Matrimonio civile in Italia tra persone di nazionalità diversa
Scopri tutto sul matrimonio civile in Italia tra persone di nazionalità diversa: requisiti legali, documenti necessari e iter burocratico spiegati passo passo.
In Italia è possibile contrarre matrimonio civile anche tra persone di nazionalità diversa. Questa possibilità è concessa sia agli stranieri residenti che non residenti in Italia, posto il rispetto della normativa in vigore nel nostro paese e la presentazione della documentazione necessaria richiesta dalla legge.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti nel territorio dello Stato Italiano, la procedura è simile a quella che dovranno seguire due cittadini italiani.
E, precisamente, dovranno presentare all’ufficio di stato civile – oltre ai documenti d’identità in corso di validità o al passaporto – anche il c.d. “nulla osta” che dovrà essere rilasciato dal loro Consolato o dalla loro Ambasciata, attestante la mancanza di qualsivoglia impedimento alla celebrazione del matrimonio secondo le leggi del loro paese di origine. In questo caso si procederà poi con le pubblicazioni matrimoniali, per consentire eventuali opposizioni da parte di terzi.
Mentre per i cittadini stranieri non residenti in Italia, il matrimonio potrà essere celebrato presso l’Ambasciata o il Consolato del paese di origine presente presso il territorio italiano.
Il matrimonio celebrato in Italia sarà riconosciuto per i cittadini stranieri solamente se le leggi del loro paese di origine non contestano tale riconoscimento.
Requisiti generali per il matrimonio civile in Italia e documenti necessari
Per procedere con la celebrazione del matrimonio i due cittadini stranieri devono essere maggiorenni o devono avere almeno 16 anni ed essere muniti di apposita autorizzazione da parte del Tribunale dei Minorenni competente. Inoltre devono essere liberi da qualsivoglia vincolo matrimoniale e capaci di intendere e volere. Pertanto entrambi i futuri coniugi devono essere in grado di comprendere le conseguenze del vincolo matrimoniale - sia da un punto di vista legale che da un punto di vista morale - senza ovviamente essere soggetti ad alcun tipo di interdizione per problematiche di infermità mentale.
La documentazione necessaria per i cittadini stranieri residenti nel territorio dello Stato Italiano è la seguente:
- documento d’identità valido o passaporto;
- nulla osta che dovrà essere rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del paese di origine, che attesti l’assenza di qualsivoglia impedimento alla celebrazione del matrimonio. Il nulla osta ha una validità di 6 mesi dal rilascio e pertanto, entro tale data, sarà necessario attivarsi con il Comune di riferimento per procedere con la celebrazione del matrimonio. In caso contrario si dovrà procedere con la richiesta di un nuovo nulla osta per poter procedere con la celebrazione del matrimonio;
- certificato di nascita e di stato libero.
Sia il nulla osta che i certificati dovranno sempre essere tradotti e legalizzati, a meno che ciò non sia esplicitamente escluso da una apposita convenzione. La traduzione è il processo che convertirà il documento dalla lingua originaria in quella italiana, mentre la legalizzazione è il processo che attesterà che il documento prodotto sia un documento autentico. Il processo di legalizzazione servirà ad attestare la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto che ha originariamente firmato i documenti e la conseguente autenticità della firma apposta.
La traduzione potrà essere non giurata – pertanto senza valore legale – o giurata. La traduzione giurata che al contrario ha un valore legale, dovrà essere accompagnata da un verbale di giuramento, dove il traduttore dovrà dichiarare sotto giuramento di aver tradotto fedelmente il documento.
Per completezza di informazione ricordiamo che in alcuni paesi il procedimento di legalizzazione viene sostituito dal c.d. Apostille. L’Apostille è uno specifico timbro che viene apposto su un documento, che andrà ad attestare l’autenticità della firma e la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto che ha materialmente firmato il documento.
Infine per quanto riguarda il permesso di soggiorno rappresentiamo che per contrarre matrimonio con un cittadino italiano o con un cittadino straniero regolare, non è necessario avere un permesso di soggiorno, ma è sufficiente possedere un documento d’identità valido o un passaporto.
Mentre se a volersi sposare sono due cittadini stranieri, è necessario che almeno uno dei due nubendi sia in possesso di regolare permesso di soggiorno. In questo caso, se almeno uno dei futuri coniugi non è in possesso di un regolare permesso di soggiorno, il matrimonio non potrà essere celebrato.
Dove è possibile celebrare il matrimonio civile
Come detto il matrimonio in Italia tra cittadini di diversa nazionalità sarà considerato valido ed efficace se è ritenuto tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge di comune residenza in tale momento, in base alle disposizioni contenute nell’art. 28 L. 218/1995.
Il matrimonio – che come vedremo più avanti dovrà essere preceduto dalle c.d. pubblicazioni – potrà essere celebrato pubblicamente presso la casa comunale e dinanzi all’ufficiale dello stato civile al quale sono state richieste le pubblicazioni (art. 107 c.c.).
Si prevede, altresì, che si possa celebrare anche in un diverso comune quando vi è necessità o convenienza (art. 109 c.c.) e al di fuori della casa comunale quando uno degli sposi, per infermità o altro impedimento giustificato, è impossibilitato a recarsi alla casa comunale (art. 110 c.c.).
Infine ricordiamo che il matrimonio potrà essere celebrato anche davanti a un sacerdote della chiesa cattolica secondo il rito previsto in base al Concordato con la Santa Sede (art. 82 c.c.) o davanti a ministri di altre religioni riconosciute in Italia (art. 83 c.c.).
Il procedimento: dalla richiesta alla celebrazione
Prima di procedere con la celebrazione del matrimonio è necessario procedere alle c.d. pubblicazioni matrimoniali. Il procedimento relativo alla richiesta di pubblicazioni è disposto e regolato dall’articolo 93 e ss del codice civile.
Le pubblicazioni hanno come scopo quello di fornire pubblicità del matrimonio e servono ad evidenziare eventuali impedimenti. Tali impedimenti possono manifestarsi per mezzo delle c.d. opposizioni che hanno la possibilità di essere formulate da genitori, ascendenti, parenti entro il terzo grado, tutore o curatore e dal Pubblico Ministero nel caso in cui sia presente una causa impeditiva alla celebrazione.
La pubblicazione del matrimonio avverrà mediante affissione alla porta del Comune di residenza degli sposi e rimarrà affissa per almeno 8 giorni così come prescritto dall’art. 55 comma 3 del D.P.R. 396/2000. Tuttavia, successivamente al 4 giorno di pubblicazioni senza che qualcuno abbia formulato alcuna opposizione la legge prevede la possibilità di celebrare il matrimonio, come espressamente previsto e disciplinato dall’art. 99 del codice civile.
Ciò posto, successivamente alle pubblicazioni il cittadino straniero, in base alle previsioni dell’art. 116 comma 1 “…deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.
Pertanto, i cittadini stranieri residenti o domiciliati nel territorio italiano che vogliono contrarre matrimonio devono allegare, come detto, all’ufficiale di stato civile un nulla osta al matrimonio, oppure, una dichiarazione dell’autorità del proprio paese comprovante l’idoneità a sposarsi.
Ribadiamo che tale documento è assolutamente necessario in quanto serve ad attestare l’inesistenza di impedimenti a contrarre le nozze, secondo le leggi del paese di origine e potrà essere richiesto e rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia nonché legalizzato dalla Prefettura o dall’Autorità competente del proprio Paese. Ricordiamo che, in quest’ultimo caso, il nulla osta dovrà essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
Si sottolinea che la disciplina descritta subisce una deroga parziale per i rifugiati, precisata con la circolare del 12.01.2022 del Ministero dell’Interno. La circolare chiarisce che per tali soggetti è sufficiente allegare un certificato o altro atto idoneo che attesti la libertà dello stato oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
In ogni caso, qualora la richiesta di nulla osta venisse rigettata, il cittadino straniero potrà rivolgersi al Tribunale, che, accertato che non sussistano impedimenti al matrimonio, intimerà all’ufficiale dello stato civile di dare corso alle pubblicazioni.
Una volta che verranno effettuati tutti i predetti adempimenti di rito, il matrimonio sarà celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni, presso la casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione, secondo quanto disposto dall’art. 107 del codice civile.
Eccezionalmente, tuttavia, sarà possibile anche celebrare il matrimonio in un comune diverso, nei casi regolamentati dall’art. 109 del codice civile “quando vi è necessità o convenienza”, come ad esempio quando uno degli sposi risulti affetto da infermità o da altro impedimento trovandosi impossibilitato nel recarsi presso la casa comunale.
Segnaliamo che nei matrimoni misti gli errori più comuni riguardano la documentazione, la mancata osservanza dell’iter procedurale previsto per il matrimonio e la confusione che può esserci tra il significato e le modalità di celebrazione tra matrimonio civile e religioso con effetti civili.
È molto importante, pertanto, seguire scrupolosamente l’iter richiesto e presentare tutta la documentazione necessaria, per non incorrere in vizi di forma che possano comportare l’invalidità del matrimonio.
Differenze tra matrimonio civile e matrimonio religioso con effetti civili
In Italia entrambe le tipologie di matrimonio – civile e religioso con effetti civili – producono gli stessi effetti legali per lo Stato. La differenza principale tra le due tipologie risiede nel rito e nell’autorità che presiede la celebrazione.
Infatti, il matrimonio civile viene celebrato da un ufficiale dello stato civile, normalmente il sindaco o nei comuni più grandi da un suo delegato, all’interno di un edificio di proprietà comunale, mentre il matrimonio religioso con effetti civili viene celebrato da un ministro di culto – come ad esempio un sacerdote se pensiamo alla religione cattolica – e per far sì che si producano gli effetti civili dovrà successivamente essere trascritto nei registri dello stato civile.
Ricordiamo per quanto riguarda il matrimonio religioso con effetti civili che lo stesso potrà essere svolto anche davanti a ministri di altre religioni, diverse da quella cattolica, riconosciute in Italia in base alle previsioni di cui all’art. 83 del codice civile.
Pertanto, per far sì che il matrimonio religioso con effetti civili produca i suoi effetti è necessario che la celebrazione religiosa sia seguita dalla trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver ricevuto l’atto di matrimonio – che di consuetudine verrà trasmesso entro 5 giorni dalla celebrazione – provvede alla sua trascrizione entro 24 ore e ne dà comunicazione al ministro di culto. Ricordiamo che la trascrizione ha effetto retroattivo, pertanto gli effetti civili del matrimonio religioso decorreranno dalla data della celebrazione religiosa.
Riconoscimento e registrazione del matrimonio all’estero
Per quanto riguarda il riconoscimento del matrimonio all’estero occorre effettuare una differenziazione. In generale il matrimonio contratto in un paese facente parte dell’Unione Europea sarà riconosciuto in tutti gli altri paesi membri, ma ricordiamo che questa regola non trova una piena applicazione ai matrimoni celebrati tra persone dello stesso sesso.
Orbene, se si è contratto un matrimonio in un paese rientrante all’interno dell’Unione Europea, gli altri stati membri saranno tenuti a riconoscere il matrimonio per i diritti conferiti dal diritto dell’Unione Europea – in particolare il diritto alla libera circolazione, che comprende il diritto di circolare e vivere con il proprio coniuge in un altro paese membro dell’Unione Europea. Tale obbligazione, nascente dal diritto dell’Unione Europea, si applica a prescindere dal fatto che si tratti di matrimonio eterosessuale o di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Pertanto, nella pratica, se si esercita il diritto alla libera circolazione e si decide di trasferirsi per lavorare in un diverso paese dell’Unione Europea, anche il coniuge ha diritto di trasferirsi.
Tuttavia, se si è contratto matrimonio in un paese membro dell’Unione Europea e si vuole chiedere il riconoscimento nel proprio paese di origine – o in altro paese membro dell’Unione Europea – in modo da poter beneficiare dei diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale (che comprendono il diritto di ereditare dal coniuge o, ad esempio, in caso di separazione o divorzio il diritto di ottenere un assegno di mantenimento o alimentare, o il diritto di beneficiare di assegni familiari) – è proprio la legislazione del paese di origine che si applicherà alla richiesta di riconoscimento del matrimonio. Questo comporta che gli stati membri dell’Unione Europa sono, allo stato attuale, liberi di decidere sul riconoscimento del matrimonio.
Di norma, le autorità dei paesi membri dell’Unione Europea in cui si è scelto di celebrare il matrimonio registreranno l’atto nel registro civile o anagrafico. Se il matrimonio è celebrato in un paese membro dell’Unione Europea diverso dal proprio paese di origine si dovrà chiedere la registrazione nel registro civile o anagrafico di quest’ultimo.
La registrazione verrà effettuata dalle autorità del proprio paese di origine in conformità alla normativa nazionale di riferimento. Per avere informazioni dettagliate ci si può rivolgere all’ufficio consolare del proprio paese di origine per verificare se possono procedere loro stessi con la registrazione o se è necessario farlo personalmente presso il proprio paese di origine.
Ricordiamo che non sempre è obbligatorio il riconoscimento nel proprio paese di origine. Tuttavia ci sono alcuni casi in cui la registrazione dal proprio paese di origine viene richiesta per poter beneficiare dei diritti che sono conferiti dalla legislazione nazionale – come detto il diritto di ereditare dal coniuge o, ad esempio, in caso di separazione o divorzio il diritto di ottenere un assegno di mantenimento o alimentare, o il diritto di beneficiare di assegni familiari.
Per tutti i matrimoni celebrati in Italia tra cittadini di Stati non rientranti nella Comunità Europea, si dovrà controllare la normativa di riferimento del proprio paese di origine per procedere con il riconoscimento.
Diritti e doveri coniugali nel matrimonio misto
In un matrimonio misto, i diritti e i doveri nascenti sono gli stessi previsti per il matrimonio civile in Italia. Va da sé che possano sorgere delle specificità legate alle diverse culture e alle diverse religioni coinvolte. È importante però che entrambi i nubendi siano consapevoli delle implicazioni sia legali che religiose del matrimonio, sia con riferimento alla loro unione sia per quanto concerne l’educazione dei figli. Per riassumere indichiamo qui di seguito i principali diritti e doveri dei coniugi:
- Entrambi i coniugi devono fornire assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitare nella medesima abitazione. Devono, altresì, rispettare l’obbligo reciproco alla fedeltà.
- Entrambi i coniugi dovranno essere consapevoli delle proprie differenze culturali e religiose e rispettare le proprie diversità. Tale collaborazione e rispetto culturale e religioso dovranno essere utilizzati anche nella crescita dei propri figli oltre che nelle relazioni interpersonali.
- I coniugi potranno scegliere il diritto che si applicherà alla loro unione matrimoniale, ma questo accordo dovrà sempre essere riconosciuto e ritenuto valido dalla legge scelta o dalla legge del luogo nel quale verrà stipulato.
- Per quanto concerne il regime patrimoniale i coniugi potranno optare per la comunione dei beni (pertanto tutti gli acquisti durante il matrimonio saranno di proprietà di entrambi) o per la separazione dei beni (nella quale ognuno mantiene la proprietà di quello che acquista).
Se uno dei due coniugi è cittadino italiano, il coniuge straniero può ottenere il permesso di soggiorno anche a tempo indeterminato per motivi familiari. Inoltre, seguendo una specifica procedura, dopo due anni dal matrimonio (o dopo uno in caso di presenza di figli) il coniuge straniero potrà richiedere anche la cittadinanza.
Infine, per quanto concerne i diritti ereditari si seguirà la normale disciplina dettata in materia dal codice civile. La disciplina successoria prevede che in assenza di testamento – che dovrà comunque rispettare le quote di legittima riconosciute dalla legge per coniugi, ascendenti e discendenti – l’eredità venga suddivisa tra coniuge e figli, con quote variabili a seconda del numero dei figli.
Faq: Domande frequenti sul matrimonio civile in Italia tra persone di nazionalità diversa
Serve il permesso di soggiorno per sposarsi in Italia?
Per contrarre matrimonio con un cittadino italiano o con un cittadino straniero regolare, non è necessario avere un permesso di soggiorno, ma è sufficiente possedere un documento d’identità valido o un passaporto. Mentre se a volersi sposare sono due cittadini stranieri, è necessario che almeno uno dei due nubendi sia in possesso di regolare permesso di soggiorno. In questo secondo caso, in assenza di permesso di soggiorno, il matrimonio non potrà essere celebrato.
È possibile sposarsi in Italia con un turista?
È possibile sposarsi in Italia con un turista, se lo stesso possiede un documento di identità valido o un passaporto. Qualora il matrimonio venga contratto con un cittadino italiano non sarà necessario che il turista possegga un regolare permesso di soggiorno. Qualora, invece, entrambi i futuri coniugi non siano italiani, è necessario che almeno uno dei due sia in possesso di regolare permesso di soggiorno. In assenza il matrimonio non potrà essere celebrato.
Quanto tempo serve per organizzare il matrimonio civile?
Indicativamente le tempistiche possono variare dai 3 mesi ai 12 mesi precedenti la data prescelta per la celebrazione del matrimonio. Molto dipenderà dal tipo di matrimonio che si vuole organizzare.
Il matrimonio è valido anche nel Paese straniero del coniuge?
Per quanto riguarda il riconoscimento del matrimonio all’estero occorre effettuare una differenziazione. In generale il matrimonio contratto in un paese facente parte dell’Unione Europea sarà riconosciuto in tutti gli altri paesi membri, ma ricordiamo che questa regola non trova una piena applicazione ai matrimoni celebrati tra persone dello stesso sesso.
Mentre, per tutti i matrimoni celebrati in Italia tra cittadini di Stati non rientranti nella Comunità Europea, si dovrà controllare la normativa di riferimento del proprio paese di origine per procedere con il riconoscimento.
È necessario un interprete per la cerimonia?
L’obbligo dell’interprete durante un rito matrimoniale è previsto quando una delle parti non comprenda la lingua italiana. Questa previsione esiste perché è importante che entrambi i nubendi comprendano tutti gli effetti che l’atto produce, posto che andrà a costituire un vincolo giuridico e la normativa richiede espressamente che nessuno possa sottoscrivere un contratto di cui non comprenda le clausole.

Ylenia Mori
Sono l'Avv. Ylenia Mori, ho 10 anni di esperienza in Diritto di Famiglia e Diritto Minorile. Nel corso della mia carriera mi sono occupata di molteplici procedimenti per regolamentare la separazione o il divorzio, ponendo sempre una pa ...