti coinvolte l'opportunità di risolvere in via amichevole le questioni che le dividono.

Negli ultimi anni il Legislatore ha introdotto una serie di strumenti volti a degiurisdizionalizzare o a definire in via alternativa a quella giurisdizionale (ossia quella che passa attraverso lo svolgimento del processo) le situazioni controverse. Il fine perseguito è quello di deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari, che, a causa dell’esponenziale aumento delle cause iscritte a ruolo, rischiano di essere sempre più congestionati, rendendo ai magistrati finanche impossibile il compito di decidere in tempi ragionevoli in merito a tutti i giudizi affidatigli.

Tra gli strumenti di cui si discute si rammenta anche la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, introdotta ad opera del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 (titolata “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile”). Nei paragrafi seguenti si tenterà di esaminare gli aspetti salienti dell’istituto.

Cos’è la negoziazione assistita e come funziona per il risarcimento dei danni da infiltrazioni?

La negoziazione assistita è, quindi, definibile come uno degli strumenti che il legislatore mette a disposizione delle parti al fine di tentare una risoluzione delle questioni controversie tra loro pendenti in via extraprocessuale o, meglio, stragiudiziale.

E’ per tale ragione che, insieme agli atri strumenti simili, viene denominata come strumento “alternative dispute resolution” o ADR. Essa si sostanzia in un accordo mediante il quale le parti coinvolte convengono di cooperare in buona fede e con lealtà allo scopo di risolvere la controversia in “via amichevole” e per il tramite di avvocati iscritti all’albo professionale.

La rilevanza dell’istituto è notevole, specie ove si consideri che in talune ipotesi essa è considerata addirittura condizione di procedibilità. Ciò significa che all’attore che voglia far valere in giudizio il proprio diritto non è consentito avviare il processo senza aver preventivamente esperito la negoziazione assistita e che, ove non vi provveda, rischia di vedere il giudizio instaurato dichiarato improcedibile.

Anche in riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni da infiltrazioni si ritiene debba in talune ipotesi doversi richiedere la negoziazione assistita. Ciò, in particolare accade, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, qualora un soggetto intenda proporre in un giudizio una domanda di pagamento somme a qualsiasi titolo – quindi, anche a titolo di risarcimento danni da infiltrazioni – in misura che non ecceda i 50.000,00 euro e salvo che non debbia avviarsi la mediazione obbligatoria.

Quali sono i vantaggi della negoziazione assistita rispetto alla causa giudiziaria per il risarcimento dei danni da infiltrazioni?

I vantaggi della procedura di negoziazione assistita rispetto alla causa giudiziaria ordinaria per il risarcimenti dei danni da infiltrazioni consistono, innanzitutto, nella velocizzazione del raggiungimento, ove l’iter si concluda positivamente, dello scopo risarcitorio, in quanto l’iter processuale richiede indiscutibilmente tempi molto più lunghi. Inoltre, la conclusione positiva della negoziazione assistita consente alle parti anche un notevole risparmio dal punto di vista economico, in quanto è sicuramente meno costosa rispetto a quanto potrebbe essere il giudizio ordinario instaurato.

Ma, ancora, alle parti che optino per il ricorso alla negoziazione assistita è riconosciuto un credito d’imposta fino ad un massimo di 250,00 euro per i compensi corrisposti agli avvocati che sono intervenuti nel procedimento stesso qualora si sia concluso con successo. Il credito d’imposta, nella misura comunicata all’interessato dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si è provveduto a pagare i compensi dei legali, può essere utilizzato in compensazione delle imposte sui redditi a partire dal giorno del ricevimento della comunicazione ministeriale. L’unico onere imposto al beneficiario consta nella necessità che venga esplicitamente indicato nella dichiarazione dei redditi.

Chi può chiedere la negoziazione assistita per il risarcimento dei danni da infiltrazioni e come si avvia la procedura?

Per quanto attiene alle ipotesi in cui si verta in materia di risarcimento dei danni da infiltrazioni, come si è avuto modo di anticipare, può chiedere la negoziazione assistita qualsiasi soggetto che intenda chiedere un risarcimento in misura non eccedente i 50.000,00 euro.

La procedura della negoziazione assistita si avvia mediante formulazione all’altra parte dell’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione. Tale invito deve contenere alcuni requisiti fondamentali, che possono riassumersi nei seguenti:

  • Indicazione delle parti oggetto della controversia, delineato in maniera sufficientemente chiara e precisa da consentire al destinatario di comprendere su cosa verterà la procedura stessa;
  • la certificazione, ad opera dell’avvocato, dell’autografia della sottoscrizione apposta dalla parte.

Tale invito deve essere fatto pervenire all’altra parte attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (pec), ufficiali giudiziari

Quali sono i passaggi della negoziazione assistita per il risarcimento dei danni da infiltrazioni?

Alla prima fase della formulazione e comunicazione dell’invito al soggetto ritenuto responsabile del danno da infiltrazioni da parte del soggetto danneggiato ne seguono alcune ulteriori, che si possono riepilogare nelle seguenti:

  • La stipula della convenzione di negoziazione assistita, consistente nell’accordo in ragione del quale le parti dichiarano di voler cooperare con buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Tale accordo deve necessariamente indicare l’oggetto della controversia (quindi, nel caso di specie, il risarcimento dei danni da infiltrazioni patiti) e la durata della negoziazione (non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi);
  • Se la negoziazione assistita sortisce esito positivo, quest’ultimo deve essere formalizzato per iscritto in un contratto, che costituirà valido titolo esecutivo al fine di procedere al recupero forzoso della somma concordata oltre che titolo valido per procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale;
  • Ove l’accordo formalizzato come da punto precedente non venga eseguito, la parte interessata e, quindi, di norma il soggetto danneggiato a causa delle infiltrazioni può portarlo ad esecuzione mediante notifica di atto di precetto in cui sia trascritto integralmente il testo dell’accordo raggiunto.

Quali sono le informazioni e i documenti da preparare per la negoziazione assistita per il risarcimento dei danni da infiltrazioni?

Al fine di consentire all’avvocato incaricato di assisterci di potersi adeguatamente preparare alla negoziazione assistita per il risarcimento dei danni da infiltrazioni è opportuno fornirgli tutta la documentazione utile a comprovare l’esistenza del danno da infiltrazioni, oltre che un riepilogo delle spese sostenute per rimediare ai danni subiti e che consenta di quantificare il danno in termini economici o una stima effettuata da consulenti esperti.

La somma così quantificata costituirà, dunque, la base di partenza delle singole parti coinvolte nella procedura di negoziazione assistita al fine di giungere, mediante le reciproche concessioni che le parti si faranno, agli estremi dell’accordo. A tal fine, pertanto, sarà opportuno fornire quanta più documentazione possibile (comprensiva di documentazioni fotografiche e minuziose, video-ispezioni, eventuali perizie richieste a personale tecnico esperto in materia).

Come viene calcolato il risarcimento dei danni nella negoziazione assistita per le infiltrazioni d’acqua?

Bisogna rammentare in proposito che il calcolo del risarcimento dei danni da infiltrazioni concordato e, quindi, dedotto nel regolamento contrattuale redatto in esito alla procedura di negoziazione assistita sarà il frutto di un compromesso raggiunto tra le parti.

Con la negoziazione assistita, infatti, le parti giungono all’accordo conclusivo basandosi su reciproche concessioni fatte a partire dalle posizioni originariamente vantate. Sarà, quindi, pressoché impossibile attendersi di poter ottenere, per il soggetto danneggiato, il risarcimento del danno nella misura integrale richiesta, ma occorrerà trovare un punto di incontro con la posizione tenuta dal soggetto danneggiante (che, si ricorda, in tale caso, sarà il vicino di casa ovvero il condominio, a seconda della responsabilità riconosciuta nel caso di specie).

Quali sono le conseguenze in caso di mancato accordo nella negoziazione assistita per il risarcimento dei danni da infiltrazioni?

Qualora l’invito formulato e portato a conoscenza dell’altra parte non venga accettato entro il termine previsto dalla legge, individuato in trenta giorni a decorrere dal momento della ricezione, ovvero venga rifiutato esplicitamente, il soggetto danneggiato può proporre domanda giudiziale nel termine di ulteriori trenta giorni decorrenti dal momento del rifiuto o della non accettazione (così come accade anche in caso di dichiarazione di mancato accordo che sia stata certificata dagli avvocati).

Tali circostanze, lungi dal rimanere prive di conseguenze, possono essere valutate dal giudice all’esito del giudizio, al fine della ripartizione delle spese processuali per responsabilità aggravata (o, qualora si sia optato per il ricorso alla procedura monitoria, al fine di valutare il diniego della concessione dell’esecuzione provvisoria)

Hai bisogno di assistenza legale?

Come è intuibile già dalla denominazione attribuita al procedimento di cui si discute (procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati) è necessario farsi assistere nei vari passaggi dell’iter da un avvocato iscritto all’albo professionale forense. Questione discussa in proposito è quella in relazione alla quale si dubita se sia sufficiente l’intervento di un solo avvocato per tutte le parti coinvolte ovvero se sembra preferibile la diversa soluzione interpretativa in virtù della quale ogni parte coinvolta debba essere rappresentata da un legale.

Quest’ultimo sembrerebbe essere l’opzione preferibile. Ciò premesso, occorre rammentare che, qualora non si abbia un legale di fiducia al quale fare riferimento in caso di necessità, è sempre possibile consultare l’albo degli avvocati di riferimento in relazione alla competenza territoriale del caso concreto ovvero optare per il ricorso ai servizi offerti da portali giuridici specializzati e che, come AvvocatoFlash, forniscono la possibilità di mettersi in contatto con uno o più legali che siano competenti nel settore cui inerisce la problematica.

Conclusioni

Considerati i particolari tecnicismi che richiede l’avvio della procedura di negoziazione assistita occorre prestare molta attenzione al fine di comprendere se nel caso concreto di risarcimento danni da infiltrazione debbasi procedere con tale strumento e prepararsi al meglio, al fine di non veder frustrate le proprie ragioni.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...