In quali casi si interrompe la prescrizione?

La prescrizione, che opera sia nel diritto civile che penale, è soggetta ad interruzione in una serie di casi ben specifici.

1. Quando opera l’interruzione della prescrizione nel diritto penale?

La prescrizione penale è l’istituto giuridico, disciplinato all’art. 157 cp, che comporta l’estinzione del reato, decorso il termine temporale individuato dal massimo edittale della pena previsto dalla legge. In ogni caso è prevista una durata minima della prescrizione penale, in base alla tipologia di reato:

- 6 anni in caso di delitto

- 4 anni in caso di contravvenzioni

- 3 anni in caso di reati di competenza del Giudice di Pace

Questo istituto è soggetto sia a sospensione che ad interruzione: nel primo caso si fa riferimento ad una pausa provvisoria del termine, decorsa la quale la prescrizione riprende ad operare dal momento in cui si è fermata. Nel secondo caso invece il termine subisce una interruzione definitiva e lo stesso inizia nuovamente a decorrere dal principio; le ipotesi di questa fattispecie sono previste dall’art 160 del codice penale, il quale indica come possibili cause:

  1. la sentenza o decreto di condanna;
  2. l'ordinanza che applica misure cautelari personali o di convalida del fermo o dell'arresto;
  3. l'interrogatorio dinanzi a pubblico ministero o al giudice;
  4. l'invito a presentarsi al pubblico ministero;
  5. il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
  6. la richiesta di rinvio a giudizio;
  7. il decreto di fissazione della udienza preliminare;
  8. l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
  9. il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
  10. la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
  11. il decreto che dispone il giudizio immediato;
  12. il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

Sebbene a primo impatto può sembrare che la prescrizione penale possa operare all’infinito, è la stessa legge ad indicare un termine massimo, che non si potrà mai eccedere. La durata massima dipende fondamentalmente dal tipo di autore del reato: in particolare, ai sensi dell'art. 161 cp, non si potrà mai eccedere la durata di cui all'art. 157 cp maggiorata di un quarto per i soggetti incensurati o recidivi semplici, oppure maggiorata della metà per i recidivi aggravati, per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o ancora maggiorata dei due terzi per i recidivi reiterati.

2. Quando opera l’interruzione della prescrizione nel diritto civile?

Anche nel diritto civile, questo istituto ricopre un ruolo fondamentale: per la precisione l’interruzione della prescrizione civile è disciplinata dagli articoli 2943-2945 c.c. e presenta l’effetto di annullare il periodo prescrizionale precedente. È la stessa legge a disciplinare tutte le ipotesi in cui opera tale fattispecie, tassativamente tipizzate:

- notificazione della citazione in giudizio, sia nel caso in cui sia di cognizione, che esecutivo, che conservativo

- domanda proposto in corso di giudizio

- incompetenza del giudice adito

- per ogni atto che costituisca in mora il debitore

- in caso di procedimento arbitrale, dietro istanza di una delle parta ed esistenza di una clausola compromissoria.

Un esempio può chiarire adeguatamente l’istituto in questione: il creditore ha un diritto di credito che può far valere entro 10 anni (decorsi i quali, tale facoltà decade); se dopo 8 anni di inattività, egli decide di citare in giudizio il debitore, la prescrizione civile si interrompe e si avvierà un nuovo decorso di 10 anni a partire dalla notifica della citazione.

Gli atti extragiudiziali, idonei a comportare l’interruzione della prescrizione, devono possedere dei requisiti ben precisi: un elemento soggettivo, ovvero la chiara determinazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, che consiste in una mera pretesa (da un’intimazione ad una richiesta scritta di adempimento). Perciò come indicato dalla corte di Cassazione nella risalente sentenza n. 561/1995, non sono sufficienti le semplici pretese e manifestazioni prive di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore.

2.1 Qual è la procedura per avviare l’interruzione della prescrizione?

Come indicato nel paragrafo precedente, gli atti extragiudiziali devono possedere dei requisiti ben specifici, col fine di costituire in mora il debitore. Per questo motivo il contenuto della lettera deve essere equiparato a quello della diffida, la quale deve contenere:

  1. le generalità del creditore;
  2. le generalità del debitore;
  3. la specifica prestazione richiesta (come il pagamento di una determinata somma di denaro);
  4. la causa che ha dato origine all’obbligazione (ad esempio il riferimento ad un contratto, un prestito, una responsabilità extracontrattuale);
  5. il termine entro il quale si obbliga l’adempimento del debitore (potrebbe essere anche inferiore ai 15 giorni indicati dal codice civile, se la natura della prestazione lo consente)
  6. per questioni di certezza del diritto, una clausola che illustra nello specifico che tale titolo interrompe la prescrizione.

Ad esempio come potrebbe risultare una lettera di diffida in un caso di recupero di un credito? Il formato potrebbe essere simile al seguente: “Egr. sig. / Spett.le Società

Il sottoscritto … vanta nei vostri confronti un credito pari a euro …. in forza della fattura n. … emessa sulla base del contratto del … da voi mai corrisposta sino ad oggi. A detto importo vanno altresì sommati gli interessi pari a euro…

Ciò posto, Vi intimo e diffido al pagamento dell’importo complessivo di euro… da versare nelle mani dello sottoscritto (o con accredito presso il conto corrente n….) entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente. Con avvertimento che, in difetto, si ricorrerà presso le competenti sedi giudiziarie.

La presente è valevole come atto interruttivo della prescrizione.

Luogo, data, firma”.

3. Differenze tra sospensione ed interruzione della prescrizione

Spesso sospensione ed interruzione della prescrizione vengono confuse, sebbene gli effetti giuridici siano opposti. A differenza della sospensione, con l'interruzione della prescrizione non si apre una semplice parentesi nel periodo di prescrizione, ma muore il periodo già trascorso e comincia a decorrere un nuovo periodo pari a quello iniziale. Inoltre è la stessa legge ad individuare le differenti ipotesi in cui operano i due rispettivi istituti, delineando un confine ben preciso.

Fonti normative

Art. 157 codice penale

Art. 160 codice penale

Art. 161 codice penale

Art. 2943 codice civile

Sentenza n. 561/1995 della Corte di Cassazione

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