Invalidità civile: cos’è e quando spetta

L’invalidità civile si ha in presenza di una qualunque menomazione – congenita o acquisita –, oppure deficit – di tipo fisico, psichico, intellettivo, della vista o dell’udito – che impedisce o rende più difficoltoso lo svolgimento delle normali attività quotidiane.

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1. Cosa si intende per Invalidità Civile?

L’invalidità civile è la riduzione permanente della capacità di svolgere l’attività lavorativa in misura non inferiore ad un terzo (e cioè almeno pari al 33,33%). Le cause che l’hanno determinata non devono essere né di servizio, né di guerra, né di lavoro. Per quanto riguarda i soggetti minori di 18 anni e le persone con più di 65 anni essa si estrinseca nella persistente difficoltà di svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Lo stato di invalidità in questo caso non viene espresso in percentuale, ma basta il riscontro delle effettive difficoltà a svolgere le loro funzioni. Il riconoscimento dello stato di invalidità civile comporta il diritto a una serie di prestazioni di carattere economico e, a seconda dei casi, anche socio-sanitario da parte dello Stato.

L’invalidità civile può essere riconosciuta attraverso vari strumenti:

2. Assegno di invalidità

Per ottenere l’assegno di invalidità è necessario che ricorrano queste condizioni:

  • età compresa tra 18 e 65 anni e 7 mesi;
  • percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
  • capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo;
  • non svolgere alcuna attività lavorativa (salvo particolari casi);
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale, o cittadinanza straniera comunitaria con iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, oppure titolarità del permesso di soggiorno da almeno un anno per i cittadini stranieri o extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
  • almeno 5 anni di contribuzione e assicurazione (260 contributi settimanali) di cui 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
  • dichiarazione sostitutiva annuale all’Inps di prestare o meno attività lavorativa.

L’assegno di invalidità consiste nella corresponsione di 13 mensilità, ma i soggetti in particolari condizioni economiche potrebbero anche richiedere un’integrazione dell’importo.

L’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia quando il beneficiario compie l’età pensionabile.

3. Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta in presenza di questi requisiti:

  • età compresa tra 18 e 65 anni e 3 mesi;
  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa (invalidità al 100%);
  • stato di bisogno economico.

Valgono poi tutte le condizioni già viste per l’assegno di invalidità e la pensione spetta anche nel caso in cui il soggetto sia ricoverato in una struttura pubblica. L’integrazione per i cittadini poveri è subordinata al compimento del sessantesimo anno di età.

4. Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è percepita in presenza dei seguenti requisiti:

  • invalidità al 100%;
  • impossibilità a compiere le normali attività della vita quotidiana a causa dei difetti fisici e psichici;
  • impossibilità di deambulare senza l’assistenza continua di un accompagnatore;
  • in presenza delle condizioni di cittadinanza già viste in precedenza.

Ai soggetti minori di anni 18 che percepiscono l’indennità di accompagnamento, la stessa diventerà pensione di inabilità al compimento degli anni 18. Non spetta alle persone ricoverate in strutture di lungodegenza o riabilitative. Viene versato per 12 mesi e deve consentire all’invalido di poter pagare una persona che si prenda cura di lui.

5. Indennità mensile di frequenza

L’indennità mensile di frequenza è riconosciuta:

  • agli invalidi civili minorenni;
  • che abbiano persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della loro età e ai minori con una perdita uditiva superiore a 60 decibel o che comunque devono far ricorso a trattamenti riabilitativi o terapeutici;
  • in presenza degli altri requisiti di cittadinanza (essa spetta solo per il periodo di fruizione del trattamento riabilitativo).

6. Come fare domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità

Per ottenere le prestazioni economiche è necessario che il soggetto invalido si rechi dal proprio medico curante o comunque da un medico iscritto nell’elenco dei medici certificatori accreditati e gli faccia compilare il cosiddetto certificato introduttivo basato su modelli predisposti dall’Inps.

Il certificato deve essere redatto in maniera tale da comprovare la diagnosi e il relativo grado di invalidità e l’eventuale necessità di assistenza continuativa per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Il certificato ha una durata di 30 giorni, entro i quali il soggetto invalido deve presentare la domanda all’Inps territorialmente competente.

La domanda va presentata per via telematica dal soggetto invalido, dal rappresentante legale dell’invalido (es. genitore o tutore) o dal curatore dell’invalido. Dopodiché il soggetto che ha richiesto l’invalidità viene chiamato a visita dalla ASL: la visita è effettuata dalla commissione medica della Asl (integrata da un medico dell’Inps).

Quindi viene redatto un verbale approvato all’unanimità che conterrà la misura di invalidità espressa in percentuale e, in base a questa, si potrà dare diritto alla prestazione a favore dell’invalido. Nel caso in cui il soggetto invalido non si ritenga soddisfatto della percentuale di invalidità riconosciuta e voglia quindi ottenere l’indennità economica, potrà sempre presentare ricorso al tribunale.

L’assegno viene corrisposto dall’Inps ed è una misura a carattere assistenziale. Esso viene corrisposto a partire dal mese successivo a quello in cui viene fatta la domanda e la corrispondente visita ed è commisurato al grado di invalidità e rapportato anche al reddito della persona invalida. Deve essere rinnovato prima della data di scadenza, ma dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo, salva la facoltà di revisione.

Fonti normative

Legge n. 118/1971 Art. 2

Legge n. 102 del 03.08.2009

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