Mancato invio della merce acquistata

Scopri le cause comuni e le soluzioni quando l'acquisto online non viene spedito correttamente. Questo articolo fornisce consigli utili per affrontare il mancato invio della merce e garantire una risoluzione efficace dei problemi nell'e-commerce.

Il contratto di vendita è definibile quale quel contratto con il quale si dà luogo al trasferimento della proprietà di un bene ovvero di un diritto da un soggetto ad un altro a fronte della corresponsione di un corrispettivo in denaro. Di norma il trasferimento della proprietà si verifica al momento della conclusione dell’accordo, a prescindere dal momento in cui è previsto che avvenga la consegna. Quanto a quest’ultimo profilo di disamina occorre precisare che la consegna del bene oggetto di un contratto di vendita può avvenire:

  • immediatamente al momento della conclusione del contratto;
  • in un momento diverso e successivo rispetto a quello della conclusione del contratto.

Nel primo caso nulla quaestio riguardo alla problematica che in questa sede preme esaminare; nel secondo caso, invece, può capitare che la merce acquistata non venga in concreto inviata dal venditore in esecuzione del contratto.

Nei prossimi paragrafi si cercherà di esaminare gli aspetti salienti di tale tematica, prendendo le mosse dall’individuazione delle principali cause di invio della merce, dei diritti riconosciuti al consumatore (alias l’acquirente), alle azioni che quest’ultimo può intraprendere, oltre che la delineazione delle procedure di reclamo e di rimborso.

Le cause più comuni del mancato invio della merce

Si è detto che in seguito alla conclusione di un contratto di compravendita può accadere che la consegna del bene debba avvenire in un momento diverso rispetto a quello in cui il contratto è concluso.

Può accadere che il venditore, tuttavia, non provveda all’invio della merce in esecuzione del contratto di vendita. Tale omissione, che assume le caratteristiche di un vero e proprio inadempimento contrattuale, può dipendere da una molteplicità di cause, tra le quali le più comuni sono identificate nelle seguenti:

  • mancata disponibilità concreta del bene al momento previsto per la consegna;
  • perimento e/o deterioramento del bene prima del momento fissato per la consegna;
  • comportamento fraudolento o, comunque, scorretto da parte del venditore.

I diritti del consumatore in caso di mancato invio della merce

Per quanto attiene ai diritti riconoscibili e riconosciuti al consumatore-acquirente che non si veda consegnare la merce acquistata è d’uopo rammentare che in proposito una disciplina puntuale è dettata dal codice del consumo laddove prevede che, in specie per gli acquisti a distanza (la cui connotazione tipica è quella di prevedere la consegna del bene acquistato in un secondo momento), la merce acquistata debba essere consegnata nel termine indicato dal soggetto venditore al momento in cui è pervenuto l’ordine ovvero, al massimo, entro e non oltre il termine ultimo di trenta giorni decorrenti dalla data dell’avvenuto acquisto,

Ove il venditore non ottemperi ai propri obblighi derivanti dal contratto e, quindi, primariamente a quello di consegna, l’acquirente può, innanzitutto, insistere per l’esecuzione, intimando la consegna anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo pec) entro un termine di norma individuato in quindici giorni liberi, ovvero, in alternativa ad essa, chiedere la risoluzione del contratto oltre alla restituzione di quanto pagato.

Si rammenta in proposito, infatti, che è prassi quella secondo la quale nelle ipotesi di vendita a distanza il pagamento del corrispettivo dovuto per l’acquisto del bene avviene al momento della compilazione dell’ordine.

Le azioni da intraprendere in caso di mancato invio della merce acquistata

Come si è avuto modo di brevemente accennare, qualora l’acquirente non ottenga la consegna della merce acquistata a seguito di un contratto validamente concluso ha a disposizione una serie di azioni che può intraprendere. Innanzitutto, ove interessato ad ottenere la consegna del bene può diffidare il venditore all’adempimento.

La diffida deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo pec (ormai, quanto agli effetti, del tutto equiparata alla prima) e deve contenere la formale richiesta della consegna del bene da parte del venditore. La notifica della diffida secondo le modalità sopra indicate è prodromica all’esercizio delle attività successive, volte all’ottenimento del risultato di vedersi consegnare il bene.

Ed, infatti, ove il venditore non adempia alle proprie obbligazioni contrattuali, in seguito al ricevimento della diffida l’acquirente potrà agire giudizialmente al fine di chiedere al giudice che, accertata la sussistenza dell’inadempimento, provveda, a seconda di quanto richiesto con la domanda introduttiva del giudizio, a condannare il venditore alla consegna ovvero dichiari la risoluzione del contratto per inadempimento (ove, tra l’altro, il termine previsto per la consegna rivestisse carattere fondamentale per il consumatore acquirente) con conseguente condanna alla restituzione di quanto pagato e al risarcimento del danno, ove richiesto e riconosciuto in considerazione delle circostanze del caso concreto.

Può, tuttavia, accadere che l’acquirente che non si veda consegnare la merce legittimamente acquistata decida di optare per la procedura stragiudiziale, che si precisa che, comunque, non escluderebbe la possibilità di intraprendere, qualora non sortisca esito positivo, la via processuale.

La procedura di reclamo e di rimborso

Qualora a fronte dell’inadempimento dell’obbligo di consegnare il bene l’acquirente ritenga di non avervi più interesse può, in alternativa, alla via giudiziale proporre reclamo al venditore con conseguente richiesta di rimborso.

Sul punto è noto che per gli acquisti effettuati online i siti dei venditori prevedono normalmente una sezione nella quale è possibile compilare un form nel quale esporre tutte le circostanze del caso concreto, lamentando in specie la mancata consegna (o la mancata consegna nel termine fondamentale fissato dalle parti) e puntualizzando dettagliatamente le motivazioni che lo inducono a chiedere il rimborso delle somme già corrisposte in pagamento del prezzo del bene oggetto della vendita.

Il reclamo così inviato viene di solito preso in carico ed esaminato da parte dei referenti della società o del venditore diretto e, se effettivamente le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di rimborso vengano ritenute fondate, verrà autorizzato il rimborso del prezzo.

L’importanza della verifica della reputazione del venditore online

E’ di tutta evidenza, a questo punto, come assuma rilevanza fondamentale valutare in via preventiva rispetto all’acquisto un’attenta valutazione della reputazione del venditore.

A tal uopo è utile consultare on-line i siti e le sezioni dedicate alle valutazioni dei clienti, nelle quali, appunto, questi ultimi hanno modo di fornire recensioni, le quali contemplino anche una valutazione complessiva relativa all’attività svolta e comprensiva, tra l’altro, di indicazioni e riscontri circa la puntualità o meno nella consegna del bene acquistato.

Tali recensioni consentono, in definitiva, al potenziale compratore di adeguatamente valutare se convenga o meno rivolgersi a quel particolare venditore per l’acquisto del bene di cui si necessiti.

Conclusioni

In conclusione, la mancata consegna del bene oggetto del contratto di compravendita legittima il consumatore-acquirente all’esercizio di una molteplicità di azioni rivolte, a seconda dell’interesse di questi, alternativamente ad ottenere la consegna ovvero un rimborso qualora non permanga un interesse all’adempimento.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...